n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Adempimenti necessari per l'applicazione dell'art. 18 del dl n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’articolo 14 dello Statuto regionale, che prevede che “l'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:

a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;

b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;

c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;

d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;

e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica”;

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) ed in particolare l’articolo 16, che fissa i “Criteri organizzativi delle strutture regionali”;

- la Legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) ed in particolare l’articolo 27, rubricato “Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni”;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare l’articolo 12, che disciplina i “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

- il decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale);

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’articolo 11, rubricato “Trasparenza”;

- l’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 che stabilisce:

a) al comma 1, che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;

b) al comma 2, che nelle ipotesi contemplate al comma 1, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio;

c) al comma 3, che le informazioni indicate al comma 2 devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, i quali devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) al comma 4, che alle disposizioni recate dal medesimo articolo 18 debbono conformarsi entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni;

e) al comma 5, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 2012, la pubblicazione ai sensi dello stesso articolo 18 del medesimo decreto costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

Dato atto che non risulta essere stato emanato il regolamento del Governo previsto al comma 6 del citato articolo 18 volto a:

a) coordinare le disposizioni della nuova normativa con quelle dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, dei decreti legislativi n. 82 del 2005, n. 163 del 2006, n. 159 del 2011 e dell’articolo 8 del decreto legge n. 52 del 2012, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di pubblicità;

b) disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati previsti dall’articolo 18 anche sul “portale nazionale della trasparenza”;

c) disciplinare, eventualmente, le modalità di attuazione dell’articolo 18 in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti a una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

Considerato che:

- appare indispensabile predisporre entro il 31 dicembre 2012 le misure organizzative necessarie per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal surrichiamato articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012;

- al fine di predisporre tali misure organizzative appare altresì indispensabile procedere preliminarmente alla definizione in via interpretativa degli elementi costitutivi delle fattispecie indicate nello stesso articolo 18;

- è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico con funzioni istruttorie, che ha affrontato le principali criticità connesse alla corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2012;

- tale gruppo di lavoro ha analizzato anche la fattibilità tecnica del sistema informativo a supporto degli adempimenti previsti dalla norma ed è stata realizzata una applicazione informatica che permette ai responsabili di procedimento di rendere pubbliche con le modalità previste dal comma 3 sopra richiamato, le informazioni rilevanti;

 Ritenuto che

- sia necessario conseguire l’attuazione uniforme da parte di tutte le strutture della Giunta regionale degli obblighi di trasparenza recati dal citato articolo 18 e a questo fine è necessario diramare appositi indirizzi interpretativi che forniscano indicazioni in merito alla corretta individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che determinano l’applicazione del medesimo articolo 18;

Preso atto che

- tali indirizzi hanno ad oggetto: la definizione del contenuto del citato articolo 18; l’individuazione dell’atto o del presupposto che determina l’obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire; l’individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione; l’individuazione delle informazioni e dei documenti da pubblicare; le indicazioni in merito al computo della soglia economica di mille euro; l’individuazione degli effetti derivanti dall’omessa o incompleta pubblicazione; le indicazioni in merito alla regolazione delle fattispecie relative a concessioni ed attribuzioni avvenute a decorrere dal 27 giugno 2012;

- tali indirizzi hanno lo scopo di fornire un’interpretazione della norma e ne illustrano le principali criticità, pur in considerazione che le tipologie di atti e le casistiche citate in tali indirizzi hanno carattere non esaustivo;

- gli indirizzi medesimi si conformano ad un’interpretazione dell’articolo 18 ispirata a canoni di prudenzialità e ragionevolezza:

Ritenuto altresì

- che sia necessario e opportuno che un apposito gruppo di lavoro interno, a carattere giuridico, svolga nella prima fase di attuazione una costante attività di monitoraggio in merito al corretto adempimento degli indirizzi e di consulenza alle strutture operative;

- di disporre che con atto del Direttore Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi tale gruppo di lavoro sia costituito e che esso sia coordinato dal Servizio Affari Legislativi e Qualità dei Processi Normativi;

Ritenuto altresì di procedere congiuntamente all’Assemblea Legislativa nell’individuazione di criteri uniformi per gli adempimenti previsti dalla norma in oggetto,

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

Sentito il Comitato dei Direttori nella seduta del 17 dicembre 2012;

Acquisito il parere dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa con nota PG/2012/299950,

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza Simonetta Saliera e dell’Assessore Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità Donatella Bortolazzi

a voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento allegato “Indirizzi interpretativi per l’applicazione dell’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012” comprensivo dei due allegati, tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

b) di disporre che tutte le strutture regionali provvedano dal 1 gennaio 2013 alla pubblicazione dei dati previsti, utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dalle competenti strutture e secondo le linee interpretative dettate dagli “Indirizzi”;

c) di disporre che con atto del Direttore Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi sia costituito un Gruppo di lavoro interno, a carattere giuridico, che nella prima fase di attuazione svolga una costante attività di monitoraggio in merito al corretto adempimento degli indirizzi e di consulenza alle strutture operative, e che esso sia coordinato dal Servizio Affari Legislativi e Qualità dei Processi Normativi;

d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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