n. 104 del 06.07.2011 periodico (Parte Seconda)

L.R. 13/00, art. 6 - Rinnovo composizione Consulta regionale dello Sport e approvazione modalità di funzionamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto l’art.6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 “Norme in materia di sport”, che prevede la costituzione della “Consulta regionale dello sport con funzione consultiva per le attività della Giunta regionale”, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca;

Considerato che successivamente all’avvio della legislatura si rende necessario rinnovare la composizione della Consulta regionale e le modalità di funzionamento della stessa al fine di garantire l’agilità della struttura e l’adeguata rappresentanza degli enti istituzionali previsti dal comma 3 dell’art. 6 della Legge 13/00;

Vista la Legge 189 del 15 luglio 2003 ed il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2004 relativi rispettivamente alla istituzione del Comitato Italiano Paralimpico e all’attuazione della Legge 189/03 che hanno riconosciuto la valenza sociale dell’organismo che mira a garantire il diritto allo sport in tutte le sue espressioni “promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione” affinché ciascun disabile abbia l’opportunità di migliorare il proprio benessere e di trovare una giusta dimensione nel vivere civile proprio attraverso lo sport quale strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell’individuo disabile e non”;

Ritenuto pertanto opportuno assicurare la partecipazione alla Consulta del Comitato Italiano Paralimpico e di stabilire che i rappresentanti dell’associazionismo di rilievo regionale siano nominati in base all’effettiva consistenza ed alle attività svolte in ambito sportivo;

Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che:

1) la Consulta sia composta dall’Assessore regionale in materia di Sport, che la presiede, da due rappresentanti dell’ANCI Emilia-Romagna e da un rappresentante per ognuno degli Organismi/Enti di livello regionale di seguito indicati:

  • Associazione Province Italiane;
  • Ufficio Scolastico;
  • Comitato Olimpico Nazionale;
  • Federazioni Sportive Nazionali;
  • Unione Italiana Sport per tutti;
  • Centro Sportivo Italiano;
  • Associazione Italiana Cultura e Sport;
  • Università – Facoltà di Scienze Motorie;

inoltre da rappresentanti delle:

  • associazioni professionali;
  • organizzazioni sportive private;

Richiamata la L.R. 9 ottobre 2009 n. 13 ”Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” in attuazione dell’art. 23 - comma 9 – dello Statuto regionale;

Ritenuto opportuno stabilire che l’Assessore regionale in materia di sport provveda a nominare i componenti della Consulta, con proprio atto, avvalendosi della possibilità di confermare quelli precedentemente incaricati in rappresentanza degli enti e organismi sopra indicati, salvo diverse indicazioni da parte degli stessi, e acquisendo dal Consiglio delle Autonomie Locali l’indicazione dei rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 13/00;

Ritenuto inoltre necessario provvedere a definire le modalità di funzionamento della Consulta come segue:

  • la Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale;
  • i componenti che, per qualsiasi causa, cessino anticipatamente dalla carica sono sostituiti, per il periodo di durata della legislatura, con nuova nomina da parte dell’Assessore regionale competente, sulla base delle indicazioni pervenute dagli Organismi ed Enti di riferimento;
  • il Presidente stabilisce l’ordine del giorno e dirige i lavori;
  • le riunioni avvengono, su convocazione del Presidente, in relazione alla necessità di acquisire pareri sui provvedimenti da emanare;
  • alle sedute della Consulta può essere prevista la partecipazione di esperti del settore in relazione agli argomenti da discutere e, qualora vengano trattate tematiche specifiche di natura intersettoriale, possono essere invitati alle sedute anche rappresentanti di altri Assessorati regionali;
  • le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un collaboratore del Servizio regionale competente;

Richiamate:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057, del 24 luglio 2006 e ss. mm., n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 37 luglio 2009, n. 2416/08 e ss. mm., n. 1377 del 20 settembre 2010 così come rettificata dalla n. 1950 del 13/12/2010 e deliberazione di Giunta Regionale n. 2060 del 20 dicembre 2010;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell’ Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di rinnovare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, la composizione della Consulta regionale dello Sport e di approvarne le modalità di funzionamento così come dettagliate in premessa;

2) di stabilire che alla nomina dei componenti della Consulta regionale dello Sport provvederà l’Assessore regionale a Cultura e Sport, sulla base delle indicazioni che perverranno dagli enti/organismi citati in premessa;

3) di prevedere che la partecipazione alla Consulta, secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 6 della L.R. 13/00, sia senza oneri per la Regione;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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