n.247 del 02.08.2018 (Parte Seconda)

Nuovo Programma di Riordino Territoriale 2018-2020 (L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii. (artt. 22 e segg.) che prevede misure incentivanti a favore delle Unioni di Comuni, individuando nel Programma di riordino territoriale (PRT) lo strumento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi annuali alle predette forme associative intercomunali;

Dato atto che:

- il precedente PRT è scaduto nel 2017 e che è stata avviata un’intensa fase di elaborazione di un nuovo PRT triennale con l’ampio concorso partecipativo delle Unioni di Comuni e delle Associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UNCEM;

- attraverso l’attività di 9 gruppi di lavoro tematici, composti da funzionari e dirigenti delle Unioni e regionali, coordinati dai responsabili regionali di settore, sono state elaborate proposte tecniche di nuovo PRT in attuazione degli obiettivi assegnati;

- in particolare è stato condiviso l’obiettivo di rafforzare il sistema delle Unioni e di sviluppare ulteriormente, sia quantitativamente che qualitativamente, le gestioni associate nel triennio 2018-2020, ritenendo l’ente Unione tuttora strategico nell’attuazione delle politiche regionali;

- l’impostazione del nuovo PRT prevede a tal fine interventi di incentivazione più mirati, differenziati e personalizzati per gruppi di enti, individuati con parametri oggettivi; inoltre prevede modalità di verifica puntuale del livello di effettività delle singole gestioni associate, a cui collegare entità di contributo differenziate;

- in parallelo, e nella stessa ottica di interventi mirati e differenziati, è stato ritenuto fondamentale riconoscere un ruolo specifico alle unioni montane, quali principali soggetti posti a tutela e a promozione delle zone montane, anche attraverso la gestione associata di funzioni proprie, delegate e conferite, per lo svolgimento delle quali si ritiene di riservare una quota consistente di risorse a copertura anche di costi derivanti dalla successione ai preesistenti enti montani soppressi;

Ritenuto, pertanto, per quanto riguarda il profilo della differenziazione degli interventi incentivanti:

- di suddividere le unioni in relazione al loro livello di sviluppo, sulla base del numero delle funzioni svolte, della gestione di determinate funzioni considerate strategiche e al peso dell’unione nei confronti dei comuni aderenti con riferimento alle spese correnti e a quelle di personale (v. capitolo 2 del PRT ed il suo allegato 1), oltre alle unioni montane individuate secondo quanto già previsto dai precedenti PRT;

- di impostare il nuovo PRT 2018-2020 e le relative risorse annuali stanziate in bilancio a sostegno delle gestioni associate suddividendo il budget annualmente disponibile in 4 quote da destinare alle 4 tipologie di unioni, da ripartire con criteri differenti:

1) una quota da destinare alle unioni cosiddette “avviate”,

2) una quota da destinare alle unioni cosiddette “in sviluppo”,

3) una quota da quota da destinare alle unioni cosiddette “mature”,

4) una quota da riservare alle unioni montane, in continuità con quanto stabilito dai precedenti PRT, a sostegno dei processi di riorganizzazione e di rafforzamento dei nuovi enti derivati dalla soppressione delle comunità montane;

- di ripartire, per l’annualità 2018, il budget complessivo disponibile sul cap. 3205 del bilancio dell’esercizio finanziario, pari ad € 9.273.411,00 nel modo seguente, confermando sostanzialmente le risorse complessive erogate nel 2017 a ciascun gruppo di unioni, con l’impegno di destinare eventuali ulteriori risorse reperite nel corrente anno con la legge di assestamento alle sole unioni avviate:

1) 873.000,00 € al gruppo delle unioni avviate

2) 2.900.000,00 € al gruppo delle unioni in sviluppo

3) 1.300.000,00 € alle unioni mature

4) 4.200.000,00 € alle unioni montane;

- di stabilire che per gli anni 2019 e 2020 le quote di risorse da destinare ai diversi gruppi di unioni saranno determinate con propria deliberazione sulla base degli effettivi stanziamenti di bilancio sul cap. 3205; con tale deliberazione saranno stabilite anche le modalità di presentazione delle domande per gli anni successivi al 2018;

- di stabilire che le risorse riservate alle Unione montane siano ripartite e assegnate secondo un criterio territoriale misto, per il 60% in base al territorio montano gestito e per il 40% in base alla popolazione residente in tale territorio ed applicando altresì un parametro di perequazione temporale nel triennio (come meglio specificato al cap. 11 del PRT), per garantire la continuità amministrativa e attenuare l’impatto sugli equilibri di bilancio delle singole unioni; il riparto dei contributi per le annualità successive sarà oggetto di specifica deliberazione secondo i medesimi criteri indicati, ovvero potrà tenere conto della rilevazione dei costi, qualora si arrivi alla definizione e condivisione di un sistema di raccolta attendibile ed omogeneo dei dati, che tenda verso l’efficienza della spesa.

Ritenuto, per quanto riguarda il profilo dell’effettività e qualità delle gestioni associate:

a) di avvalersi di apposite schede funzionali, da compilarsi puntualmente da parte delle unioni e da trasmettere unitamente alla domanda di contributo (da presentare compilando il facsimile allegato 4 al PRT), che attestino le azioni e le attività svolte e le modalità di verifica delle stesse, suddivise in due livelli di effettività, uno di base, necessario per l’ammissione a finanziamento della funzione, ed uno consolidato; a tali livelli sono correlate misure diverse del punteggio totale attribuito a ciascuna funzione finanziata dal PRT, per la quantificazione del contributo complessivo spettante;

b) di confermare la modalità semplificata, sperimentata già nel 2017, di presentazione delle domande di contributo mediante autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’accesso e per la quantificazione dei contributi e successivi controlli a campione delle domande;

Considerato altresì opportuno confermare, a fini di trasparenza e pubblicità dei contributi concessi alle Unioni, la previsione introdotta nel 2017 della Carta d’identità dell’unione, la cui compilazione e pubblicazione nel sito dell’Unione costituisce presupposto d’accesso ai contributi;

Ritenuto opportuno invece modificare sostanzialmente alcuni criteri e parametri di calcolo dei contributi, alla luce degli effetti prodotti dai precedenti PRT, al fine di superare alcune criticità riscontrate, accogliendo le sollecitazioni e proposte dei gruppi di lavoro nonché numerose proposte successive avanzate dalle Unioni allo scopo di rendere più efficaci e mirati i contributi; le principali novità sono sintetizzate di seguito:

1) al di là dei requisiti di legge per l’accesso ai contributi, previsione di criteri e requisiti diversi per ogni gruppo di unioni (v. capitoli 8,9 e 10 del PRT);

2) riduzione delle quote fisse di contributo a casi molto limitati (per es. per l’allargamento delle unioni ad altri comuni) e adozione, quale parametro generale per la quantificazione dei contributi, dell’attribuzione di punteggi alle singole funzioni, maggiorati o ridotti in presenza di determinate condizioni e situazioni, secondo le specifiche previsioni del PRT allegato;

3) possibilità di finanziare gestioni ulteriori rispetto alle 4 necessarie per l’accesso, qualora vi partecipi almeno 80% dei comuni dell’unione;

4) finanziamento della funzione in materia di servizi informatici (ICT), ritenuta strategica per l’integrazione dei comuni in unione e per migliorare l’efficienza delle altre gestioni associate;

5) finanziamento graduale, tenuto conto anche di nuove leggi di settore, di ambiti integrati di funzioni con conseguente esclusione dai contributi, dal 2019, di funzioni parcellizzate;

6) previsione di premialità, ossia di maggiorazioni di punteggio, per le nuove gestioni associate;

7) valorizzazione di due aspetti per la quantificazione dei contributi, con connesse premialità: quello del grado di complessità territoriale e di governance, applicato a tutte le unioni (v. capitolo 5 punto 2 del PRT) e quello, applicato alle sole unioni in sviluppo e mature, della virtuosità (v. capitolo 5 punto 3 del PRT);

8) per le unioni avviate, previsione e incentivazione subordinata all’incremento del numero di gestioni associate e al consolidamento delle stesse secondo la scansione temporale e le modalità previste dal medesimo PRT (v. capitolo 8 del PRT); (pagg…) e dal conseguente schema di accordo;

Valutato in particolare, nell’ottica della differenziazione degli interventi incentivanti, di:

- favorire la crescita delle Unioni di comuni c.d. “avviate” e lo sviluppo del relativo territorio attraverso l’attivazione con ciascuna di esse e con i Comuni ad esse aderenti (pari almeno all’80%)di un rapporto di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i che - nell’interesse comune delle Parti – prevede, fra l’altro, reciproci impegni finalizzi all’incremento e al consolidamento del livello di effettività delle gestioni associate sulla base di un apposito piano di sviluppo;

- puntare, con riguardo al gruppo delle unioni in sviluppo, soprattutto sull’unificazione di procedure, processi e regolamenti e sull’integrazione delle tecnologie informatiche e dei software gestionali, per accrescere l’efficacia ed efficienza delle loro gestioni associate;

- incentivare infine, con riguardo alle unioni mature, livelli avanzati di gestione associata delle funzioni/servizi e introdurre la misurazione, attraverso appositi indicatori degli output di efficacia ed efficienza, del miglioramento nel triennio dei servizi erogati.

Ritenuto congruo, in considerazione degli adempimenti richiesti, fissare al 10 settembre il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità in corso e di anticiparlo invece al 31 marzo per le annualità 2019 e 2020, come meglio specificato dall’allegato PRT (capitolo 7);

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- le leggi regionali approvate in data 27 dicembre 2017: n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”; n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)”; n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (rpct), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e del responsabile della protezione dei dati (dpo)”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

 Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dell’amplissimo percorso di consultazione, concertazione e condivisione attraverso il quale si è pervenuti per step successivi a definire il testo del nuovo PRT, tra cui il Seminario “Verso il nuovo Programma di riordino territoriale” del 22/1/2018, l’incontro collegiale con le Unioni avviate del 22/3/2018, la seduta del 19 aprile 2018 del Comitato dei Presidenti, gli incontri collegiali con i Presidenti delle Unioni montane del 10/5 e del 19/6/2018, oltre ai numerosi incontri sui territori con i Sindaci e gli Amministratori delle singole Unioni, che hanno portato ad accogliere numerose proposte modificative e integrative provenienti dalle Unioni stesse;

Acquisito il parere del CAL nella seduta 17 luglio 2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare il Programma di riordino territoriale (PRT) 2018-2020 nel testo allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito dal Programma di riordino territoriale e dai suoi allegati, compreso lo schema di accordo tra Regione Emilia-Romagna, Unioni e loro Comuni (All. 3 al PRT) di cui si autorizza la stipula con ciascuna unione (e comuni aderenti) del gruppo delle unioni avviate, come individuate dal PRT stesso, da parte dell’Assessore delegato al riordino istituzionale, il quale può apportare allo schema di accordo modifiche non sostanziali in relazione allo specifico contesto territoriale;

2) di dare atto che la stipula dei predetti accordi con le unioni avviate non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale;

3) di demandare a successive deliberazioni la definizione delle quote di risorse da destinare per gli anni 2019 e 2020 ai diversi gruppi di unioni così come individuati dal PRT allegato, sulla base delle risorse effettivamente stanziate in bilancio per le medesime finalità;

4) di destinare e assegnare alle unioni avviate le eventuali ulteriori risorse che si dovessero reperire con la legge di assestamento del bilancio per il 2018, in base agli stessi criteri stabiliti dal PRT e con lo stesso atto di concessione delle altre risorse annualità 2018;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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