n.157 del 17.06.2026 periodico (Parte Seconda)
DGR 2218/16: computo nella raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dal compostaggio dei Comuni dell'Emilia-Romagna - Anno 2025
Visti:
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2218 del 13 dicembre 2016 che ha approvato il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2203 del 18 dicembre 2023 che ha aggiornato la propria deliberazione n. 2147/2018 relativa al sistema informativo regionale sui rifiuti alla luce della normativa successivamente emanata, con particolare riferimento alla nuova pianificazione regionale di gestione rifiuti (PRRB 2022-2027);
Considerato che:
- il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla D.G.R. 2218/2016 ammette il computo dei rifiuti avviati a compostaggio domestico e di comunità nei quantitativi dei rifiuti differenziati nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla succitata deliberazione;
- il paragrafo 4 dell’Allegato 1 alla suddetta deliberazione prevede che i Comuni devono avere disciplinato tale pratica in un proprio regolamento e potranno essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico qualora ne siano garantiti la tracciabilità e il controllo;
Considerato inoltre che, in base a quanto disposto nel paragrafo 4 dell’Allegato A alla D.G.R. 2218/16, i requisiti richiesti affinché il dato quantitativo avviato a compostaggio domestico possa essere computato nella raccolta differenziata sono i seguenti:
- la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o da altro regolamento specifico;
- nel regolamento comunale deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano il compostaggio. Solo i quantitativi di rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze che usufruiscono di tali agevolazioni possono essere computati nella produzione di raccolta differenziata;
- nel regolamento di cui sopra devono essere previsti controlli da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate;
- l'istanza di autocertificazione dell'utente che pratica il compostaggio domestico deve prevedere l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dell'utente ad accettare verifiche/controlli che l'amministrazione comunale o i soggetti da esso delegati potranno effettuare;
- le Amministrazioni comunali dovevano trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2017 copia dei provvedimenti comunali che regolano l’attività di compostaggio e sono tuttora tenuti a trasmettere i successivi aggiornamenti;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha svolto, per l’annuale applicazione della metodologia per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, un puntuale controllo dei suelencati requisiti previsti dalla D.G.R. 2218/2016 il cui esito è stato inviato ad ARPAE in data 26 febbraio 2026 con PG.2026.0182239, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata D.G.R. 2203/2023;
Ritenuto opportuno computare nella raccolta differenziata il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico dei Comuni che hanno dichiarato, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., una percentuale di controlli sulle compostiere pari o superiore al 5% di quelle in uso;
Preso atto che al termine dell’istruttoria svolta sulla base dei documenti trasmessi alla Regione da parte delle Amministrazioni comunali e di ARPAE è emerso che:
- le Amministrazioni comunali elencate in Allegato 1 alla presente determinazione rispettano i requisiti richiesti nel paragrafo 4 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2218/16 e pertanto i rifiuti avviati a compostaggio domestico sono inseriti nel computo della raccolta differenziata dei Comuni stessi;
- le Amministrazioni comunali elencate in Allegato 2 alla presente Determinazione non rispettano i requisiti minimi richiesti nel paragrafo 4 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2218/16 e pertanto i rifiuti avviati a compostaggio domestico non sono inseriti nel computo della raccolta differenziata dei Comuni stessi;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
- la determinazione dirigenziale n. 2248 del 5 febbraio 2026 “Approvazione micro-assetti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 09 febbraio 2026 “Rettifica errori materiali alla Deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 23 febbraio 2026 “XII legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 4291 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di computare nel calcolo della raccolta differenziata per l’anno 2025 il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico dei Comuni riportati in allegato 1 alla presente determinazione;
2) di non computare nel calcolo della raccolta differenziata per l’anno 2025 il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico dei Comuni riportati in allegato 2 alla presente determinazione;
3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di pubblicare integralmente il testo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.