n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3180 - Risoluzione per impegnare la Giunta a coinvolgere enti locali e soggetti gestori delle attuali sale per il commiato con l’obiettivo di giungere ad una modifica della L.R. 19/2004. A firma dei Consiglieri: Maletti, Caliandro, Zappaterra, Sabattini, Tarasconi, Pillati, Daffadà, Rontini, Montalti, Bulbi, Fabbri

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

per Sala del Commiato si intende una struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e per tenere in custodia il feretro, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione.

Le strutture per il Commiato sono conformi alle finalità della L.R. n. 19/2004, dirette, in ambito necroscopico e funebre, a garantire il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini assicurando, su richiesta degli aventi causa, la custodia, l’osservazione, la preparazione (tanatocosmesi e vestizione) e l'esposizione delle salme, cui si aggiungono, quale specifico compito, le celebrazioni di riti di commemorazione e di commiato dal defunto.

Queste strutture corrispondono ad espliciti bisogni dei cittadini che nelle ultime decadi hanno modificato il senso comunitario della morte ed hanno sollecitato una maggiore “umanizzazione” del funerale, sottraendolo all’istituzionalizzazione propria delle strutture sanitarie o alle difficoltà funzionali e psicologiche che occorrono in caso di decesso in abitazione derivanti dall’obbligo di mantenere in osservazione il corpo del defunto mediamente per due giorni dal decesso.

La struttura per il Commiato, in Emilia-Romagna, è fruibile su richiesta degli aventi causa (giuridicamente non solo i familiari, ma anche i conviventi) senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. È quindi favorita la nuova pluralità di riti ivi compresi i funerali laici.

Considerato che

la normativa nazionale per le Case Funerarie e le Sale del Commiato è fissata dal DPR del 10 settembre 1990, n. 285 e dal DPR del 14 gennaio 1997, n. 37. Il compito di legiferare in merito ai requisiti strutturali, impiantistici e igienico-sanitari di queste particolari strutture è demandato alle singole realtà regionali.

La Regione Emilia-Romagna, tra le prime in Italia, ha corrisposto al bisogno espresso dai cittadini legiferando in materia, nell’ambito della potestà legislativa concorrente delle Regioni in tema di tutela della salute.

La Legge Regionale n. 19/2004, “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, in relazione alla rilevanza della funzione svolta dalle strutture per il Commiato, ha previsto due elementi di facilitazione del loro sviluppo. Ha assegnato ai Comuni il compito di promuovere la realizzazione e il funzionamento di queste strutture ed alla stessa Regione il compito di favorire con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il Commiato. Allo stato attuale in Emilia-Romagna risultano attive più di 20 strutture dislocate in prevalenza nell’area emiliana della regione con esclusione della provincia di Bologna. Tali strutture sono state realizzate in assenza delle forme di incentivazione previste dalla legge regionale, come già precisato in risposta all’atto ispettivo n. 9021.

Considerato inoltre che

nella definizione delle competenze degli enti locali in materia, all’art. 3 della L.R. 19/2004 vengono definite le funzioni delle Province che oggi risultano obsolete date le modifiche intervenute nelle normative nazionali e regionali in tema di riordino istituzionale.

Tutto ciò premesso e considerato

si impegna la Giunta a

coinvolgere enti locali e soggetti gestori delle attuali sale per il commiato con l’obiettivo di giungere ad una modifica della L.R. 19/2004, aggiornando in particolare l’art. 3 e definendo all’art. 14 specifiche linee di finanziamento.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 27 ottobre 2021

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