n.315 del 29.10.2014 periodico (Parte Terza)

Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27). Ammissione con riserva dei dott. Carmelo Buccino e Irene Tortora

IL DIRETTORE 

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;

- l’art. 12 comma 4 della L. n. 475 del 1968; 

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 60 dell'8/1/2013 “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012 n. 27)” con la quale si è provveduto ad approvare ed a bandire pubblico concorso per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 1464 del 21/2/2013 “Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013” in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30/3/1994, n. 298 e s.m.i e dall’art. 11 del D.L. 1/2012 citato convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 12996 del 16/10/2013 di ammissione dei candidati partecipanti al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27);

- n. 2876 del 6/3/2014 di scioglimento della riserva e conseguente non ammissione del candidato Carmelo Buccino e dei partecipanti in associazione con lo stesso, in coerenza con quanto stabilito nel parere ministeriale avente protocollo 6955-P-27/1/2014 del 27 gennaio 2014, agli atti del Servizio Politica del Farmaco; 

Richiamati in particolare

- il comma 7 dell'art. 11 del DL 1/2012, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 che, disciplinando la partecipazione al concorso in forma associata prevede che se i candidati che concorrono per la gestione associata risultano vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

- l’art.6 del bando di concorso, secondo il quale, in coerenza a quanto disposto dal sopra citato comma 7 dell’art. 11 “in caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”; 

Dato atto che:

  • i dottori Carmelo Buccino e Irene Tortora in data 8 maggio 2014 hanno presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Emilia-Romagna - Bologna, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della citata determinazione n. 2876 del 6/3/2014:
  • il T.A.R. di Bologna, Sez. II, all’esito della Camera di Consiglio del 12 giugno 2014, con ordinanza n. 299, ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ritenendo non prevedibile un esito favorevole del ricorso ed aderendo espressamente alla tesi difensiva della Regione Emilia-Romagna;
  • il dott. Carmelo Buccino ha presentato ricorso in appello cautelare al Consiglio di Stato, per la riforma dell’ordinanza del T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, n. 299 del 12/6/214; 

Preso atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3940/2014 che ha accolto la domanda cautelare presentata dal Dott. Carmelo Buccino, rivolta ad ottenere l’ammissione con riserva al concorso, lasciando salvo ed impregiudicato il merito della controversia; 

Considerato che:

  • il Dott. Carmelo Buccino ha presentato domanda di partecipazione al concorso in associazione con la Dott.ssa Irene Tortora;
  • la Dott.ssa Tortora non ha proposto ricorso in appello avverso l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR di Bologna n. 299/2014 e quest’ultima, pertanto è tuttora efficace nei suoi confronti;
  • il Consiglio di Stato, pur non potendo estendere gli effetti dell’ordinanza cautelare anche all’altro candidato che ha proposto congiuntamente il ricorso di primo grado ma non quello di appello, ha lasciato impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di provvedere in tal senso, in base alle proprie valutazioni discrezionali;
  • ai fini del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche come disciplinato dall’art. 11 del D.L. 24/01/2012, la candidatura costituita dall’associazione di due persone è unica, come unica diventa la posizione in graduatoria, determinata dalla somma dei titoli posseduti e unica è, inoltre, l’eventuale assegnazione della titolarità della farmacia, essendo condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. Inoltre, le cause di irricevibilita’, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima; 

Ritenuto, pertanto, che:

  • in base alla disciplina della partecipazione per la gestione associata sopra richiamata, l’ordinanza di ammissione con riserva di uno dei due candidati in associazione renda necessaria l’ammissione con riserva anche dell’altro candidato associato, pena la non effettività dell’esecuzione della stessa ordinanza in favore del candidato Buccino, il quale non potrebbe aspirare all’assegnazione della titolarità della farmacia come singolo;
  • in ogni caso, la sentenza di merito che definirà il primo grado del giudizio pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna deciderà sull’ammissione di entrambi i candidati; 

Dato atto del parere allegato 

determina: 

1) di ammettere con riserva i candidati Carmelo Buccino e Irene Tortora al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013;

2) di dare atto che la riserva sarà sciolta a seguito dell’emissione della sentenza di merito che definirà il primo grado del giudizio pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice;

4) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel portale web del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna: www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-farmaceutica/concorso-farmacie.

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