n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2014/2015 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l’Allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato “Pratiche enologiche di cui all'articolo 80”, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:

  • il punto A che prevede:
    • al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
    • al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
  • il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate sono le medesime dell’abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;

- il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;

Preso atto:

- che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

- che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l’altro, all’art. 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;

Considerato:

- che l’inverno 2013-2014 ha fatto registrare condizioni climatiche estremamente miti, con temperature quasi sempre al di sopra della media stagionale;

- che la primavera 2014 è stata caratterizzata da elevata piovosità e temperature al di sopra della media stagionale;

- che il mancato soddisfacimento del fabbisogno in freddo delle piante, unito all'elevata variabilità climatica nei mesi primaverili ed estivi, hanno dato luogo a scalarità ed eterogeneità nello sviluppo della vegetazione e dei grappoli, con ripercussioni negative sulle caratteristiche qualitative dell'uva;

- che diverse aree viticole della regione sono state colpite da perturbazioni violente con eventi grandinigeni;

Ritenuto, per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2014 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consenta di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali, come peraltro si evince dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

Atteso che l'esigenza di ricorrere a tale misura per il ripristino dell’equilibrio fra le componenti fisiche e sensoriali del vino è stata manifestata anche dalle Centrali Cooperative regionali per i vini, vini spumanti e vini IGP e DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e ad alcuni vini DOP, con apposite note acquisite agli atti del predetto Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto pertanto di consentire, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vini per base spumante, vini, vini IGP ed alcuni vini DOP, secondo percentuali differenziate, entro il limite massimo di 1,5% vol., in ragione della tipologia di uve considerate e dell’andamento climatico registrato in regione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:
    • vini, ivi compresi i vini con indicazione dell’annata e della varietà di uva;
    • vini a Indicazione Geografica Protetta;
    • vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG, Colli di Rimini, Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini, Gutturnio, Colli di Scandiano e Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o Di Modena, Reggiano, Reno, Romagna Trebbiano, Romagna Pagadebit e Romagna Cagnina;
  2. di autorizzare, al contempo, l’arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, per tutte le tipologie delle DOP Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello e Colli d’Imola;
  3. di autorizzare, infine, l’arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi l’1,5% vol.;
  4. di disporre che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali, alle Centrali Cooperative regionali ed ai Consorzi di Tutela Vini;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.

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