n.226 del 22.07.2022 (Parte Seconda)

Approvazione dell'elenco dei Comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione. D.Lgs. n. 65/2017. Anno 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025” di cui alle Intese rep. atti 82/CU dell’8/7/2021; rep. atti 101/CU del 4/8/ 2021 e rep. atti 119/CU del 9/9/2021 propedeutiche all’adozione dei decreti ministeriali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei rispettivamente per una prima quota e II quota delle risorse dell’e.f. 2021, nonché per gli ee.ff. 2022 e 2023;

Visto il D.M. 89 del 7/4/2022 che ripartisce fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il suddetto Fondo nazionale, definendo le tipologie di interventi finanziabili e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione.

Dato atto che:

- le risorse del Fondo nazionale per l’anno 2022 per la programmazione regionale dell’Emilia-Romagna sono quantificate in euro 28.009.436,66;

- le Regioni, consultata ANCI regionale, sono tenute a trasmettere al Ministero entro i termini stabiliti annualmente, la programmazione regionale contenente gli elenchi dei Comuni beneficiari, in forma singola o associata, del finanziamento dell’anno 2022;

- il mancato invio entro il 30 novembre 2022 delle Programmazioni afferenti alle risorse relative agli ee.ff. 2021 (prima e seconda quota) e 2022, comprensive di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 e delle relative schede riepilogative di cui al comma 3 del medesimo articolo, determina la decadenza dall’assegnazione della relativa quota perequativa.

Dato atto che il competente settore regionale di riferimento, ha informatizzato e avviato (Prot. 29/04/2022/0421366.U), la raccolta dei dati sul territorio regionale in base alla scheda di monitoraggio del Ministero dell’Istruzione (lettera registro ufficiale U.0001177/2021) sugli interventi posti in essere con le risorse dell’anno finanziario 2019 e che la relazione regionale annuale, per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strategici e degli interventi finanziati con il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione, sarà trasmessa entro la scadenza definita, al Ministero dell’Istruzione;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

Preso atto che l’Assemblea Legislativa ha approvato la deliberazione n. 79 del 27/4/2022, recante “Programmazione degli interventi per l’ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024. (Proposta della Giunta regionale in data 28 marzo 2022, n. 476)”;

Valutato, ai fini della programmazione regionale, che il sistema educativo integrato per la prima infanzia, in relazione ai dati del sistema informativo regionale dell’anno educativo 2020/2021, è caratterizzato da una pluralità di tipologie di servizi educativi per complessivi 1.152 servizi con una accoglienza di circa 30.869 bambini come di seguito specificato:

- n. 966 nidi d’infanzia che comprendono anche n. 68 micronidi e n. 154 sezioni primavera, con una accoglienza di n. 28.929 bambini;

- n. 186 servizi educativi integrativi, con una accoglienza di circa 1.940 bambini, che comprendono spazi bambino, centri per bambini e famiglie, servizi domiciliari, servizi sperimentali;

- n. 460 poli per l’infanzia, pubblici e privati;

- la diffusione territoriale dei servizi educativi raggiunge l’82% (n.270) di copertura dei Comuni e loro forme associative (n. 328);

Verificato che le scuole dell’infanzia statali e paritarie, comunali e private, soddisfano l’accoglienza al dei bambini in età, con un indice di presa in carico pari 91,17% e che l’indice dei bambini anticipatari (A.S. 2020/2021 calcolata su dati ISTAT e Ministero Istruzione) è del 6,85%;

Dato atto che la programmazione regionale per l’anno 2022, articolata negli Obiettivi 1 e 2, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 79/2022, è finanziata come segue:

- quanto all’Obiettivo 1 “Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016”, da risorse regionali, pari ad euro 7.250.000,00, che sono state assegnate dalla Regione ai Comuni e loro forme associative con propria deliberazione n. 1087 del 27/06/2022;

- quanto all Obiettivo 2 “Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs n. 65/2017”, da risorse statali, di cui al presente provvedimento, pari ad euro 28.009.436,66 che non determinano rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 65/2017, in quanto erogate dal Ministero dell’Istruzione direttamente ai Comuni e loro forme associative;

Dato atto altresì che le risorse regionali, per l’anno 2022 di cui alle norme di riferimento per le scuole dell’infanzia, L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii., sono state ripartite alle Province/Città metropolitana di Bologna, con propria deliberazione n. 1054 del 27/06/2022 secondo i vigenti indirizzi approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 51/2021 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia, per complessivi euro 5.900.000,00;

Dato atto che l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna con proprio Decreto direttoriale n. 114 del 1 marzo 2022 ha approvato il riparto dei finanziamenti ai progetti di offerta formativa per bambini da 24 a 36 mesi per n. 70 “Sezioni Primavera Sperimentali”, per un totale di euro 575.218,52;

Valutato, al fine di consentire l’erogazione delle risorse da parte del Ministero dell’Istruzione ai Comuni e loro forme associative, di procedere alla programmazione delle risorse del Fondo nazionale, per l’attuazione del suddetto Obiettivo 2 di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 79/2022, secondo il seguente schema:

A. euro 25.208.492,99 (corrispondenti al 90% del finanziamento complessivo statale) per il “sostegno al consolidamento” dei servizi educativi, ivi comprese le sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private;

B. euro 2.800.943,67 (corrispondenti al 10% del finanziamento complessivo statale) per il “sostegno alla qualificazione”;

Valutato altresì, nell’ambito dei suddetti budget, di declinare ulteriormente il sostegno alle diverse azioni che orientano lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione, così come sotto specificato:

A. Sostegno al consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e delle scuole dell’infanzia paritarie.

Sulla base della valutazione dei trasferimenti nazionali e regionali già in essere e delle specifiche normative di riferimento, il budget complessivo di € 25.208.492,99, destinato a supportare le spese di gestione del sistema dei servizi educativi 0-6, viene ripartito percentualmente come segue:

  • 90% per i servizi educativi, quantificato in euro 22.687.643,69
  • 10% per le scuole dell’infanzia paritarie, quantificato in euro 2.520.849,3.

Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative:

- con riferimento ai servizi educativi: in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, ai bambini frequentanti. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale dei servizi educativi per la prima infanzia, anno educativo 2020/2021 (L.R. n. 19/2016) e della ricognizione accreditamento al 16/4/2022. Per quanto già specificamente oggetto della delibera A.L. n. 79/2022 si precisa che le “sezioni primavera sperimentali”, rientranti nella tipologia di servizio denominato “Nido d’Infanzia”(dall’anno finanziario 2018) già assegnatarie di finanziamento nazionale ad esse dedicato (con sopracitato decreto dell’USR n. 114 del 1/3/2022), sono conteggiate anche per il riparto oggetto del presente provvedimento;

- con riferimento alle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private: in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale delle scuole dell’infanzia non statali, A.S. 2020/2021 (L.R. n. 26/01, L.R. n. 12/03 e s.m.i.), già trasmessi alle Province/Città Metropolitana di Bologna per la validazione.

Ai fini della determinazione dei finanziamenti, destinati ai Comuni e loro forme associative, vengono altresì riconosciute, per i servizi educativi e per le scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private, le quote di incremento di seguito specificate:

- il 2,8% del budget per le spese di gestione, è ripartito in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia paritarie, appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);

- il 2,1% del budget per le spese di gestione, è ripartito in base al numero dei bambini con disabilità certificata, iscritti/frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia paritarie;

B. Sostegno alla qualificazione dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e delle scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità.

Il budget di spesa per la qualificazione del sistema, quantificato in € 2.800.943,67 corrispondente al 10% del fondo nazionale, si orienta ad un rafforzamento del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia, così come regolamentato dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e propria deliberazione n. 1564/2017) con un progressivo rafforzamento delle collaborazioni attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni, in una prospettiva 0-6.

La formazione continua di tutto il personale in servizio e il coordinamento pedagogico territoriale sono aspetti qualificanti dell’offerta educativa e centrali nelle politiche regionali di sviluppo, consolidamento e qualificazione del sistema educativo ed in convergenza con gli obiettivi strategici previsti dalla normativa statale. Si richiama quindi l’attenzione ad una necessaria integrazione tra gli Enti ed organismi di riferimento interessati: i Comuni Capofila di Distretto, destinatari dei finanziamenti per la formazione degli operatori dei servizi educativi e delle azioni/progetti innovativi, i Comuni capoluogo per i Coordinamenti pedagogici territoriali, destinatari dei finanziamenti per le funzioni conferite con L.R. n. 19/2016, art. 33.

Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative, per i singoli interventi sotto specificati:

B. 1 per il coordinamento pedagogico territoriale (CPT), istituito dai Comuni capoluogo di provincia, la quota parte di € 500.000,00 viene ripartita in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici, e privati in concessione, appalto, convenzione, nel territorio provinciale di riferimento ai Comuni capoluogo di provincia;

B. 2 per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi la quota parte di € 315.000,00 viene ripartitaagli enti capofila degli ambiti distrettuali in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto, convenzione, nei territori di riferimento dei distretti;

B. 3 per i coordinamenti pedagogici, nei Comuni - sedi di servizi educativi per la prima infanzia - con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti, la quota parte di € 350.000,00 viene ripartitaai suddetti comuni e loro forme associativein base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto, convenzione;

B. 4 per le azioni di carattere innovativo rivolte ai servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e scuole dell’infanzia, la quota parte di € 1.635.943,67 di spesa corrente, viene ripartita in parti uguali tra i 38 Enti capofila di ambito distrettuale (€ 43.051,15 ciascuno).

I finanziamenti sono diretti alla realizzazione di azioni di carattere innovativo, quali ad esempio attività collegate al progetto “Sentire l’inglese, nella fascia di età 0-3-6 anni” di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1114/2021 e n. 1006/2022, azioni di incremento della flessibilità organizzativa; di coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi; di sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai poli per l’infanzia ovvero nei luoghi/nelle strutture in cui sono presenti servizi educativi 0-3 e scuole dell’infanzia; interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste d’attesa; interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando la rete dei servizi territoriali.

Le risorse utilizzate per le azioni di carattere innovativo, di cui al presente provvedimento saranno oggetto di monitoraggio entro la data del 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che le risorse per sostenere gli interventi di carattere innovativo sono assegnate all’Ente capofila di distretto, il quale in raccordo con gli Enti territoriali afferenti al proprio distretto ed in coerenza con le caratteristiche territoriali, individuerà le attività finanziabili.

Dato atto inoltre che, i Comuni e loro forme associative, possono assegnare le risorse nazionali di spesa corrente, di cui agli interventi indicati ai punti A), B), B1), B2), B3), B4), nel seguente modo:

- per i servizi educativi, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

- per le scuole dell’infanzia paritarie (comunali e private), ai soggetti gestori di scuole dell’infanzia comunali e private, facenti parte del sistema nazionale di istruzione che hanno conseguito la “parità” ai sensi della Legge 62/2000;

Preso atto che i Comuni sono interessati da processi associativi in evoluzione e che gli stessi possono anche non comprendere le scuole dell’infanzia tra le funzioni amministrative associate, e che per quanto riguarda i Comuni interessati da fusioni, vengono compresi quelli risultanti da fusioni già formalmente disciplinate;

Acquisito in data 25 maggio 2022 il parere di ANCI Emilia-Romagna in sede di riunione del Tavolo paritetico di confronto con compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del “Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Settore regionale di competenza, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 e che il Codice Unico di Progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.19 “Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità per il 2022”;

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;

- la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la propria deliberazione n. 2276 del 27/12/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Richiamati:

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9/2/2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

- n. 324 del 7 marzo 2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate altresì le determinazioni dirigenziali:

- n. 6229 del 31/3/2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 5514 del 24/3/2022 recante ““Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Elena Ethel Schlein, Assessora a “Contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporto con l’Unione Europea”

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la programmazione regionale 2022 degli interventi e delle relative risorse per l’attuazione di quanto previsto all’ Obiettivo 2 - Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. - Legge 107/2015 e D.Lgs. n. 65/2017, secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 79/2022, per un importo complessivo di euro 28.009.436,66, con gli opportuni arrotondamenti, così come dettagliato negli Allegati da 1) a 6) e riepilogati nell’Allegato 7), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare altresì l’elenco dei Comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento statale relativo al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, pari a complessivi euro 28.009.436,66, totalmente destinati a spesa corrente, così come sintetizzato nell’Allegato 8), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale la programmazione regionale si riconduce alle tipologie prioritarie di intervento di cui alle lettere b), c) di cui al D.Lgs. n. 65/2017 art. 12, comma 2;

3. di dare atto che la programmazione regionale di cui al presente provvedimento si connette al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all’art. 4, del D.Lgs. n. 65/2017 ed è realizzata in considerazione dell’offerta educativa rivolta alla popolazione infantile e dei bisogni espressi dalle famiglie e come di seguito articolati (dati A.E. 2020/2021 fonte: sistema informativo regionale):

- il sistema educativo territoriale dell’Emilia-Romagna si compone di 1.152 servizi educativi, nella pluralità delle tipologie previste dal D.Lgs. n. 65/2017 e L.R. n. 19/2016 che accolgono complessivamente n. 30.869 bambini;

- rispetto al totale di bambini iscritti ai servizi educativi, il 94% (n. 28.929) è relativo ai nidi d’infanzia (tempo pieno, parziale, sezioni di nido aggregate alle scuole dell’infanzia e sezioni primavera). Di questi, il 48,4% (n. 13.985) dei bambini è in età 3-23 mesi ed il 51,6% (n. 14.944) in età 24-36 mesi e oltre;

- per la qualificazione del sistema educativo territoriale, attraverso la realizzazione del processo di accreditamento, sono stabiliti requisiti ulteriori all’autorizzazione al funzionamento e nello specifico di disporre della funzione del coordinatore pedagogico e di realizzare un numero di ore di formazione annuali (per operatori dei servizi e per coordinatori pedagogici). Per tali interventi sono utilizzate complessivamente il 20% delle risorse (statali e regionali);

4. la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025” di cui alle Intese rep. atti 82/CU dell’8/7/2021; rep. atti 101/CU del 4/8/2021 e rep. atti 119/CU del 9/9/2021 propedeutiche all’adozione dei decreti ministeriali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zerosei rispettivamente per una prima quota e II quota delle risorse dell’e.f. 2021, nonché per gli ee.ff. 2022 e 2023; ed in base all’applicazione dei criteri della programmazione regionale come sopradescritti, i Comuni destinatari di importi calcolati inferiori ai 1.000 euro, sono oggetto di incremento alla soglia dei 1.000 euro così come indicato nell’Allegato 7) e 8) e di seguito riportati:

- Comune di Villanova sull’Arda (PC) da € 738,21 a € 1.000;

- Comune di Verghereto (FC)da € 566,52 a € 1.000;

- Comune di Coriano (RN) da € 886,68 a € 1.000;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Istruzione – “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione”;

6. di prendere atto che le risorse statali di cui al presente provvedimento non determinano rilevanza sul bilancio regionale in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 65/2017, le risorse sono erogate dal Ministero dell’Istruzione direttamente ai Comuni e loro forme associative;

7. di dare atto che i Comuni e loro forme associative, destinatari diretti dei finanziamenti, possono assegnare le risorse nazionali di spesa corrente, nel seguente modo:

- per i servizi educativi, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c) - a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

- per le scuole dell’infanzia paritarie comunali e private ai soggetti gestori di scuole dell’infanzia comunali e private, facenti parte del sistema nazionale di istruzione che hanno conseguito la “parità” ai sensi della Legge n. 62/2000;

8. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il codice unico di progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui trasferite;

9. di dare atto, inoltre, che le risorse regionali, già trasferite con delibera di Giunta regionale n.1087 del 27/06/2022 per complessivi 7.250.000,00 euro, rappresentano la compartecipazione regionale al finanziamento del sistema integrato nazionale di educazione e di istruzione per l’anno finanziario 2022;

10. di stabilire che i Comuni e loro forme associative, beneficiari dei finanziamenti regionali e nazionali, dovranno trasmettere al servizio regionale competente le informazioni sull’utilizzo dei fondi, così come previsto dalla comunicazione inviata dal Ministero dell’Istruzione - prot. 1177 del 20-01-2021, anche ai Comuni italiani per il tramite di ANCI, con la quale viene stabilito che le risorse dell’anno finanziario 2019 siano rendicontate entro il 30/9/2022 e stabilendo altresì le successive annualità (A.F. 2019 per il 2022; A.F. 2020 per il 2023; A.F. 2021 per il 2024);

11. di dare atto che il monitoraggio delle risorse dell’anno finanziario 2019 è oggetto di una raccolta telematica delle informazioni da parte del Settore Regionale di competenza, che saranno elaborate e trasmesse al Ministero dell’Istruzione entro la data del 30/9/2022;

12. di stabilire che per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni indicate nella più volte richiamata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 79/2022;

13. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione;

14. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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