n.87 del 01.04.2016 (Parte Seconda)

Regolamento (UE) 1308/2013 e regolamento (UE) 543/2011, art. 56, paragrafo 3. "Disciplina nazionale per le azioni ambientali". - Disposizioni per le organizzazioni di produttori e associazioni per l’annualità 2016 e successive relativamente alle azioni ambientali in applicazione della nota ARES della Commissione (UE) - Direzione Generale Agricoltura - n. (2016) 1170958

IL RESPONSABILE 

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, che dispone le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007, nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il Regolamento delegato n. 499/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformarti;

Visti:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9083 del 28/08/2014 “Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28/08/2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi d’esercizio e programmi operativi”;

Richiamati, inoltre gli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che regolano, gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli prevedendo tra l’altro, la costituzione, da parte delle Organizzazioni di produttori e/o loro Associazioni, di un Fondo d'Esercizio e la concessione di un aiuto finanziario dell'Unione ai fini dell’attuazione di un Programma Operativo presentato ed approvato dallo Stato membro;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alla Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabile ai Programmi Operativi;

- il paragrafo 3 dell’art. 56 del Regolamento (UE) n. 543/2011, relativamente alla Disciplina nazionale per le azioni ambientali;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5460 del 03/08/2011 che aggiorna la strategia nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale, in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi Operativi, adottata con D.M. 25 settembre 2008, n. 3417;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12704 del 17/11/2013 che aggiorna la strategia nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale, in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi Operativi, e prorogata fino al 31 dicembre 2017 con D.M. 12704 del 17 ottobre 2013;

Vista la determinazione n. 196 del 02 marzo 2012 dell’Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura per l’Emilia-Romagna – AGREA, di seguito semplicemente enunciato Agrea, con la quale sono stati delegati alla Regione Emilia-Romagna i compiti in materia di aiuti, contributi e premi comunitari specificati nei diagrammi di flusso procedurale, approvati nella riunione del 27/02/2012 del Comitato Tecnico AGREA/Organismi Delegati, relativamente all’OCM Ortofrutta - Programmi Operativi, e la relativa convenzione sottoscritta;

Dato atto che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12704 del 17 novembre 2013 indica tra l'altro, nell'allegato, relativamente all'Azione 1 – Produzione integrata, che:

- a parità di impegni, il premio erogato a superfice nell'OCM è pari alla metà rispetto a quello concesso per la medesima misura agro-climatico-ambientale prevista nell'ambito del regime degli aiuti dello Sviluppo rurale;

- nell'OCM il soggetto responsabile dell'azione è l'O.p. in quanto titolare del Programma Operativo di cui la produzione integrata ne costituisce una delle misure realizzata dai produttori soci, mentre nello Sviluppo rurale è la singola azienda agricola ad essere nello stesso tempo responsabile e attuattore dell'azione;

- i disciplinari di produzione integrata che devono essere seguiti obbligatoriamente, stabiliscono specifici avvicendamenti culturali (rotazioni culturali) con l'obbligo del non ritorno di una determinata coltura sulla stessa particella per un certo periodo;

- l'osservanza delle rotazioni culturali determina una disparità di trattamento tra i soggetti attuattori, in quanto fatto salvo il mantenimento dell'impegno quinquennale, nell'OCM il premio può essere erogato solo per le specie contemplate nell'allegato IX del Reg. UE n. 1308/2013 e per cui l'O.p. ha il riconoscimento, mentre nello Sviluppo rurale il premio è concesso su tutte le culture;

- che le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformità alle procedure previste dallo stesso Decreto, approvano o rigettano i Programmi Operativi e comunicano, unitamente all’entità esatta del fondo di esercizio approvato per l’anno successivo entro il 31 dicembre, tale decisione all’O.p. e all’Organismo pagatore;

Preso atto che con nota n. 346 del 15/01/2016, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha richiesto alla Commissione UE, Direzione Generale Agricoltura c.2, un parere su alcuni aspetti legati alle azioni ambientali dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo e nello specifico:

  • sulla correttezza delle modalità applicative della misura “produzione integrata” e la relativa problematica di corrispondenza tra gli Aiuti finanziati con l'OCM e gli aiuti relativi al Programma di Sviluppo Rurale, a causa della specificità dei due regimi di aiuto e in relazione ai soggetti e alle superfici obbligati, al rispetto degli impegni assunti;
  • alla possibilità di finnaziare, in ambito OCM, con il Fondo d'esercizio, la misura “Produzione integrata” come impegno di durata quinquennale in capo all'O.p. che si vincola a mantenere costante la superficie ortofrutticola inizialmente impegnata con il proprio Programma Operativo, mentre può essere variabile, di anno in anno, la composizione dei produtttori soci con le relative particelle e colture;

Vista la nota Ares n. (2016) 1170958 del 08/03/2016 con la quale la Commissione UE, Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, si esprime in merito al quesito soprascritto, adducendo le seguenti conclusioni:

- a norma dell'art. 56, paragrafo 3 del Reg. UE 543/2011, le azioni ambientali simili a impegni agroambientali che godono di un sostegno nell’ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Per conseguire l’auspicato vantaggio ambientale della produzione integrata, occorre che la superficie impegnata venga coltivata dal produttore identificato nel Programma Operativo, conformemente alle norme sulla produzione integrata, nel corso dell’intero periodo fissato. Poiché non è l’Organizzazione di produttori, ma sono i suoi membri, ad attuare le misure di produzione integrata, mantenere costante la superficie complessiva totale nell’ambito della produzione integrata variando la composizione dei membri e quindi delle relative particelle non soddisfa le condizioni di ammissibilità della misura “produzione integrata”;

Vista la deliberazione della Giunta n. 636 del 8 maggio 2015, con la quale si è preso atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 da parte della Commissione Europea, nella formulazione definitiva acquisita agli atti d’ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 12 novenbre 2015, con la quale si è provveduto ad approvare ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 per il P.S.R. 2014-2020, le Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.01,10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e Misura 11 agricoltura biologica - tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - approvazione bandi condizionati 2016;

Visto in particolare l'allegato 2 parte integrante, della citata deliberazione della Giunta n. 1787/2015:

- il punto 17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM Ortofrutta;

- l'allegato 4 - Definizioni e prescrizioni relative a alcune tipologie di colture/finalità produttive;

Preso atto pertanto che in esito alla risposta della Commissione che implica con riferimento ai Programmi Operativi 2016 già approvati si dovrà considerare che:

  • il soggetto impegnato non è l'Organizzazione di produttori ma bensì i suoi membri, intesi come le aziende agricole aderenti;
  • la superfice impegnata deve essere precisamente identificata, con foglio e particella, al fine di garantire il beneficio ambientale e dunque l'auspicato vantaggio che deriva dalla produzione integrata nonché l'effettivo controllo sulla rotazione;
  • il rispetto del periodo minimo di attuazione dell'azione deve essere pari alla durata del PO e comunque sempre non inferiore alla stessa azione prevista nel P.S.R. e nel caso in cui il Programma Operativo fosse inferiore ai cinque anni l'impegno si prolunga per il completamento nel successivo PO;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'annualità 2016 e quindi ai Programmi Operativi già approvati nonchè per le annualità successive, le seguenti disposizioni:

- le O.p. devono dare riscontro, mediante comunicazione scritta e firmata dal Legale rappresentante che dovrà pervenire al Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali, almeno entro le date di presentazione degli elenchi, così come indicato al punto scadenze dell'allegato “ Modalità operative degli impegni a superficie 2016” che hanno provveduto ad informare le aziende agricole aderenti, individuate circa le seguenti norme di accesso agli aiuti applicabili a lle superfici impegnate sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

- le O.p. devono individuare le aziende agricole aderenti e le colture impegnate, ai sensi di quanto già disposto con le citate deliberazioni della Giunta regionale nn. 636/2015 e 1787/2015 relativamente alla complemetarietà e demarcazione, con l'OCM ortofrutta;

- possono benificiare dell'aiuto le superfici, identificate con foglio e particella, che hanno un titolo di possesso di durata almeno uguale alla durata dell'impegno, nel caso il possesso finisca prima della scadenza dell'impegno, dovrà essere rinnovato fino alla scadenza dello stesso;

- le aziende agricole aderenti, le colture e le superfici individuate con l'apposito applicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta”, precisamente identificate dalla chiave catastale (foglio e particella), sono impegnate per la durata di 5 anni;

- nel caso il PO fosse inferiore ai cinque anni il periodo di impegno a carico dell'azienda agricola aderente, individuata, si prolunga per il completamento nel successivo PO;

- negli anni in cui la superficie impegnata é coltivata con colture non previste nell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1308/2013, per rispettare le regole di rotazione delle colture previste nei DPI della RER e pertanto, non assoggettate ad aiuto, su tali produzioni si osserveranno le norme di condizionalità ed ulteriori eventuali regole per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari come indicato nell'allegato 4 della citata DGR 1787/2015;

- nel caso invece dovessero entrare in rotazione colture previste nell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1308/2013, ma per le quali le aziende agricole non hanno vincolo di adesione, oppure non sono oggetto del riconoscimento ottenuto dall'O.p., ugualmente si osserveranno le norme di condizionalità ed ulteriori eventuali regole per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari come indicato nell'allegato 4 della citata DGR 1787/2015;

- nel caso che l'azienda agricola aderente, receda dall'O.p. prima della conclusione dell'impegno quinquennale, dovrà:

  • terminare l'impegno assunto in altra O.p.;
  •  diversamente l'O.p. dovrà restituire gli aiuti sugli anni di impegno già erogati;

Viste, inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla deliberazione 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della deliberazione 450/2007” e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 106 del 01 febbraio 2016 recante ”Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa, del presente atto;

determina:

tutto ciò premesso:

1. di stabilire per l'annualità 2016 e quindi con riferimento ai Programmi operativi già approvati e per le annualità successive, le seguenti disposizioni:

  • le O.p. devono dare riscontro, mediante comunicazione scritta e firmata dal Legale rappresentate che dovrà pervenire al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali almeno entro le date di presentazione degli elenchi, così come indicato al punto scadenze dell'allegato “ Modalità operative degli impegni a superficie 2016 ” parte integrante del presente atto, che hanno provveduto ad informare le aziende agricole individuate circa le seguenti norme di accesso agli aiuti, applicabili a lle superfici impegnate sul territorio della Regione Emilia-Romagna:
  • le O.p. devono individuare le aziende agricole e le colture impegnate, ai sensi di quanto già disposto con le citate deliberazioni della Giunta regionale nn. 636/2015 e 1787/2015 relativamente alla complemetarietà e demarcazione, con l'OCM ortofrutta;
  • possono benificiare dell'aiuto le superfici, identificate con foglio e particella, che hanno un titolo di possesso di durata almeno uguale alla durata dell'impegno, nel caso il possesso finisca prima della scadenza dell'impegno, dovrà essere rinnovato fino alla scadenza dello stesso;
  • le aziende agricole, le colture e le superfici individuate con l'apposito applicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta”, precisamente identificate dalla chiave catastale (foglio e particella), sono impegnate per la durata di 5 anni;
  • nel caso il PO fosse inferiore ai cinque anni il periodo di impegno a carico dell'azienda agricola individuata, si prolunga per il completamento nel successivo PO;
  • negli anni in cui la superficie impegnata é coltivata con colture non previste nell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1308/2013, per rispettare le regole di rotazione delle colture previste nei DPI della RER e pertanto, non assoggettate ad aiuto, su tali produzioni si osserveranno le norme di condizionalità ed ulteriori eventuali regole per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari come indicato nell'allegato 4 della citata DGR 1787/2015;
  • nel caso invece dovessero entrare in rotazione colture previste nell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1308/2013, ma per le quali le aziende agricole non hanno vincolo di adesione, oppure non sono oggetto del riconoscimento ottenuto dall'O.p., ugualmente si osserveranno le norme di condizionalità ed ulteriori eventuali regole per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari come indicato nell'allegato 4 della citata DGR 1787/2015;
  • nel caso che l'azienda agricola aderente, receda dall'O.p. prima della conclusione dell'impegno quinquennale, dovrà:
    • terminare l'impegno assunto in altra O.p.;
    • diversamente l'O.p. dovrà restituire gli aiuti sugli anni di impegno già erogati;

2. di stabilire che nell'allegato “ Modalità operative degli impegni a superficie 2016 ”, parte integrante del presente atto, sono definite le modalità per il corretto utilizzo dell'a pplicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta”;

3. di stabilire altresì che qualsiasi modifica alle modalità di utilizzo dell'a pplicativo informatico (SIPAR) indicate nell'allegato parte integrante del presente atto, sarà comunicata con nota del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, nonché tramite pubblicazione sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/servizi/gestione-ocm-ortofrutta/gestione-impegni-programmi-operativi-ocm- ortofrutta;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Organismo Pagatore Regionale – AGREA, alle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni che hanno presentato il PO 2016, approvato con propri atti;

5. di disporre infine che il presente atto venga integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Franco Foschi

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