n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Istituzione zone tampone per Erwinia Amylovora. integrazione della determinazione 4436/12
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;
- la propria determinazione del 04 aprile 2012, n. 4436, relativa alla “Istituzione zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2012”;
- la richiesta di istituzione di nuova zona tampone avanzata da una azienda vivaistica sita in provincia di Ferrara, pervenuta entro i limiti prefissati;
Considerato:
- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l’introduzione e la circolazione nelle “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno elencate nell’allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;
- che l’allegato IV, Parte B, Punto 21, del D. Lgs. n. 214/2005 prevede fra l’altro che per poter circolare nelle “zone protette” i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle “zone protette” espressamente elencate, oppure debbono essere «ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», debbono essere stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati»;
- che, a causa di mero errore materiale, nella citata determinazione n. 4436 del 4/4/2012 non è stata presa in considerazione la richiesta di istituzione di una nuova zona tampone in provincia di Ferrara mentre, dall’istruttoria svolta, tale richiesta era ammissibile;
- che è opportuno integrare la citata determinazione n. 4436 del 4/4/2012 istituendo una nuova zona tampone in provincia di Ferrara;
- che è necessario ridelimitare le “zone tampone” nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate “zone protette”, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 37;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1222 del 04 agosto 2011, con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura “professional”;
- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di integrare la propria determinazione n. 4436 del 4/4/2012, istituendo ufficialmente, per l’anno 2012, nel territorio della provincia di Ferrara, territorio che non è riconosciuto come “zona protetta” per Erwinia amylovora, una nuova “zona tampone”, denominata FE3, con un’estensione non inferiore a 50 km², al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;
3) di delimitare detta “zona tampone” così come schematicamente riportato nella mappa allegata alla presente determinazione, la quale evidenzia anche le aree incluse nelle “zone tampone” istituite nell’anno 2011 e confermate per l’anno corrente; la mappa è consultabile sul sito internet del Servizio Fitosanitario attraverso il seguente percorso: www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, infine link “Zone tampone E.a.”);
4) di attuare, nella “zona tampone” di cui al punto 2), i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del DLgs 214/05 e quelle contenute nel D.M. 10 settembre 1999, n. 356;
5) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi