n.113 del 26.04.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 in Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 4 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto ad ottemperare ai criteri di gestione obbligatoria - così come definiti nell'Allegato II - e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell’art. 6 e dell'Allegato III dello stesso Regolamento;

- il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009 nell’ambito del regime di sostegno del settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’articolo 51 che prevede che l’importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006, che già disciplinava le suddette procedure;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – Versione 8 - nella formulazione approvata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2012)9650 del 13 dicembre 2012, della quale si è preso atto con deliberazione n. 2021 del 28 dicembre 2012;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo che prevede per le aziende vitivinicole il rispetto del mantenimento dei vigneti in buone condizioni vegetative a partire dall'1 gennaio 2009;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione e al sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l’articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

- il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007 che abroga il Regolamento (CE) n. 479/2008 ed in particolare l’art. 3 che stabilisce che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’Allegato XXII dello stesso Regolamento, fatto salvo l’art. 128, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 479/2008 che continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite;

Richiamati altresì:

- il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004 recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune", ed in particolare l'art. 5 che disciplina la condizionalità;

- il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC ed abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005" e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

- il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che abroga il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, ed in particolare l’Allegato 1 - che elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 4 e 5 e dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009 - e l’Allegato 2 - che elenca gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall’art. 6 e dall’Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;

- il decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il suddetto decreto n. 30125/2009 sostituendo in particolare gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ed eliminando dal campo di applicazione della condizionalità le azioni ambientali previste dai programmi operativi del settore ortofrutticolo a norma dell’art. 103 quater del citato Reg. (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche;

- il decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 che modifica il decreto n. 30125/2009, e successive modifiche ed integrazioni, inserendo, tra l’altro, nell’elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua";

Atteso che il comma 1 dell’articolo 3 del predetto decreto n. 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle Regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari:

- di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;

- delle indennità e pagamenti di cui all’art. 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche;

- dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

Considerato che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 – oltre alle Misure dell’Asse 2 - estende l’applicazione del regime di condizionalità anche ai beneficiari di alcune Misure dell’Asse 1;

Viste, in proposito, le proprie deliberazioni:

- n. 167 e n. 168 in data 11 febbraio 2008, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Programma Operativo dell’Asse 1 - comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 111 (Azione 1), 112, 114, 121 e 123 (Azione 1) - e il Programma Operativo dell’Asse 2 - comprensivo dei Programmi Operativi relativi alle Misure 211, 212, 214, 216 (Azione 3) e 221;

- n. 631 dell’11 maggio 2009 e n. 992 del 12 luglio 2010 con le quali si è provveduto alla ridefinizione dei Programmi Operativi delle Misure 112 e 121 dell’Asse 1, successivamente modificati dalla deliberazione n. 2139 del 27 dicembre 2010, nonché la deliberazione n. 662 del 16 maggio 2011 che ridefinisce il Programma Operativo della Misura 121 a decorrere dall’annualità finanziaria 2012, modificato da ultimo con deliberazione n. 1341 del 19 settembre 2011;

- n. 363 del 17 marzo 2008 che approva, tra l’altro, le schede tecniche attuative delle Misure 214 e 216 (Azione 3) e n. 1393 del 20 settembre 2010, con la quale si è provveduto alla ridefinizione del Programma Operativo dell’Asse 2 e dei Programmi Operativi relativi alle Misure 214 e 216 (Azione 3), nonché all’approvazione delle schede tecniche attuative della Misura 214 con impegno a decorrere dall'1 gennaio 2011, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2173 del 27 dicembre 2010 e n. 1618 del 7 novembre 2011;

- n. 281 del 13 marzo 2009, n. 196 dell’8 febbraio 2010, e n. 303 del 7 marzo 2011 e n. 220 del 20 febbraio 2012 con le quali sono stati modificati i Programmi Operativi relativi alle Misure 211 e 212;

- n. 387 dell’8 febbraio 2010 di approvazione del Programma Operativo della Misura 215, modificato dalle deliberazioni n. 1080 del 26 luglio 2010, n. 1795 del 22 novembre 2010 ed aggiornato dalla deliberazione n. 2017 del 27 dicembre 2011;

- n. 1585 del 29 ottobre 2012 di approvazione di una ulteriore versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2, del Programma Operativo della Misura 214, nonché del Programma Operativo della Misura 216, Azione 3, questi ultimi a valere dall’annualità 2013;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 196/2010 si è peraltro provveduto anche alla modifica del Programma Operativo della Misura 221;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1006 del 30 giugno 2008 con la quale sono state individuate, per determinate Misure dell’Asse 1 e dell’Asse 2, le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006 e al DM MIPAAF n. 1205/2008, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

- n. 1107 del 27 luglio 2011 con cui sono state apportate modifiche alla sopra citata deliberazione n. 1006/2008 a partire dall’annualità di pagamento 2011 per quanto attiene l’Asse 2, con individuazione delle violazioni di impegni e il loro livello di gravità, entità e durata in applicazione al Reg. (UE) n. 65/2011 e al DM MIPAAF n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

- n. 1187 del 4 agosto 2011, come modificata dalla deliberazione 2017 del 27 dicembre 2011, con la quale sono state individuate per la Misura 215 le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (UE) n. 65/2011 e al decreto ministeriale n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

Rilevato che l’art. 22 del decreto ministeriale n. 30125/2009 prevede ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento n. 73/2009:

- che qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni o le Province autonome specificano l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’art. 3 e degli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, ove modificati, e che in merito alla descrizione degli impegni di cui all’Allegato 1, sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali di recepimento o attuazione;

- che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle eventuali modifiche agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti negli Allegati 1 e 2, ove modificati, si applicano a livello di azienda, gli impegni indicati negli allegati medesimi;

Richiamata la propria deliberazione n. 94 del 30 gennaio 2012 con la quale sono state approvate le disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità in Regione a decorrere dal 2012;

Preso atto che è in corso una proposta di modifica al predetto decreto ministeriale n. 30125/2009 di cui non sono presumibili gli effettivi termini di approvazione;

Ritenuto opportuno - nelle more dell’approvazione delle modifiche al predetto decreto ministeriale - confermare per l’anno 2013 il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità approvato con la citata deliberazione n. 94/2012, con specifiche integrazioni riferite in particolare:

- agli aggiornamenti delle disposizioni regionali per quanto concerne gli atti A1, A4, A5 e C18 dei Criteri di gestione obbligatori, di cui all’Allegato A;

- ad alcune precisazioni al paragrafo relativo alle deroghe dello Standard 2.2 “Avvicendamento delle colture” delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’Allegato B;

Ritenuto di riportare in appositi allegati - parti sostanziali del presente atto – l’elenco dei Criteri di gestione obbligatori integrati con i predetti aggiornamenti delle disposizioni regionali (Allegato A) e l’ elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali con alcune precisazioni tecniche (Allegato B) che completano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale n. 30125/2009;

Rilevato che, in applicazione dell’art. 22, comma 2 del decreto ministeriale n. 30125/2009, i predetti allegati sono stati trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di confermare per l’anno 2013 - nelle more dell’approvazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 30125/2009 - il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità approvato con deliberazione n. 94/2012 con specifiche integrazioni riferite in particolare:

- agli aggiornamenti delle disposizioni regionali per quanto concerne gli atti A1, A4, A5 e C18 dei Criteri di gestione obbligatori, di cui all’Allegato A;

- ad alcune precisazioni al paragrafo relativo alle deroghe dello Standard 2.2 “Avvicendamento delle colture” delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’Allegato B;

2) di riportare in appositi allegati - parti sostanziali del presente atto – l’elenco dei Criteri di gestione obbligatori integrati con gli aggiornamenti regionali (Allegato A) e l’ elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali con alcune precisazioni tecniche (Allegato B) che completano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale n. 30125/2009;

3) di stabilire che il regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti al comma 2 dell’ articolo 1 del più volte citato decreto ministeriale n. 30125/2009, nonché ai beneficiari del Programma di Sviluppo rurale per le ulteriori Misure per le quali il rispetto della condizionalità è previsto;

4) di dare atto che a seguito dell’approvazione delle modifiche di cui decreto ministeriale n. 30125/2009 si provvederà conformemente a quanto previsto dall’art. 22 del medesimo decreto ad apportare le eventuali integrazioni agli allegati di cui alla presente deliberazione;

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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