n.362 del 13.11.2019 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Chiesi Farmaceutici Spa - Domanda 27/11/2018 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Via Paradigna. Concessione di derivazione. Proc PR18A0054. SINADOC 34998 (DET-AMB-2019-4971 del 29/10/2019)

Il Dirigente (omissis) determina

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda l’azienda CHIESI FARMACEUTICI SPA, c.f. 01513360345, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR18A0054, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 58;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR) via Paradigna, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 33, mapp. n. 28; coordinate UTM RER X: 606.392; Y: 965.689;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;

– portata massima di esercizio pari a l/s 5;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 13.365;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal/lla concessionario;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2019-4971 del 29/10/2019

(omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.


(omissis)

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