n.97 del 18.04.2018 periodico (Parte Seconda)

DGR n. 1959/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii" proroga termini prima fase di attuazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 “Accreditamenti” che definisce i principi ed i criteri per l'accreditamento da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;

- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.;

Viste le Leggi regionali:

- n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

- n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;

Visto in particolare che l'art. 35 “Accreditamento” della sopra citata Legge regionale n. 17/2005 prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale disciplina i criteri ed i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, nonché le modalità per la formazione e l'aggiornamento di un apposito elenco dei soggetti accreditati, tenendo conto del raccordo con il sistema regionale di accreditamento per la formazione professionale di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.;

Vista la propria deliberazione n. 1959 del 21/11/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.” con la quale è stato approvato “L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna” quale Allegato 2) parte integrante e sostanziale della stesse deliberazione con il quale sono stati definiti i criteri e i requisiti per la concessione dell'accreditamento dei servizi per il lavoro;

Visto in particolare che Allegato 2) “L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna” prevede:

- punto 2. Requisiti generali - Numero di sedi disponibili “I soggetti che si accreditano per l’attuazione delle prestazioni previste nell’Area 1 di accreditamento devono disporre almeno di 9 sedi operative in Emilia-Romagna. Ciascuna sede deve essere collocata in un territorio diverso, corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province. In fase di prima attuazione, e cioè fino al 30/6/2018, le sedi operative di cui il soggetto che si accredita deve disporre sono almeno 5, ciascuna delle quali deve essere collocata in un territorio diverso corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province.”;

- punto 3. Requisiti dei soggetti:

- 3.1 Requisiti di ammissibilità - Requisiti giuridici “Sono accreditabili i soggetti giuridici che hanno come finalità prevalente la realizzazione di servizi per il lavoro analoghi a quelli delineati nelle «Prestazioni per il lavoro» della Regione Emilia-Romagna. Sono accreditabili sia soggetti giuridici «singoli» che aggregati nella forma di «associazione» o «contratto di rete»: in caso di soggetti aggregati, i titolari dell’accreditamento sono rispettivamente “l’associazione” ovvero il soggetto capofila del "contratto di rete”. Tutti i soggetti componenti l’associazione o il contratto di rete devono essere in possesso dell’autorizzazione all’intermediazione di lavoro. I soggetti aggregati con «contratto di rete» possono essere accreditati fino al 30/6/2018 data oltre la quale il contratto di «rete» dovrà evolvere in una specifica forma giuridica di natura associativa, consortile o societaria, quest’ultima anche in forma cooperativa o consortile.”

- 3.2 Requisiti per l’accreditamento -3.2.2 Requisiti relativi al personale - Requisiti relativi al personale per soggetto giuridico:

- Area 1 di accreditamento prevede che ciascun soggetto che si accredita deve garantire inoltre l’operatività di un «Esperto di orientamento» e di un «Esperto di start up di impresa», e che “In fase di prima attuazione i ruoli sopra indicati possono essere ricoperti da figure di «Esperti del mercato del lavoro». Entro il 30 giugno 2018 questi ruoli dovranno acquisire una competenza specialistica, certificata dalla Regione.”

- Area 2 di accreditamento prevede che ciascun soggetto che si accredita deve garantire inoltre l’operatività di un «Esperto di orientamento» e che “In fase di prima attuazione può coprire questo ruolo la figura di «Esperto del mercato del lavoro». Entro il 30 giugno 2018 questo ruolo dovrà acquisire una competenza specialistica, certificata dalla Regione.”

Viste inoltre le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n. 134 del 1/12/2016 “Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1959/2016”;

- n. 145 del 7/12/2016 “Riapprovazione per mero errore materiale dell'Avviso per la presentazione e l'approvazione delle domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii già approvato con determina n. 134/2016”;

Vista in particolare la Determinazione n. 153 del 15/2/2018 “Approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla DGR 1959/2016 che hanno risposto all'avviso approvato con determina n. 134/2016 e s.m. e delle relative variazioni - XI elenco”;

Dato atto che sulla base di quanto definito dal punto 3 del dispositivo della suddetta propria deliberazione n.1959/2016 alla definizione degli standard di costo e di risultato relativi alle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati di cui all’allegato 1) parte integrante della stessa si sarebbe proceduto con proprio successivo atto;

Vista in particolare la propria deliberazione n.1205 del 2/8/2017 “Approvazione del Piano di intervento per l'occupazione - Prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro e dell'Invito a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro in attuazione dello stesso Piano di intervento per l'occupazione” con la quale, in attuazione a quanto previsto nel Patto per il lavoro, è stato approvato un Piano per l’occupazione al fine di rendere disponibili alle persone servizi di politica attiva del lavoro erogati in funzione della domanda dando prima attuazione alla Rete Attiva per il Lavoro e sono state definite le modalità di erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro, nonché gli standard di costo e di risultato relativi alle stesse prestazioni e misure;

Dato atto che è stata data prima attuazione a quanto disposto dal Piano di cui alla sopra citata deliberazione n. 1205/2017 e che solo a far data dal 30 ottobre 2017, i soggetti accreditati – area 1 ai sensi della deliberazione n. 1959/2016 hanno potuto rendere disponibili le prestazioni e le misure di politica attiva del lavoro alle persone in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 150/2015;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 297 del 21/3/2017 “Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'invito di cui all'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2324/2016. Inserimento al lavoro, inclusione sociale e autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.r. 14/2015"

- n. 2324 del 21/12/2016 “Approvazione dell'invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 - PO Fse 2014/2020 obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1”;

Dato atto che, con le sopra citate deliberazioni, è stata data prima attuazione a quanto disposta dalla Legge regionale n. 14/2015 e che solo a far data dal 2 ottobre 2017, i soggetti accreditati area 2 ai sensi della deliberazione n. 1959/2016 hanno potuto rendere disponibili le prestazioni e le misure di politica attiva del lavoro di cui alla citata deliberazione n. 1959/2016;

Vista inoltre l’Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al Rep. Atti n. 235/CSR del 21 dicembre 2017;

Tenuto conto che il suddetto schema di Decreto prevede, tra gli altri, i requisiti generali di accreditamento e i requisiti aggiuntivi di ogni sistema regionale e prevede altresì che le Regioni adeguino i propri regimi di accreditamento entro 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto fermo restando che nelle more dell’adeguamento restano validi i regimi in vigore alla data di pubblicazione dello stesso Decreto;

Tenuto conto che il sopra citato schema di Decreto dispone:

- all’art. 5 Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario che i soggetti che richiedono l’accreditamento devono disporre di almeno una sede operativa nel territorio regionale di riferimento;

- all’art. 6 Requisiti strutturali che i soggetti che richiedono l’accreditamento devono prevedere la presenza di almeno due operatori in ogni sede operativa e la presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;

- all’art. 7 Requisiti aggiuntivi di ogni sistema di accreditamento che ciascuna Regione/Provincia Autonoma potrà prevede requisiti aggiuntivi rispetto, tra l’altro, a quelli previsti dall’art. 5 e dall’art. 6 ed in particolare potrà prevedere la richiesta di ulteriori sedi operative nel territorio di riferimento e il possesso di requisiti professionali da parte degli operatori;

Valutato pertanto per quanto sopra riportato, e sentita la Commissione regionale tripartita, di prorogare il termine previsto dalla fase di prima attuazione di cui all’allegato 2) “L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna” della propria deliberazione n. 1959/2016 dal 30/6/2018 al 28/2/2019 tenuto conto che entro 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente del 21 dicembre 2017 sopra citata si provvederà con proprio atto ad adeguare il sistema di accreditamento ai criteri di cui al Decreto;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.93/2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020” comprensiva della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.Lgs. n. 97 del 25/5/2016;

Richiamata la Legge regionale n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 87/2017 recante “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate la determinazione dirigenziale n. 1174 del 31/1/2017 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa"

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi 

delibera 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di prorogare il termine previsto dalla fase di prima attuazione prevista dall’allegato 2) “L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna” della propria deliberazione n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.” dal 30/6/2018 al 28/2/2019;

2. di modificare pertanto le date riportate nell’allegato 2) della propria deliberazione n. 1959/2016 come segue:

- punto 2. Requisiti generali - Numero di sedi disponibili “I soggetti che si accreditano per l’attuazione delle prestazioni previste nell’Area 1 di accreditamento devono disporre almeno di 9 sedi operative in Emilia-Romagna. Ciascuna sede deve essere collocata in un territorio diverso, corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province. In fase di prima attuazione, e cioè fino al 28/2/2019, le sedi operative di cui il soggetto che si accredita deve disporre sono almeno 5, ciascuna delle quali deve essere collocata in un territorio diverso corrispondente agli ambiti territoriali di competenza delle ex province.”;

- punto 3. Requisiti dei soggetti:

- 3.1 Requisiti di ammissibilità - Requisiti giuridici “Sono accreditabili i soggetti giuridici che hanno come finalità prevalente la realizzazione di servizi per il lavoro analoghi a quelli delineati nelle «Prestazioni per il lavoro» della Regione Emilia-Romagna. Sono accreditabili sia soggetti giuridici «singoli» che aggregati nella forma di «associazione» o «contratto di rete»: in caso di soggetti aggregati, i titolari dell’accreditamento sono rispettivamente “l’associazione” ovvero il soggetto capofila del "contratto di rete”. Tutti i soggetti componenti l’associazione o il contratto di rete devono essere in possesso dell’autorizzazione all’intermediazione di lavoro. I soggetti aggregati con «contratto di rete» possono essere accreditati fino al 28/2/2019 data oltre la quale il contratto di «rete» dovrà evolvere in una specifica forma giuridica di natura associativa, consortile o societaria, quest’ultima anche in forma cooperativa o consortile.”

- 3.2 Requisiti per l’accreditamento -3.2.2 Requisiti relativi al personale - Requisiti relativi al personale per soggetto giuridico

- Area 1 di accreditamento prevede che ciascun soggetto che si accredita deve garantire inoltre l’operatività di un «Esperto di orientamento» e di un «Esperto di start up di impresa», e che “In fase di prima attuazione i ruoli sopra indicati possono essere ricoperti da figure di «Esperti del mercato del lavoro». Entro il 28/2/2019 questi ruoli dovranno acquisire una competenza specialistica, certificata dalla Regione.”

- Area 2 di accreditamento prevede che ciascun soggetto che si accredita deve garantire inoltre l’operatività di un «Esperto di orientamento» e che “In fase di prima attuazione può coprire questo ruolo la figura di «Esperto del mercato del lavoro». Entro il 28/2/2019 questo ruolo dovrà acquisire una competenza specialistica, certificata dalla Regione.”

3. di confermare in ogni altra parte quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”;

4. dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5. pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina