n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Miglioramento del layout dell'impianto ed efficientamento del processo di trattamento dei rifiuti autorizzati ottimizzando gli spazi a servizio dell'impianto", localizzato nel comune di Calderara di Reno (BO), proposto da Rimondi Paolo S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a)     di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Miglioramento del layout dell’impianto ed efficientamento del processo di trattamento dei rifiuti autorizzati ottimizzando gli spazi a servizio dell’impianto”, localizzato nel Comune di Calderara di Reno (BO), proposto da Rimondi Paolo S.r.l.  sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in riferimento alle acque superficiali, in sede di presentazione della successiva istanza di modifica non sostanziale di AIA, si chiede di fornire il progetto della regimazione delle acque di dilavamento meteorico, che interessano le aree di verde compatto e verde pertinenziale, non influenti sulla stima dei volumi di laminazione, nel quale siano evidenziati i presidi (cordoli, ecc.) posti a quote superiori rispetto al piano di verde stesso, per impedire l’immissione di tali acque nel Fosso Cava;

2. presentare, nell'ambito della modifica non sostanziale di AIA, l’aggiornamento del quadro conoscitivo acustico, mediante l’esecuzione di una nuova campagna di rilievi fonometrici, finalizzata sia alla caratterizzazione dello stato acustico attuale, sia alla corretta calibrazione del modello previsionale impiegato, il cui algoritmo dovrà essere esplicitamente dichiarato. Si dovranno inoltre fornire tutti gli elementi utili a garantire la chiara identificazione dei punti di misura, con riferimento sia alla localizzazione delle sorgenti sonore individuate sia al relativo orientamento rispetto ai ricettori sensibili, allegando, ove possibile, idonea documentazione fotografica e le storie temporali complete delle misure effettuate. Qualora, come nel caso in esame, la valutazione riguardi anche il periodo di riferimento notturno, risulta necessario acquisire dati sperimentali specifici anche per tale fascia oraria. Nel fornire gli input e la caratterizzazione delle sorgenti sonore, nonché i dati di potenza acustica o di pressione sonora successivamente utilizzati all’interno del software previsionale, il tecnico estensore dello studio del 2019, per la maggior parte delle sorgenti, richiama valori forniti dal progettista. Tuttavia, non è specificata la provenienza di tali dati. Si chiede pertanto di indicarne puntualmente la fonte e, ove possibile, di allegare la relativa documentazione tecnica del produttore (schede tecniche o certificazioni). Ai fini della previsione del livello di immissione differenziale e, conseguentemente, della quantificazione del rumore residuo, si chiede inoltre di descrivere in modo puntuale la procedura che si intende adottare;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dal Consorzio della Bonifica Renana, punto 2 dovrà essere effettuata da Arpae;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Rimondi Paolo S.r.l., al Comune di Calderara di Reno, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE AAEME di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, a HERA S.p.A., a KLK Temix S.p.A.;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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