n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale interregionale del progetto per la realizzazione del Polo Estrattivo PIAE n. 1 "Bella Venezia" ricadente nei comuni di Villanova d'Arda e Castelvetro Piacentino in regione Emilia-Romagna e di un adeguamento funzionale di argine golenale esistente a servizio del polo estrattivo nel comune di Stagno Lombardo in regione Lombardia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto del polo estrattivo PIAE n. 1 “Bella Venezia” ricadente nei comuni di Villanova d’Arda e Castelvetro piacentino in Regione Emilia-Romagna e di un adeguamento funzionale di argine golenale esistente a servizio del polo estrattivo nel comune di Stagno lombardo in Regione Lombardia, presentato dalle società Sabbie di Parma srl e Sival srl, tramite lo Studio Lusignani, a condizione che siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. che costituisce l’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1. le Ditte dovranno comunicare con congruo anticipo alle Soprintendenze archeologiche dell'Emilia-Romagna e della Lombardia la data di inizio lavori e il nominativo della ditta incaricata, per poter concordare i tempi e le modalità degli interventi;
2. le operazioni di scotico e di accantieramento siano effettuate con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere delle Committenza che operi sotto la direzione scientifica delle Soprintendenze archeologiche, come specificato nel parere della Direzione generale archeologia del MIBAC (prot. n. 11954 del 1/12/2015);
3. nel caso di scoperte di cose di interesse archeologico rinvenute nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'art. 90 del Dlgs. 42/2004.
4. in sede di autorizzazione convenzionata per ogni singolo intervento di cava dovrà essere presentata apposita garanzia fidejussoria secondo l'art 12 della LR 17/1991 e poi mediante la DGR 70 del 21/01/1992 e successive modifiche;
5. per nuovi tratti arginali in progetto dovrà essere effettuato il necessario collaudo prima dell'inizio dell'attività estrattiva;
6. relativamente ai nuovi tratti arginali previsti e all'allargamento di quelli esistenti dovrà essere attuato quanto di seguito indicato:
- mantenere la funzionalità delle chiaviche esistenti per garantire il drenaggio delle acque;
- dimostrare l'idoneità della qualità ambientale del materiale da scavo da utilizzarsi per la realizzazione dei nuovi tratti arginali;
- non dovrà essere consentito il transito di mezzi motorizzati privati sugli argini consortili sia per una questione di sicurezza sia per garantire una efficace manutenzione;
- l'accesso ai punti di osservazione e all'area naturalistica dovrà essere esclusivamente pedonale e/o ciclabile;
- il parcheggio previsto nella porzione sud occidentale del comparto A1 dovrà pertanto essere significativamente ridimensionato. Tale ridimensionamento dovrà essere concordato con il comune interessato;
7. relativamente al progetto di recupero ambientale è necessario che le strutture connesse al posizionamento dell'attracco fluviale all'interno del bacino di cava siano realizzate dal proponente;
8. è necessario che siano definite le modalità di fruizione pubblica dell'area in accordo con le amministrazioni comunali;
9. per ridurre il rischio di contaminazione da parte di idrocarburi eventualmente sversati in acqua durante le attività di coltivazione della cava, si prescrive che tutte le imbarcazioni per il trasporto del materiale estratto all'impianto di lavorazione siano dotate di apposite panne assorbenti in grado di eliminare gli idrocarburi eventualmente presenti nelle acque del lago impedendo agli stessi di trasferirsi nel fiume Po;
10. per evitare la contaminazione del bacino di cava da possibili acque cariche di nitrati provenienti dai terreni nell'intorno dell'area estrattiva dovrà essere realizzato un canale perimetrale di scolo in grado di intercettare le eventuali acque di ruscellamento superficiale;
11. relativamente alle specie vegetazionali previste negli interventi compensativi di rimboschimento si ritiene necessario utilizzare tipologie adatte a tale ambito fluviale di pianura sulla base di quanto indicato negli allegati 6.1 e 6.2 delle NTA del PIAE; in particolare per quanto riguarda le specie arbustive da impiegare:
- nella zona igrofila deve essere eliminato il prunus avium in quanto non è un arbusto;
- tra le specie arboree della componente mesofila la roverella, che è prevista con una frequenza significativa del 50%, deve essere sostituita dalla farnia in quanto non adatta a tali ambienti;
12. la relazione sullo stato di avanzamento periodico dei recuperi ambientali e sul grado di attecchimento delle essenze piantumate dovrà essere inviata alle Amministrazioni competenti;
13. il monitoraggio previsto dal proponente dovrà essere calibrato sugli indicatori individuati nel SIA, e dovrà svolgersi durante la fase di cantiere, di esercizio e di recupero naturalistico. In quest'ultimo caso la durata del periodo di monitoraggio dovrà essere tale da dare indicazioni sulla tendenza delle variazioni indotte dall'opera sull'ambiente per almeno 5 anni;
14. relativamente al monitoraggio:
- la data di inizio rilievi vegetazionali e dei campionamenti per il monitoraggio delle diverse componenti ambientali deve essere comunicata agli enti preposti con almeno 15 giorni di anticipo al fine di consentire eventuali controlli in contraddittorio;
- i dati delle campagne di monitoraggio e i relativi risultati dovranno essere trasmessi con frequenza almeno annuale per via informatizzata alle Amministrazioni competenti e dovranno contenere:
- scheda di misura riportante l’ubicazione e descrizione del sito, il giorno, l’ora di inizio e di fine dei rilievi;
- base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura;
- metodiche di campionamento e analisi adottate;
- report finale di analisi dei dati di monitoraggio;
15. devono essere adottati idonei accorgimenti gestionali al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse durante l'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alla realizzazione degli argini (quali, ad esempio, costante manutenzione di piazzali e vie di transito, costante bagnatura delle piste, mantenimento di una velocità dei mezzi a valori non superiori a 20 km/h);
16. dovrà essere realizzato il monitoraggio di PM10, NO2 e CO con cadenza biennale, corredato da una relazione di analisi dei dati da inviare alle autorità competenti;
b) all’interno del procedimento di VIA interregionale, svolto congiuntamente con la Regione Lombardia, si concorda con le prescrizioni definite dalla stessa per il territorio di propria competenza nel parere positivo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Commissione istruttoria regionale per la VIA della Regione Lombardia, che costituisce Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; tali prescrizioni saranno assunte nell’atto approvativo regionale lombardo;
c) il Comune di Castelvetro piacentino non partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n. PG.2016.849832 del 27/11/2015 che costituisce l’allegato A del Rapporto ambientale;
d) il Comune di Villanova d’Arda ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi e ha espresso il proprio parere di competenza con prot. n. PG.2016.874860 del 16/12/2015 che costituisce l’allegato B del Rapporto ambientale;
e) la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del MIBAC, non partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha espresso il proprio parere positivo in merito alla autorizzazione paesaggistica, con parere Prot. n. PG.2016.90563 del 12/2/2016 che costituisce l’allegato C del Rapporto ambientale;
f) il Servizio Aree protette foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna non partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla valutazione di incidenza, con parere Prot. n. NP.2016.16862 del 8/9/2016 che costituisce l’allegato D del Rapporto ambientale;
g) l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Prot. Civile - Servizio Area Affluenti Po sede operativa di Piacenza ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi e ha espresso i propri pareri di competenza con prot. n. PG.2016.22722 del 06/09/2019 e PG.2016.22725 del 6/9/2016 che costituiscono gli allegati E F del Rapporto ambientale;
h) AIPO non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
i) il Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi di Soarza e San Giuliano non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
j) Arpae ha dato il proprio assenso alla autorizzazione di emissioni diffuse in atmosfera, ponendo alcune condizioni che sono riportate nel Rapporto ambientale sottoscritto da Arpae, che quindi sostituisce l’autorizzazione di emissioni in atmosfera;
k) il comune di Stagno lombardo non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
l) la provincia di Cremona non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
m) di dare atto che la presente procedura di VIA interregionale si conclude quindi positivamente, fatti salvi gli atti di assenso comunque denominati che si rendessero eventualmente necessari in relazione alla progettazione esecutiva;
n) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti Sabbie di Parma srl e Sival srl e allo Studio Lusignani;
o) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia, alla Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Prot. Civile - Servizio Area Affluenti Po sede operativa di Piacenza, alla Provincia di Piacenza, alla Provincia di Cremona, alla Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, ad AIPO, al Comune di Villanova d'Arda, al Comune di Castelvetro piacentino, al Comune di Stagno lombardo, ad Arpae Piacenza, al Consorzio di miglioramento fondiario Ronchi di Soarza e San Giuliano;
p) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il progetto dovrà essere realizzato entro 10 anni dalla pubblicazione del presente atto;
q) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
r) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.