n.215 del 03.07.2024 periodico (Parte Seconda)
L.R. 12/2022 - Istituzione dell'Elenco regionale, approvazione dell'Allegato 1 "Procedure e termini per l'iscrizione all'Elenco regionale delle Cooperative di Comunità e modalità di gestione del medesimo" e disposizioni in merito al bando 2024 per la concessione dei contributi regionali
1) di istituire, secondo quanto previsto dall’art. 7, della L.R. n. 12/2022 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, l’elenco regionale delle cooperative di comunità;
2) di approvare le “Procedure e termini per l’iscrizione all’elenco regionale delle cooperative di comunità e modalità di gestione del medesimo”, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di prevedere che l’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti di iscrizione all’elenco sarà svolta dal Settore Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni della Regione Emilia-Romagna;
4) di stabilire che l’ammissione e l’iscrizione all’elenco regionale delle cooperative di comunità, nonché l’eventuale revoca dell’iscrizione e cancellazione dall’elenco saranno disposte con proprio atto dal Dirigente competente per materia;
5) di procedere con proprio successivo atto ad emanare il bando 2024 per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 5 della L.R. 12/2022, assumendo a riferimento quanto già disciplinato con il bando 2023, interventi di tipologia A), di cui alla propria deliberazione n. 1515/2023, secondo le seguenti indicazioni:
- conferma dei criteri di partecipazione e di assegnazione del contributo;
- le misure finanziabili, che vengono mantenute nel loro impianto, potranno eventualmente essere aggiornate anche a seguito di confronto con le organizzazioni di categoria rappresentative, con indicazione di priorità per le richieste di adeguamento dello Statuto finalizzate all’iscrizione all’elenco regionale;
- relativamente alla quantificazione del contributo, aggiornare il contributo massimo erogabile per misura a € 3.000,00 a fondo perduto fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00 e senza vincoli di misure opzionabili;
6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7) di pubblicare le Procedure di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul portale regionale https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/
Allegato
L.R. 12/2022 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità” Procedure e termini per l’iscrizione all’elenco regionale delle cooperative di comunità e modalità di gestione del medesimo
1. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ELENCO REGIONALE
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale n. 12/2022 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, presso la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni, è istituito l’elenco regionale delle cooperative di comunità (di seguito elenco).
2. Negli articoli che seguono si disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione dall’elenco e le modalità di controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché di mantenimento degli stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 12/2022. sono definite cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all’albo di cui all’articolo 2512 del codice civile, che per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale e operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
4. Le cooperative di cui al comma che precede, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 12/2022, perseguono lo scopo di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una comunità locale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, anche promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso:
a) lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all’autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
b) la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito;
c) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, anche ai fini turistici e promozionali;
d) la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione;
e) l’erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini,
f) la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali.
2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
1. Possono iscriversi all’elenco le società cooperative, costituite ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’albo di cui all’articolo 2512 del codice civile e 233 sexiedecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
2. Per l’iscrizione all’elenco, le cooperative di comunità, ai sensi della L.R. 12/2022 (artt. 1, 2, 3 e 4), devono rispettare i seguenti requisiti:
- avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- operare in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone anche urbane caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
Per le aree montane e interne, si considera esposto a tali condizioni il territorio che si caratterizza per almeno uno dei seguenti criteri:
a) ricadente in uno o più comuni classificati aree interne (intermedi, periferici e ultraperiferici) nella mappatura nazionale aree interne del 2020 e successivi aggiornamenti;
b) ricadente in uno o più comuni montani (ex LR 2/2004 e s.m.i.);
c) ricadente in uno o più comuni inclusi nelle aree STAMI (ex DGR 512/2022 e s.m.i.);
Per le zone, anche urbane, caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale, si considera esposto a tali condizioni il territorio che si caratterizza per almeno uno dei seguenti criteri:
a) ricadente in uno o più comuni classificati per un indice di potenziale fragilità, anche nella sua composizione parziale (indice demografico, indice economico, indice sociale), uguale o superiore a medio, secondo la metodologia adottata nel Piano statistico regionale e successivi aggiornamenti;
b) ricadente in uno o più comuni soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999;
c) ricadente in uno o più comuni colpiti da eventi eccezionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei due anni precedenti la domanda di iscrizione e per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
- aver individuato nel proprio Statuto:
a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica
b) l’ambito territoriale della comunità locale di riferimento in cui la cooperativa opera, ovvero i territori di uno o più comuni o anche parti di essi, affini per caratteristiche geografiche, culturali o economiche
c) i requisiti di appartenenza ed il legame dei soci alla comunità locale di riferimento
d) lo scopo comunitario della cooperativa in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento
e) forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità locale di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
f) informativa annuale da parte del consiglio di amministrazione alla comunità locale sugli obiettivi programmati, sull’attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e sui risultati delle attività svolte nell’anno precedente;
- svolgere una o più delle attività o dei servizi, nell’interesse generale della comunità e del territorio, coerenti con le finalità indicate all’articolo 1 della L.R. 12/2022;
- almeno il 75% dei soci cooperatori deve essere costituito da persone fisiche o persone giuridiche che operano nella comunità di riferimento con continuità e non sono legate ad essa in maniera occasionale, così come definito all’articolo 4 della L.R. 12/2022.
3. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, la Regione Emilia-Romagna procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 cc. e dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 12/2022.
3. PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il legale rappresentante della cooperativa di comunità presenta formale istanza di iscrizione, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.
2. L’istanza, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, contiene i seguenti elementi:
- codice fiscale e numero di Partita IVA;
- numero di iscrizione al registro delle imprese;
- sede legale risultante dal certificato CCIAA;
- comune di operatività prevalente;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
- elenco dei soci cooperatori con indicazione dei requisiti di appartenenza alla comunità di riferimento o territorio;
- il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
- la regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- che la cooperativa non ha in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
- che la cooperativa non è in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'autorità nazionale anticorruzione
3. L’istanza deve essere corredata, inoltre, dalla seguente documentazione:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati;
- copia della visura camerale;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428, 2429 del codice civile; se presenti e/o se dovute;
- relazione sull'attività già svolta o, se in attività da meno di un anno, sulle attività che la cooperativa intende svolgere, anche per il coinvolgimento della comunità locale di riferimento.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, tramite piattaforma informatica che verrà resa disponibile dalla Regione Emilia-Romagna. Ogni altra indicazione tecnica, nonché i facsimili della modulistica, verranno pubblicizzati attraverso il portale istituzionale regionale.
5. Il settore regionale competente per la procedura istruttoria di iscrizione all’elenco è il settore Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni della Regione Emilia-Romagna.
6. In caso di esito positivo dell’istruttoria svolta, il dirigente del settore competente dispone con proprio atto l’ammissione e l’iscrizione all’elenco regionale delle cooperative di comunità. Nel caso in cui la domanda di iscrizione o la documentazione presentata risultino carenti o incomplete, il responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione; tali integrazioni e/o chiarimenti dovranno essere forniti dal soggetto interessato entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, trascorso detto termine l’amministrazione deciderà sulla base dei documenti in suo possesso.
7. Nel caso in cui l’istruttoria evidenziasse la mancanza di uno o più requisiti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, il responsabile del procedimento procederà ad inviare all’interessato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, contenente le motivazioni poste a sostegno del rigetto dell’istanza; qualora le controdeduzioni eventualmente presentate non dovessero sanare le mancanze riscontrate, il dirigente competente disporrà il rigetto dell’istanza.
8. Qualora la domanda di iscrizione all’elenco venga rigettata, i soggetti interessati possono presentare una nuova domanda di iscrizione nel momento in cui siano soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 2.
4. EFFETTI DELL’ISCRIZIONE
1. A decorrere dall’anno 2025, l'iscrizione all'elenco è condizione per accedere ai contributi e incentivi di cui all'articolo 5 della L.R. 12/2022.
2. L’iscrizione all’elenco consente alle cooperative iscritte l’utilizzo della denominazione “Cooperativa di comunità dell’Emilia-Romagna”.
3. L’elenco può essere inoltre utilizzato dalla Regione per promuovere la funzione di innovazione sociale ed economica delle cooperative di comunità e sostenerne il carattere multifunzionale delle attività, in attuazione di quanto previsto all’art. 6 della L.R. 12/2022.
5. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE E ADEMPIMENTI ANNUALI
1. Le cooperative di comunità iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di 60 giorni dall’evento, ogni modifica intervenuta dopo la presentazione dell’istanza e precisamente:
- la messa in liquidazione o scioglimento;
- la variazione del legale rappresentante;
- la variazione della denominazione sociale;
- le modifiche dello statuto;
- il trasferimento della sede.
2. Le cooperative di comunità iscritte trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno:
a) copia dell’ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale se previste e/o dovute;
b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 2 per l’iscrizione all’elenco;
c) relazione del CDA alla comunità locale di riferimento, sugli obiettivi programmati, sull’attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e sui risultati delle attività svolte nell’anno precedente nonché delle azioni realizzate per il coinvolgimento della comunità locale di riferimento.
3. Nel caso in cui la relazione al bilancio e/o la eventuale nota integrativa prevedano già al proprio interno un’apposita sezione dedicata al rapporto con la comunità locale ed al suo coinvolgimento, non è necessario allegare la relazione di cui al comma 2, lettera c).
4. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall’elenco.
5. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni, anche a seguito di richiesta di integrazione per documentazione parziale o mancante, è di novanta giorni, scaduti i quali, nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportino la perdita dei requisiti di iscrizione nell’elenco, è adottato il relativo provvedimento di cancellazione.
6. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ELENCO REGIONALE
1. Nell’elenco sono annotati gli elementi essenziali della cooperativa di comunità, la descrizione sintetica dell’oggetto sociale, la sede, l’anno di costituzione, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto dell'iscrizione alle cooperative di comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.
7. CANCELLAZIONE
1. Il dirigente del settore regionale competente dispone la cancellazione dall’elenco nei seguenti casi:
- istanza di cancellazione della cooperativa di comunità iscritta;
- a seguito di perdita dei requisiti di cui all’articolo 2;
- nel caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5.
2. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione di cui all’articolo 2, la Regione avvia il procedimento di cancellazione. La cooperativa di comunità entro 30 giorni dalla data dell'avvio di cancellazione può presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento. Decorso tale termine senza alcun esito, la cancellazione diviene definitiva.
3. Le cooperative di comunità cancellate dall’elenco possono essere nuovamente iscritte nel momento in cui siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento; l’iscrizione avviene a seguito della presentazione di una nuova domanda di iscrizione secondo le modalità previste e indicate nei precedenti.
8. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
1. L’elenco ed i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. (D.Lgs. 97 del 25/05/2016).