n.146 del 09.05.2019 (Parte Seconda)
Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";
Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:
- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:
- specie protette in tutto il territorio regionale;
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;
- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
- provocati da specie cacciabili;
- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;
- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;
Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:
- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;
- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;
Richiamati inoltre:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:
- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;
- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione dei contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo;
Dato atto che tali criteri erano stati notificati alla Commissione Europea attraverso l’applicazione web SANI (sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato) in data 26 aprile 2017;
Vista la decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2017 SA 48094(2017/N) trasmessa tramite la Rappresentanza Permanente con nota prot. n. 10945 del 6 dicembre 2017;
Vista altresì la “Comunicazione della Commissione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 403/06 del 9 novembre 2018, relativa alla modifica degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, riferita ai seguenti punti:
- il punto (155) è sostituito dal seguente:
“Per quanto riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), l’intensità massima di aiuto non può superare l’80%. Può essere tuttavia aumentata fino al 100% se l’investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari o se l’obiettivo è quello di prevenire i danni causati da animali protetti.”;
- Il punto (402) è soppresso;
- Il punto (403) è sostituito dal seguente:
“L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, devono essere limitati al 100% dei costi ammissibili.”;
Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica dei “Criteri per la concessione dei contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvati con la citata deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018, aderendo alla nuova disciplina comunitaria;
Ritenuto inoltre opportuno precisare al punto 1., terzo capoverso, primo alinea dei sopracitati “Criteri”, che le specie indicate dalle disposizioni comunitarie che possono essere oggetto dell’aiuto ai sensi dei sopracitati “Orientamenti”, non sono tutte le specie incluse negli allegati di tali disposizioni ma unicamente quelle che le stesse definiscono “protette”;
Rilevato che sono state effettuate le necessarie consultazioni in ordine ai contenuti ai suddetti criteri;
Atteso che le predette modifiche sono state sottoposte all’esame della Commissione europea che si è espressa favorevolmente con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;
Visto il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019 che modifica il sopracitato Regolamento (UE) n. 1408/2013 prevedendo, tra l’altro, un innalzamento dei massimali degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, da 15.000,00 a 20.000,00 Euro;
Sentita la competente Commissione Assembleare nella seduta del 10 aprile 2019 che ha espresso parere favorevole sui contenuti del presente atto;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi,
delibera
1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare i “Criteri per l’erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e per sistemi di prevenzione”, approvati nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018, come di seguito indicato:
- al punto 1. “Principi generali”, terzo capoverso, primo alinea, dopo la parola specie viene inserita la parola “protette”, pertanto l’intero alinea viene sostituito dal seguente: “le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, quelle indicate dalla legge n.157/1992 all’art. 2, comma 1”;
- al punto 1. “Principi generali”, il penultimo capoverso viene sostituito dal seguente: “Il presente regime d’aiuto potrà essere applicato fino al 30 novembre 2024, fatto salvo l’impegno a provvedere agli eventuali adeguamenti alle norme relative agli aiuti di Stato applicabili successivamente alla scadenza degli “Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1)”;
- al punto 3.4.1 “Allevamenti zootecnici”, il secondo capoverso, viene sostituito dal seguente: “Oltre al valore dell'animale predato possono essere ammessi a contributo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari al 100 % del costo sostenuto che in ogni caso non può essere superiore al valore di mercato dell’animale ferito”;
- al punto 4. “Contributi per gli interventi di prevenzione per la difesa degli allevamenti zootecnici e delle produzioni agricole” il quarto capoverso è così sostituito: “L’intensità massima dei contributi corrisponde al 100% dei costi sostenuti.”;
3. di dare atto che le modifiche proposte sono state sottoposte al vaglio della Commissione Europea che le ha ritenuto conformi con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;
4. di dare atto, altresì, che in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, il limite degli aiuti “de minimis” di cui ai Criteri, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 364/2018, è innalzato da 15.000,00 a 20.000,00 Euro;
5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.