n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Parziale modifica e integrazione della deliberazione U.P. n. 162 del 20 dicembre 2012

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni e tutte le disposizioni in esse contenute:

- la n. 162 del 20 dicembre 2012 “ Modifiche e integrazioni alla delibera n. 54 del 16 giugno 2010 recante “Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionali;

- la n. 148 del 23 ottobre 2013 “Istituzione, denominazione e competenze delle strutture organizzative dell’Assemblea legislativa. 5ª fase d’intervento;

- la n 179 dell'11 dicembre 2013 “Definizione dei budget di spesa per il personale delle strutture speciali dell'Assemblea legislativa di cui all’art. 7 lett, a) della L.R. 43/01. Anno 2014” con la quale sono state definite, anche, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni attribuite al Gabinetto di Presidenza con la citata deliberazione 148/13;

Dato atto che la recente Giurisprudenza è concorde nel sottolineare la rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale degli uffici di diretta collaborazione ma fermi restando i requisiti che devono essere posseduti in ottemperanza delle norme che disciplinano le varie tipologie di rapporto contrattuale;

Ritenuto opportuno integrare la procedura di acquisizione e assegnazione di personale per le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa approvando il testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 173 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03”; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione sotto lettera A “Personale assegnato alle strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale”, con le annesse Appendici nn. 1, 2 e 3, 4 quale parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce il precedente allegato alla citata propria deliberazione 162/12;

2. di pubblicare il presente atto, in considerazione del suo interesse generale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa. 

Allegato A)

Personale assegnato alle Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale  

1. Ambito di applicazione

1. Il presente atto si applica con riferimento alle strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale, individuate dallo Statuto regionale e dagli articoli 4, 7 comma 1 lett. a) e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, di seguito elencate:

a) Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale;

b) Segreteria particolare del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale;

c) Segreteria particolare dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni assembleari;

d) Segreterie dei Gruppi assembleari. 

2. Tipologie di reclutamento del personale da assegnare alle strutture speciali

1. Il personale da assegnare alle strutture speciali è scelto, in via prioritaria, tra i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali o acquisiti in comando da altra Pubblica Amministrazione.

2. Di norma possono essere assegnate alle strutture speciali anche persone esterne all’Amministrazione Pubblica, con il conferimento di un incarico a tempo determinato in applicazione di quanto previsto dall’art. 63 dello Statuto regionale e dell’art. 9 della L.R. 43/01 da perfezionarsi con stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, i Gruppi provvederanno autonomamente alla stipulazione e gestione dei relativi contratti, a norma del comma 5, art. 9, L.R. 43/01 – salvo il caso in cui la richiesta nominativa riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali (cioè titolari di contratti ex art. 63 stipulati o rinnovati nel corso della IX legislatura e in vigore al momento dell’approvazione del presente atto). Per le strutture speciali monocratiche provvederà l’Amministrazione con adeguata motivazione presente nella richiesta nominativa proveniente dal Titolare della Struttura speciale medesima.

3. Qualora siano assegnati alle Strutture speciali dipendenti a tempo indeterminato appartenenti agli organici regionali, il costo tabellare, in applicazione dell’art. 9 comma 6 della L.R.. 43/01, è imputato al bilancio ordinario dell’Assemblea legislativa, mentre l’emolumento unico riconosciuto sarà a carico del budget del personale della Struttura speciale.

Poiché tale modalità di imputazione dei costi può comportare incrementi rilevanti e non prevedibili della spesa per il personale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, si stabilisce che i costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale che tale modalità di conferimento di incarico comporta, non possono essere superiori al 30% del budget assegnato per il personale di ognuna delle Strutture di cui all’art. 1. Qualora i costi eccedano il 30%, il budget della Struttura speciale di assegnazione è automaticamente ridotto in misura pari alla parte eccedente.

Presso le strutture speciali di cui ai punti b) e c) del punto 1, comma 1 è comunque possibile procedere all’assegnazione di un dipendente a tempo indeterminato senza procedere a riduzione del budget.

4. Il Capo di Gabinetto è assunto con le modalità e i criteri previsti per il direttori generali della Regione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, della L.R. 43/01, che rinvia a tal fine a quanto previsto dall’art. 43, commi 3 e 4, della legge medesima anche per quanto riguarda trattamento giuridico ed economico. Il contratto di lavoro del Capo di Gabinetto, a norma del medesimo comma 7 sopra richiamato, può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I costi per il trattamento economico del Capo di Gabinetto sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive previste per le strutture speciali.

5. Nel caso in cui si richieda, per le funzioni di dirigente presso una struttura speciale, un funzionario appartenente a struttura ordinaria, si provvede, ai sensi dell’art. 9, comma 9, della L.R. 43/01, con la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo l’art. 63 dello Statuto regionale, con le modalità e salvaguardie di cui all’art. 19, comma 9, della medesima L.R. 43/01 e con le procedure definite all’art. 4 del presente atto.

A partire dalla X legislatura il funzionario al quale il Titolare di struttura speciale intenda assegnare le funzioni di dirigente deve possedere i requisiti per l’accesso agli organici regionali nella qualifica dirigenziale.

6. L’Assemblea legislativa regionale mantiene indisponibile nella propria dotazione organica un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati temporaneamente alle strutture speciali, anche a seguito del collocamento in aspettativa per le finalità di cui al comma 6.

7. Al personale regionale, iscritto all’Ordine dei giornalisti, che svolge le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media di competenza del Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico, secondo quanto previsto dall’art. 26 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e ss.mm. e dai relativi atti applicativi. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare alle funzioni sopra indicate avviene con contratto di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, secondo i contenuti e i criteri definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 126 del 31 gennaio 2005 e ss.mm.ii. ” assunta previa intesa espressa dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 31/01/2005. Al personale, a tempo indeterminato o determinato, di cui al presente comma non si applicano le disposizioni della presente deliberazione, se non per quanto riguarda gli aspetti procedurali indicati agli artt. 3 (individuazione del personale), 4 (procedura di assegnazione del personale), 5 (requisiti per l’accesso dall’esterno) e 9 (cessazione della assegnazione a struttura speciale). 

3. Individuazione del personale

1. La scelta delle persone da assegnare alle singole strutture speciali spetta al titolare dell’organo politico cui ciascuna di esse afferisce, ossia:

a) il Presidente dell’Assemblea legislativa per il personale del proprio Gabinetto e della la propria Segreteria particolare;

b) i componenti UP (Vice-Presidenti, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari) ed ogni Presidente di Commissione per le rispettive Segreterie particolari;

c) ogni Capogruppo per i Gruppi assembleari.

2. Ognuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è tenuto a inviare richiesta scritta, con indicazione del personale da assegnare alla struttura speciale di proprio supporto, al Presidente dell’Assemblea legislativa secondo una delle tipologie di acquisizione di legge, riepilogate all’art. 2. La richiesta deve indicare:

  1. nominativi e dati anagrafici;
  2. tipologia di acquisizione;
  3. inquadramento da assegnare al personale da acquisire nonché inquadramento di provenienza nel caso di personale di ruolo o in comando;
  4. durata dell’assegnazione e del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato;
  5. parametri da utilizzare per il calcolo dell’emolumento unico da riconoscere al lavoratore.

3. Le richieste di cui al comma precedente sono inviate all’esame dell’Ufficio di Presidenza per la presa d’atto nella prima data utile di convocazione. 

4. Incarichi di prestazioni professionali – comma 4, art. 12, L.R. 43/01

1. La scelta delle persone a cui conferire incarico di prestazione professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per le Strutture speciali monocratiche, spetta al Titolare dell’Organo politico cui ciascun incarico afferisce, ossia:

a) Il Presidente dell’Assemblea legislativa per il personale del proprio Gabinetto e per la propria Segreteria;

b) I Componenti UP (Vice-Presidenti, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari);

c) Presidenti di Commissione per le proprie Segreterie particolari.

2. Ognuno dei soggetti di cui al comma 1, per l’attivazione di incarichi professionali, è tenuto ad inviare richiesta scritta al Presidente dell’Assemblea legislativa; la richiesta deve contenere: 

a) Curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo del soggetto a cui si vuole affidare l’incarico con indicazione del diploma di laurea atto a comprovare la specializzazione universitaria oppure, solo per la corrente legislatura, l’indicazione specifica della sussistenza di una situazione in base alla quale si prescinde da tale requisito (es. comma 6, art. 7, DLgs 265/01, o comprovata esperienza professionale maturata presso Strutture speciali, cioè titolari di incarichi conferiti nel corso della IX Legislatura per almeno un anno);

b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d’opera intellettuale, collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa), l’oggetto e il termine di esecuzione dell’incarico che deve essere necessariamente correlato alla natura dell’attività svolta;

c) l’ammontare del compenso per l’incarico e gli eventuali rimborsi spese riconosciuti, nonché le modalità per la relativa liquidazione

d) la dichiarazione attestante l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse

e) dichiarazioni sostitutive del collaboratore incaricato rese ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed ex art. 53 Comma 14 e comma 16-ter DLgs. 165/01.

3. Il Titolare dell’Organo politico cui ciascun incarico afferisce, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico e verifica, inoltre, il buon esito dell’incarico e dei risultati finali, accertati mediante la presentazione, da parte del soggetto incaricato, di una relazione finale da trasmettere al servizio Organizzazione Bilancio e Attività contrattuale per la liquidazione dell’ultima parte di compenso prevista.

4. Ai sensi (citare DLgs 33/13) i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativi compenso, sul sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante.

5. Gli incarichi in trattazione non sono rinnovabili e, di regola, neppure prorogabili. A fronte di un motivato interesse dell’Organo politico cui ciascun incarico afferisce, limitatamente all’ipotesi di completamento di attività avviate e contenute all’interno di uno specifico progetto, la durata del contratto può essere prorogata. Un nuovo incarico può essere conferito solo a seguito di nuova richiesta avente ad oggetto un diverso incarico.

6. L’affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire solo previa verifica dell’avvenuta autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell’Ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti.

6. Le richieste dovranno pervenire al Servizio competente per materia, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla seduta di UP per l’approvazione, al fine di consentire al Servizio medesimo l’espletamento delle procedure di competenza. 

5. Procedura di assegnazione del personale

1. Se la scelta riguarda personale dell’organico dell’Assemblea legislativa o della Giunta regionale, la sua assegnazione alla Struttura speciale è preceduta da una verifica di compatibilità organizzativa compiuta dal Servizio competente per materia assieme al responsabile della struttura ordinaria di appartenenza del medesimo. Il Servizio competente per materia provvede, prima della seduta nella quale le richieste di personale saranno sottoposte all’UP per la presa d’atto, alla verifica del non superamento del 30% previsto dal comma 3) precedente punto 2). Qualora i costi del personale di ruolo richiesto eccedano il 30% del budget della Struttura speciale di assegnazione, il Servizio competente provvede a darne comunicazione al Titolare della Struttura speciale richiedente; qualora il Titolare confermi la richiesta, nella successiva seduta, l’Ufficio di Presidenza provvede alla riduzione del budget della Struttura speciale interessata, in misura pari alla parte eccedente.

2. Se è scelto personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, il Servizio competente per materia procede alla acquisizione dello stesso in comando, prescindendo dalle regole fissate per la mobilità ordinaria temporanea, trattandosi di dare esecuzione a disposizioni di legge speciale.

3. Nel caso in cui la scelta riguardi persone esterne alla pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 7 dell’art. 2, la procedura di assunzione a tempo determinato delle stesse avviene, con apposita determinazione, a cura del responsabile del Servizio competente in materia, per il personale del comparto o giornalistico equiparabile, e a cura del Direttore generale competente in materia di personale per il personale dirigenziale o giornalistico equiparabile. I precitati dirigenti sono autorizzati anche alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro, secondo gli schemi contrattuali allegati in appendice, che adatteranno di volta in volta al caso concreto. I medesimi dirigenti sono autorizzati a sottoscrivere i contratti individuali per il personale da assumere, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, con CCNL giornalistico, nel rispetto degli schemi contrattuali approvati.

4. La scelta delle persone da assegnare a una struttura speciale rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell’organo politico interessato richiedente ed è effettuata sulla base di un rapporto di fiduciarietà politica. 

5. L’assegnazione del personale, sia regionale che esterno, alla struttura speciale, sulla base di richiesta nominativa, avviene con determina dei dirigenti di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze. La responsabilità dei precitati dirigenti riguarda solo la legittimità e regolarità amministrativa delle procedure di acquisizione e assegnazione, non avendo i medesimi alcun potere in ordine alla scelta, in quanto non concorrono in alcun modo alla stessa, se non sotto il profilo del rispetto dei presupposti e requisiti stabiliti dalla legge e dalla presente disciplina generale. Le richieste dovranno pervenire al Servizio competente per materia con un preavviso di giorni 15 rispetto alla data della seduta di UP per la presa d’atto, al fine di consentire al Servizio medesimo l’espletamento delle procedure di competenza.

6. Requisiti di accesso dall’esterno

1. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale:

a) deve aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

b) non deve essere interdetto dai pubblici uffici;

c) non deve essere stato licenziato per motivi disciplinari dalla Regione Emilia-Romagna;

d) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

  1. per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
  2. per l'accesso alla cat. C: diploma di maturità;
  3. per l'accesso alla cat. D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

La presente disposizione, con esclusivo riferimento alla legislatura in corso, non si applica nel caso in cui la richiesta nominativa riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali (cioè titolari di contratti ex art. 63 stipulati o rinnovati nel corso della IX legislatura e in vigore al momento dell’approvazione del presente atto).

Il personale assunto per attività giornalistiche deve essere in possesso dell’iscrizione all’Ordine dei giornalisti e al relativo Albo.

2. Il titolare dell’organo politico dovrà allegare alla propria richiesta, oltre che un curriculum vitae della persona da assumere, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’interessato all’assunzione a termine, sul possesso dei requisiti di accesso indicati al comma 1.

3. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione avviene a campione, secondo le modalità definite dal responsabile del Servizio competente in materia di reclutamento presso le strutture speciali. 

7. Trattamento economico del personale assegnato alle strutture speciali .

1. La retribuzione base del personale assunto dall’esterno - a cura dell’Amministrazione secondo quanto disposto al comma 2, punto 2 che precede - corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

2. Per il personale non dirigente assegnato alle strutture speciali, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste nei contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento, erogato mensilmente, il cui ammontare complessivo, ai sensi del comma 10 dell’art. 9 della L.R. 43/01, è calcolato secondo i criteri, riepilogati nella allegata Appendice n. 3.

3. Al personale acquisito dalle strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna o tramite comando da altre Pubbliche Amministrazioni, su richiesta e sotto la responsabilità amministrativa del titolare dell’organo politico richiedente, possono essere attribuite funzioni afferenti la categoria o profilo superiore di inquadramento del personale interessato, con attribuzione della posizione economica iniziale, secondo quanto prescritto dal comma 10 dell’art. 9 della L.R. 43/01 in linea con i limiti e principi sanciti in materia di mansioni superiori dall’art. 52 del DLgs 165/01.

Di tale attribuzione funzionale superiore si tiene conto nel calcolo dell’ammontare del relativo emolumento economico.

A partire dalla X legislatura, la retribuzione base e i requisiti per il riconoscimento di funzioni afferenti la categoria o profilo superiore di inquadramento del personale interessato, di cui al punto che precede, corrispondono a quelli previsti per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate.

4. Al personale di qualifica dirigenziale acquisito, con qualsiasi tipologia, presso le strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste nei contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali assegnati alle strutture ordinarie.

5. Al personale che svolge attività giornalistica si applica il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi di lavoro giornalistici,nazionali e aziendali, nonché dalle delibere di Giunta regionale che disciplinano tale tipologia di lavoro presso la Regione Emilia-Romagna. 

8. Trattamento giuridico del personale assegnato alle strutture speciali

1. Il personale esterno alla Pubblica Amministrazione è assunto a tempo determinato, per le strutture speciali mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato secondo le clausole riportate negli schemi allegati in Appendice sotto i numeri 1 (contratti per funzioni ascrivibili alle categorie del comparto) e 2 (contratti per funzioni dirigenziali). I Gruppi assembleari provvederanno autonomamente alla stipulazione e gestione dei relativi contratti, a norma del comma 5, art. 9, L.R. 43/01 e succ. modif. - salvo il caso in cui la richiesta nominativa riguardi persone di già comprovata esperienza professionale presso le Strutture speciali (cioè titolari di contratti ex art. 63 durante la VIII Legislatura per un periodo di almeno 2 anni).

2. Il trattamento giuridico del personale a tempo determinato di cui al comma 1, salvo le eccezioni previste per i Gruppi assembleari specificate al comma 1, è equiparato a quello spettante al personale regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per quanto compatibile e fatto salvo quanto diversamente precisato negli schemi contrattuali di cui al comma 1.

3. Il dirigente che, in base alla presente deliberazione, è autorizzato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, è autorizzato anche ad adeguare le clausole dello schema contrattuale, predisposto per una durata del rapporto di lavoro pari a quella del mandato politico dei titolari delle Strutture speciali (cinque anni), alla eventuale minore durata dello stesso, secondo i criteri riportati nelle varie clausole degli allegati schemi contrattuali.

4. Il personale regionale di ruolo, temporaneamente assegnato a strutture speciali, conserva il trattamento giuridico che deriva da leggi e contratti collettivi di lavoro, con le seguenti precisazioni:

a) per quanto riguarda il personale assegnato alle Segreterie particolari: i poteri direttivi nei confronti del personale, dirigente e non dirigente, sono esercitati dal titolare dell’organo politico cui afferisce la struttura speciale; i poteri disciplinari sono esercitati direttamente dal titolari dell’organo politico nei confronti del personale del comparto assegnatogli, fatta salva la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari (UPD) per le infrazioni più gravi, secondo le norme vigenti in materia. In questo ultimo caso, così come in caso di responsabilità disciplinare di dirigenti assegnati alle Segreterie particolari, i procedimenti disciplinari sono gestiti dall’UPD, su segnalazione del titolare dell’organo politico di riferimento.

b) per quanto riguarda il Gabinetto articolato in strutture organizzative (servizi) come le direzioni generali: i poteri direttivi e disciplinari spettano ai dirigenti responsabili delle strutture medesime. Il Capo di Gabinetto ha gli stessi poteri direttivi e disciplinari, per il personale di diretta assegnazione, che ha il direttore generale dell’Assemblea legislativa regionale. Sono fatte salve le competenze dell’UPD, sia nei confronti del personale del comparto che della dirigenza, secondo le norme in materia di responsabilità disciplinare.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale esterno assunto a tempo determinato ex art. 63 dello Statuto. Tale personale, inoltre, è assoggettato alla registrazione degli orari in entrata e in uscita.

6. Il personale acquisito in comando da altre Pubbliche Amministrazioni conserva il rapporto di lavoro originario con l’Amministrazione di provenienza. Il rapporto di lavoro del personale in comando in entrata è disciplinato dal contratto individuale di lavoro sottoscritto con l’Amministrazione di provenienza e dalla normativa, legislativa e pattizia, applicabile nel settore o comparto di provenienza, fatto salvo quanto diversamente previsto secondo le disposizioni generali previste dalla Regione Emilia-Romagna per il personale comandato in entrata.

7. Al personale che svolge attività giornalistica si applica il trattamento giuridico previsto dai Contratti collettivi di lavoro giornalistici, nazionali e aziendali, nonché dalle delibere dell’Ufficio di Presidenza che disciplinano tale tipologia di lavoro presso la Regione Emilia-Romagna. 

9. Incarichi di responsabilità dirigenziale e di posizione organizzativa

1. Per le Strutture speciali monocratiche e per il Gabinetto, provvede il Direttore generale dell’Assemblea legislativa, su espressa richiesta formale dei titolari dell’organo politico cui rispettivamente afferiscono.

2. Per i Gruppi assembleari il Direttore generale dell’Assemblea legislativa provvederà solamente con riferimento alle richieste concernenti personale di ruolo regionale assegnato, personale comandato da altra Pubblica amministrazione e personale esterno di comprovata esperienza professionale in Struttura speciale (cioè titolari di contratti ex art. 63 durante la Legislatura per un periodo di almeno 2 anni) assunto con contratto a tempo determinato ex art. 63 dello Statuto; al di fuori di tali ipotesi i Gruppi assembleari provvedono autonomamente alla stipulazione e gestione dei relativi contratti.

3. Agli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa e a quelli dirigenziali presso le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa, non si applicano le disposizioni previste in materia di pubblicizzazione, di comparazione e di mobilità interna dei dirigenti.

4. L’efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla approvazione dell’Ufficio di Presidenza. 

10. Cessazione della assegnazione a struttura speciale

1. La durata dell’assegnazione di personale regionale a struttura speciale, del comando temporaneo o del rapporto di lavoro subordinato, stipulato con persone esterne alla Pubblica Amministrazione è fissata dal titolare dell’organo richiedente, ai sensi di legge. 

2. In ogni caso la durata di cui al comma 1 non può superare quella del mandato politico del titolare dell’organo richiedente, fatta salva la proroga di legge stabilita al comma 12 secondo periodo dell’art. 9 della L.R. 43/01 e ss. mm., che recita “tale durata, ove fissata in coincidenza con la cessazione dall’ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, viene prorogata fino all’assegnazione del personale richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi.”.

3. Le assegnazioni e i contratti di lavoro presso le strutture speciali possono essere risolti anticipatamente rispetto alla loro scadenza naturale, come fissata negli atti, su motivata richiesta del titolare dell’ organo interessato inoltrata al dirigente responsabile del competente servizio, per l’adozione dei conseguenti atti. Le assegnazioni e i contratti possono essere risolti dalla Regione per giustificato motivo, con un preavviso di almeno trenta giorni, o per giusta causa.

4. Il dipendente di ruolo o a termine assegnato a struttura speciale ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine di assegnazione, dando un preavviso di trenta giorni al titolare dell’organo politico di riferimento.

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