n.430 del 27.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Prima applicazione dei criteri tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2019 per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali degli impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021);

- la legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti);

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio);

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni; e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Assemblea legislativa del 26 luglio 2011, n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);

- la deliberazione di Assemblea legislativa del 3 maggio 2016, n. 67 di approvazione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti;

Considerato che:

- in attuazione della normativa statale di settore la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 promuove le attività di recupero dei rifiuti;

- occorre assicurare che lo sviluppo dell’impiantistica di recupero dei rifiuti risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall’ articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24;

- in attuazione delle sopra indicate finalità, l’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2019 ha disposto, dai commi da 2 a 4, che:

a) il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree idonee alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in coerenza ai criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 4. Nell’ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di cui all’articolo 46, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017, il rappresentante unico della Giunta regionale accerta la conformità delle previsioni del piano alle disposizioni regionali;

b) allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell’impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si può procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti;

c) con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della stessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all’applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all’individuazione delle aree e dei siti per l’istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Considerato che:

- alla data di approvazione del PRGR e in base alle analisi in esso contenute, il fabbisogno di trattamento della FORSU prodotta a livello regionale risultava soddisfatto attraverso un sistema impiantistico di recupero costituito in parte da impianti di solo compostaggio;

- al fine di diffondere le migliori tecnologie e ridurre gli impatti ambientali associati agli impianti di solo compostaggio, il PRGR promuove l’ottimizzazione della gestione della FORSU tramite un sistema impiantistico integrato anaerobico-aerobico che consente di associare al recupero di materia anche il recupero di energia;

Rilevati, in ogni caso, gli impatti territoriali e ambientali connessi alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti organici mediante processi di digestione anaerobica per la produzione di biogas o di biometano ed in particolare degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) anche in co-digestione con altri substrati organici;

Rilevato, in particolare, che gli impatti ambientali e territoriali sono in prevalenza riconducibili a emissioni in atmosfera; a emissioni odorigene e a produzione di scarti solidi e liquidi, derivanti dalla lavorazione, da inviare a successivo trattamento;

Considerato che in attuazione delle sopra richiamate disposizioni legislative e nell’esercizio delle funzioni regionali in materia di governo del territorio occorre contemperare le esigenze di promozione del recupero di tale tipologia di rifiuto con le esigenze di sostenibilità degli impatti territoriali e ambientali derivanti dalla costruzione ed esercizio di tali impianti;

Ritenuto quindi di dare una prima attuazione ai compiti attribuiti dal richiamato articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2019 fornendo i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali dei nuovi impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano;

Considerato che per una maggiore chiarezza applicativa occorre precisare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto con riferimento agli impianti esistenti;

Considerato, inoltre, che risulta opportuno prevedere la ricognizione annuale del fabbisogno di trattamento della FORSU attraverso un sistema integrato di trattamento anaerobico-aerobico da parte del Servizio regionale competente;

Visti:

  • Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-
2021; 

Richiamati:

  • L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.; 
  • La propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
  • La propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
  • La propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • La propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
  • La propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
  • La propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • La propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 
  • la propria deliberazione n. 122 del 28/1/2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 
  • La propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato “Prima applicazione dei criteri tecnici di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2019 per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali dei nuovi impianti di recupero della FORSU per la produzione di biogas e di biometano”;

2) di precisare che le disposizioni del presente atto non trovano applicazione nei confronti degli impianti esistenti fra cui si intendono ricompresi anche gli impianti di solo compostaggio che prevedano un’integrazione della sezione anaerobica nei limiti dei quantitativi dei rifiuti previsti nelle vigenti autorizzazioni;

3) di precisare che nel caso di ampliamento dei quantitativi dei rifiuti da trattare da parte degli impianti esistenti indicati al punto 2) trovano applicazione unicamente i criteri e le condizioni per la mitigazione degli impatti ambientali contenuti nel presente atto comunque non riferibili ad aspetti connessi all’ubicazione dell’impianto e solo per i quantitativi oggetto di ampliamento;

4) di stabilire che i criteri tecnici di cui al punto 1) costituiscono, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., direttiva per l’esercizio omogeneo e coordinato delle funzioni abilitative regionali interessate dal presente atto;

5) di stabilire che i criteri tecnici di cui al punto 1) si applichino ai procedimenti avviati successivamente all’adozione del presente atto;

6) di disporre che con determina dirigenziale del Servizio regionale competente si provvederà alla ricognizione annuale del fabbisogno di trattamento della FORSU attraverso un sistema integrato di trattamento anaerobico-aerobico;

7) di notificare il presente atto all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

8) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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