n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale nella regione Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la Legge regionale 2/10/1998, n. 30, che stabilisce la disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale;
Visto in particolare l’art. 10 della predetta legge regionale, come sostituito dall’art. 43 della L.R. 14/10, che prevede: “In base ai contenuti dell’Atto di Indirizzo di cui all’art. 8, la Giunta regionale determina i servizi minimi per il trasporto pubblico locale e l’ammontare dei relativi trasferimenti regionali”;
Rilevato che con propria deliberazione n. 1357 del 20/9/2010 è stato approvato, acquisito parere positivo del Consiglio Autonomie Locali in data 9/9/2010, l’”Atto di Indirizzo generale triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale” successivamente trasmesso all’Assemblea legislativa e dalla stessa approvato con deliberazione n. 32 in data 20 dicembre 2010;
Dato atto che il sopracitato provvedimento definisce i principi per la definizione dei servizi minimi e i contenuti di riferimento per il presente provvedimento sia per la determinazione quantitativa dei servizi minimi autofilotranviari, sia in riferimento al sostegno finanziario;
Rilevato:
- che la legge 30 luglio 2010, n. 122 ha imposto dei pesanti tagli governativi per il 2011 e anni successivi;
- che la Regione Emilia-Romagna di fronte a tale emergenza ha attivato un Tavolo istituzionale di lavoro per il TPL che ha coinvolto tutti gli attori del sistema del trasporto pubblico regionale e locale al fine di pervenire alla formulazione di un’ipotesi di soluzione concordata tra tutte le parti coinvolte, per mantenere l’equilibrio economico del sistema e dare una efficace risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini;
- che il suddetto Tavolo, partendo dall’analisi dell’attuale situazione di crisi, ha individuato, in coerenza con le linee guida e i principi enunciati nel citato Atto di Indirizzo triennale, gli impegni e le principali azioni delle singole parti per superare la crisi, incentrati sul reperimento delle necessarie risorse, sulle politiche tariffarie e la riduzione dei costi;
Dato atto che attraverso la definizione delle risorse finanziarie regionali disponibili, a conclusione dei lavori del Tavolo, si è pervenuti a un documento approvato con propria deliberazione n. 1898 in data 6 dicembre 2010 denominato “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013”;
Preso atto che il citato “Patto” dopo essere stato condiviso con gli Enti locali, le Agenzie locali per la mobilità, le società e imprese di trasporto pubblico, le associazioni di categoria, le imprese ferroviarie, le organizzazioni sindacali e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2010;
Preso atto altresì che:
- lo sforzo finanziario che la Regione mette in campo nel triennio 2011-2013, compenserà quasi l’80% del taglio governativo, al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all’utenza e dovrà essere accompagnato dall’impegno degli Enti locali al mantenimento delle contribuzioni medie destinate al TPL e da una maggiore efficienza del settore;
- in esecuzione degli specifici impegni assunti dalla Regione ed esplicitati al punto A)-2 “Risorse correnti per il TPL” del “Patto” sono state stabilite le risorse finanziarie complessive per i servizi minimi per il triennio 2011-2013;
- le Agenzie locali per la mobilità sono impegnate, come previsto al punto C) del citato “Patto”, a razionalizzare e ottimizzare i servizi e a perseguire, ove possibile, i più efficaci ed efficienti livelli di integrazione modale e tariffaria, procedendo ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi minimi del bacino non oltre il 3%, incrementate di un ulteriore 2% limitatamente al caso di fusioni o aggregazioni dei gestori;
Ritenuto pertanto di procedere, sulla base dei principi e dei contenuti di riferimento dei provvedimenti sopracitati, alla determinazione dei servizi minimi autofiloviari per il triennio 2011-2013, identificando per ciascun bacino provinciale l’ammontare delle risorse regionali ad esso attribuibile e le corrispondenti vetture*Km come meglio precisato ed esposto nell’Allegato A, Tabella I e II, parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che alla concessione annuale dei contributi sui servizi minimi si provvederà successivamente all’approvazione degli “Accordi di programma 2011-2013” con gli Enti locali e le Agenzie locali per la Mobilità, previsti all’art. 12 della L.R. 30/98 e s.m.i. e sulla base di quanto fissato nell’Allegato A, Tabella II, parte integrante del presente atto;
Dato atto altresì che, ai sensi del comma 9 dell’art. 32 della L.R. 30/98, fino all’adozione della sopra citata concessione annuale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale;
Considerato che:
- tutti i soggetti del trasporto pubblico regionale e locale, nel porre l’utente al centro del sistema, mantengono inalterato l’impegno sul fronte del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l’utilizzo del trasporto stesso;
- per l’ulteriore contenimento della situazione di crisi economica del settore, appare opportuno prevedere di accompagnare i reciproci impegni assunti con il “Patto” dai singoli attori, con la messa a disposizione del settore autofiloviario, per il triennio 2011-2013, di ulteriori risorse destinate alle iniziative di miglioramento e qualificazione dell’offerta dei servizi;
Visto il citato Atto di Indirizzo che al Capitolo 3 individua fra le azioni prioritarie da mettere in campo, riconfermate anche nel “Patto” la realizzazione della tariffazione integrata Mi Muovo almeno per i titoli in abbonamento, accompagnata dall’attuazione di progetti di infomobilità in grado di qualificare ulteriormente i servizi, il sostegno ai processi di aggregazione aziendale che conducano a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi e uso più razionale del personale e dei mezzi nonché a forme di cooperazione fra le Autorità di bacino;
Visto l’art. 33 della L.R. 30/98 e s.m.i che prevede in capo alla Regione la possibilità di concedere proprie risorse finalizzate alla qualificazione dell’offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di definire la ripartizione delle risorse regionali finalizzate a norma dell’art. 33 sopracitato,come indicate all’Allegato A alla Tabella III;
Rilevato che tra le scelte prioritarie concertate e condivise nel “Patto per il TPL”, confermate anche nella propria deliberazione 2055/10, gli Enti locali si sono impegnati:
- ad adeguare, a decorrere da gennaio 2011, le tariffe ai “valori obiettivo” fissati con DGR 637/08, peraltro già previsti negli Accordi di programma 2007-2010;
- ad adottare, a decorrere da gennaio 2011, il nuovo titolo di abbonamento integrato Stimer “Mi muovo mese”;
- ad affiancare gli adeguamenti, già previsti per i servizi extraurbani dalla citata DGR 637/08, con incrementi tariffari dei titoli urbani di uso occasionale (corsa semplice, ecc.) del 20%, e incrementi più contenuti per gli abbonamenti urbani, mentre, per quanto riguarda i servizi extraurbani, incrementi sull’importo della prima zona (quota “A”) del 20% per i titoli di corsa semplice e incrementi più contenuti per gli abbonamenti;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e ai fini della conferma in capo ai singoli bacini provinciali, della ripartizione delle risorse regionali previste per i servizi minimi per l’anno 2012, di cui all’Allegato A - Tabella II- di stabilire:
1. che la competente struttura regionale accerti, entro il 31 gennaio 2012, l’avvenuto adeguamento tariffario alle disposizioni delle proprie DGR 637/08 e 2055/10 per quanto riguarda l’avvio dei titoli integrati “Mi Muovo” nei diversi bacini provinciali;
2. che sulla base dei risultati dell’accertamento si provvederà, nei confronti del bacino/i inadempiente/i, alla riduzione pari al 2% del contributo per i servizi minimi, calcolata sull’ammontare dello stesso attribuito per l’anno 2011 (Tabella II);
3. che il contributo per i servizi minimi spettante per l’anno 2012 al bacino/i inadempiente/i, sarà decurtato dell’importo di cui al precedente punto 2;
4. che le risorse resesi disponibili a seguito delle eventuali riduzioni applicate, costituiranno ulteriori disponibilità finanziarie da destinare per le finalità di cui all’art.33 della L.R. 30/98 e s.m.i;
5. che le risorse indicate al punto 4 saranno ripartite, sulla base di ulteriore proprio provvedimento, tra i bacini adempienti in aggiunta alle risorse regionali già previste per l’anno 2012 alla Tabella III - Allegato A;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
- n. 1173 del 27 luglio 2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;
- n. 10 del 10 gennaio 2010 concernente “Approvazione di atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale”;
- n. 11 del 10 gennaio 2011 concernente “Incarico di sostituzione, per assenza, di Direttore generale”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 10/5/2010 avente oggetto: ”Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze” e n. 130 del 3/6/10 di modifica ed integrazione dello stesso;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti;
a voti unanimi e palesi
delibera:
per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato
1. di approvare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30/98, come sostituito dall’art. 43 della L.R. 14/10, la “Determinazione dei servizi minimi 2011-2013”, Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire, confermando quanto più dettagliatamente descritto nella Determinazione parte integrante del presente provvedimento, che:
- il livello complessivo dei servizi minimi autofiloviari per il triennio 2011-2013 è pari a 113.370.705 vetture*Km confermando quanto disposto;
- la quantità complessiva dei contributi regionali di esercizio a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui al precedente alinea ammonta: per l’anno 2011 a Euro 212.771.125,03, per l’anno 2012 a Euro 215.962.692,00 e per l’anno 2013 a Euro 219.202.128,00;
- la suddivisione per singolo bacino provinciale dei servizi minimi e delle corrispondenti risorse regionali è riportata e specificata nell’Allegato A, Tabella I e Tabella II parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che all’assegnazione e concessione annuale dei contributi sui servizi minimi, di cui alla Tabella II dell’Allegato A, si provvederà con proprio atto, successivamente all’approvazione degli “Accordi di programma per il triennio 2011-2013” con gli Enti locali e le Agenzie locali per la Mobilità, come previsto dall’art. 32 della L.R. 30/98 e s.m.i.;
4. di dare atto altresì che ai sensi del comma 9, dell’art. 32 della L.R. 30/98, fino all’adozione della concessione annuale di cui al precedente punto 3., la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale;
5. di stabilire, ai fini della conferma in capo ai singoli bacini provinciali, della ripartizione delle risorse regionali previste per i servizi minimi per l’anno 2012, di cui all’Allegato A - Tabella II-, quanto segue:
- che la competente struttura regionale accerta entro il 31 gennaio 2012, l’avvenuto adeguamento tariffario alle disposizioni delle proprie DGR 637/08 e 2055/10 per quanto riguarda l’avvio dei titoli integrati “Mi Muovo” nei diversi bacini provinciali;
- che sulla base dei risultati dell’accertamento si provvederà, nei confronti del bacino/i inadempiente/i, alla riduzione pari al 2% del contributo per i servizi minimi, calcolata sull’ammontare dello stesso attribuito per l’anno 2011 (Tabella II);
- che il contributo per i servizi minimi spettante per l’anno 2012 al bacino/i inadempiente/i, sarà decurtato dell’importo di cui al precedente punto 2;
- che le risorse resesi disponibili a seguito delle eventuali riduzioni applicate, costituiranno ulteriori disponibilità finanziarie da destinare per le finalità di cui all’art. 33 della L.R. 30/98 e s.m.i di cui al successivo punto 6;
- che le risorse indicate al precedente punto d) saranno ripartite, sulla base di ulteriore proprio provvedimento, tra i bacini adempienti in aggiunta alle risorse regionali già previste per l’anno 2012 alla Tabella III - Allegato A;
6. di dare atto che, sulla base dell’attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del Patto per il Tpl, si prevede la concessione di proprie risorse finanziarie finalizzate alla qualificazione dell’offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, a norma dell’art. 33 della L.R. 30/98 e s.m.i,;
7. di stabilire la ripartizione delle risorse regionali finalizzate a norma dell’art. 33 sopracitato, come indicate all’Allegato A - Tabella III, fermo restando l’applicazione di quanto partitamente descritto al precedente punto 5;
8. di dare atto che alla concessione del contributo relativo all’anno 2011 (Tabella III) di cui all’art. 33 della L.R. 30/98, si provvederà con proprio atto ad avvenuta approvazione della Legge regionale di assestamento del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011;
9. di dare atto altresì che alla concessione dei contributi per gli anni 2012 e 2013 di cui al punto 7, si provvederà con proprio successivo atto, sulla base delle autorizzazioni di spesa e nei limiti della copertura finanziaria assicurata nei bilanci regionali dei corrispondenti esercizi finanziari.
Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.