SUPPLEMENTO SPECIALE n. 169 del 06.12.2012

Relazione

Il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” contiene disposizioni volte al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, l’art. 2 di tale decreto ha introdotto una serie di adempimenti volti alla riduzione dei costi delle politica, che le Regioni sono tenute ad attuare con le modalità previste nel proprio ordinamento. Alcune di queste misure - in particolare quelle di cui alla lettera a) del comma 1 del suddetto articolo 2 - erano già state previste dall’art. 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: ci si riferisce in particolare alla riduzione di consiglieri ed assessori regionali entro un numero massimo; alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio; all’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti. Le misure di cui alle successive lettere b)-n) dello stesso comma 1, sono invece state introdotte ex novo dal decreto n. 174/2012: si tratta della definizione dell’importo delle indennità di consiglieri ed assessori regionali in modo che non ecceda quello riconosciuto dalla Regione più virtuosa; del divieto di cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti da determinate cariche; della previsione della gratuità per i consiglieri regionali della partecipazione alle commissioni; della disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; della definizione dell’importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari in modo che non ecceda quello riconosciuto dalla Regione più virtuosa; dell’applicazione di una serie di regole già contenute nei decreti-legge n. 78/2010, n. 201/2011 e n. 95/2012; della istituzione di un sistema informativo sui dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici; di specifiche previsioni concernenti l’assegno del vitalizio non applicabili alle regioni che l’abbiano abolito; dell’esclusione dell’erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

Dalla mancata attuazione dei suddetti adempimenti di riduzione dei costi della politica derivano, ai sensi del decreto stesso, gravi conseguenze economiche e politico-istituzionali. L’adozione degli interventi in questione entro il 23 dicembre 2012 (ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora occorra procedere a modifiche statutarie) è, infatti, condizione per l’erogazione di una quota di contributi erariali pari all’80 per cento dei trasferimenti a favore delle Regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale). Non solo, ma il mancato adeguamento degli ordinamenti regionali nell’ulteriore termine di novanta giorni, assegnato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003 alla Regione inadempiente, costituisce “grave violazione di legge” ai sensi dell’art. 126, comma 1, della Costituzione.

Il presente intervento legislativo di adeguamento dell’ordinamento regionale ai criteri standard di riduzione dei costi della politica di cui all’art. 2 del decreto legge n. 174/2012 è pertanto da ritenersi necessario ed urgente. Esso va ad attuare peraltro anche le disposizioni, di cui ai commi 9-11 dell’art. 1 del decreto stesso, relative all’approvazione e trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi assembleari. 

Il progetto di legge si presenta in una struttura di quattro capi di cui i primi tre prevedono la modifica della disciplina regionale vigente rispettivamente in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali, di funzionamento dei gruppi assembleari e di anagrafe pubblica degli eletti e nominati mentre l’ultimo contiene le disposizioni finali, mentre all’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti si provvederà con specifico PDL. 

Il capo I, concerne, in particolare, la modifica della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) ed è composto di 14 articoli.

L’articolo 1, sostituendo l’art. 1 vigente, conferma, al comma 1, l’articolazione del trattamento indennitario dei consiglieri in indennità di carica, di funzione, di fine mandato e vitalizio - ferma l’abrogazione di quest’ultimo a partire dalla X legislatura, come disposto dall’art. 5 della legge regionale n. 13/2010 - e riconosce, al comma 2, la corresponsione del rimborso spese per l’esercizio del mandato. 

Costituiscono rispettivamente attuazione delle lettere e) e b) del comma 1 dell’art. 2 del d.l. 174/2012, i successivi comma 3 - che stabilisce la gratuità della partecipazione alle commissioni assembleari – e comma 4 - che prevede che il trattamento economico dei consiglieri non può eccedere complessivamente l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa.

All’articolo 2, che novella la rubrica del vigente Capo II eliminando il riferimento all’indennità di presenza, seguono gli articoli 3, 4 e 5 che, modificando rispettivamente i vigenti articoli 2, 3 e 5, ridefiniscono, in attuazione della lettera b) del comma 1 dell’art 2 del decreto 174, gli importi dell’ indennità di carica - che viene definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012 - e di funzione - che viene commisurata in percentuali dell’indennità di carica. L’articolo 6, che sostituisce l’art. 6 vigente, ridefinisce, invece, l’importo delle spese per l’esercizio del mandato, prevedendo la corresponsione per dodici mensilità di un rimborso forfetario mensile calcolato in percentuale dell’importo dell’indennità di carica, maggiorato di una quota variabile in relazione alla lontananza della residenza anagrafica o del domicilio dalla sede dell’Assemblea legislativa.

La misura contenuta nella lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del d.l. 174/2012, concernente l’applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 138/2011 risulta attuata - relativamente alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 14 riguardante la commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio - sia al comma 3 dell’art. 3 del progetto di legge per quanto riguarda l’indennità di carica – di cui è prevista la decurtazione nella misura dell’uno per cento per ogni assenza del consigliere alle riunioni istituzionali salvo casi di impedimento per partecipazione ad altra riunione o malattia tipicizzati nel comma stesso – sia, analogamente, ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 6 per quanto riguarda le spese per l’esercizio del mandato. 

Il trattamento di missione è disciplinato all’art. 8 come sostituito dall’articolo 7 del presente progetto di legge.

L’articolo 11 aggiunge al vigente art. 13 il comma 3 bis, ove è contenuta la previsione per cui stante l’abolizione del vitalizio nel nostro ordinamento regionale non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012.

La misura di cui alla successiva lettera n) del d.l. 174/2012 trova, invece, attuazione all’art. 13 bis, come inserito dall’art. 12 del presente progetto di legge. 

Al vigente articolo 17, l’art. 13 del pdl ha sostituito il comma 4 prevedendo ulteriori norme in materia di sospensione dell’assegno vitalizio.

Chiude il Capo I del progetto di legge, l’art. 14 che novella il comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 42 del 1995 sì da armonizzarlo agli interventi effettuati.

Il Capo II del progetto di legge è diretto al recepimento delle norme degli artt. 1 e 2 del d.l. 174/2012, relative, in particolare, ai contributi ai gruppi consiliari, alle spese per il personale, agli obblighi di rendicontazione da parte dei gruppi medesimi.

In primo luogo, gli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale 32/1997, come modificati dal progetto di legge, recepiscono le disposizioni relative all’approvazione e controllo, da parte della Corte dei conti, dei rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9-12, del d.l. 174) che dovranno essere strutturati secondo linee guida da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L’abrogazione delle disposizioni (artt. 11, 12, 13 e 15 della legge 32/1997) relative al Comitato tecnico per il controllo del rendiconto deriva, indirettamente, dalla attribuzione (art. 1, comma 10, d.l. 174) alla Corte dei conti del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari. Peraltro il comitato tecnico in parola rimane in carica, ai sensi del novellato art. 10, sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla LR … 2012 per svolgere i compiti di cui al comma 1, punto d) ed e), dell’art. 4 della legge regionale … 2012.

In secondo luogo l’art. 3 della legge 32/1997, come modificato dal progetto di legge, recepisce il disposto dell’art. 2 comma 1 lett. g) del d.l. 174 relativamente alla definizione della misura dei contributi spettanti ai gruppi consiliari, la cui consistenza, al netto delle spese per il personale, non dovrà eccedere l’importo, ridotto della metà, riconosciuto dalla regione più virtuosa come individuata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Al riguardo si segnala anche l’abrogazione dell’art. 3 comma 3 bis. della legge 32 che consentiva ai gruppi di destinare ad integrazione dei contributi per il funzionamento quanto loro attribuito per il personale e non utilizzato.

Quindi l’art. 4 della legge 32/1997, come modificato dal progetto di legge, recepisce il disposto dell’art. 2 comma 1 lett. h) del d.l. 174, ove, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando i contratti in essere per la IX legislatura, si prevede che la definizione dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi sia definito secondo un parametro omogeneo legato al numero dei consiglieri, alle dimensioni del territorio e al modello organizzativo della regione.

Infine l’art. 14, come modificato dal progetto di legge, recependo l’art. 2 comma 1 lett. l) del d.l. 174, prevede l’istituzione di un sistema informativo idoneo a raccogliere i dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari e a garantirne la pubblicità.

Ulteriori modifiche della legge 32/1997 sono state effettuate per armonizzarne le disposizioni agli interventi di sopra indicati. 

Con il Capo III (che contiene gli articoli dal 25 al 28) vengono apportate alcune modifiche alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) al fine di adeguare la normativa regionale alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012. In particolare il decreto legge dispone che ciascuna regione disciplini le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, prevedendo la pubblicazione (annualmente, all’inizio e a fine mandato) sul sito istituzionale dell’ente dei dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; ai beni immobili e mobili registrati posseduti; alle partecipazioni in società quotate e non quotate; alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimenti, SICAV o intestazioni fiduciarie. La norma statale prevede inoltre che la Regione stabilisca sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza.

Il Capo IV reca infine le disposizioni finali ed è composto dall’art. 29 relativo al tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell’Assemblea e al metodo dei costi standard e dall’art 30 che fissa l’entrata in vigore della legge al 1 gennaio 2013.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina