n.235 del 10.09.2025 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria privata Centro Maria Luigia, Borgo Colonne n. 2, Parma - Rinnovo con variazioni dell'accreditamento istituzionale

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

     Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015, n. 603/2019, n. 620/2024, relativamente alle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 990/2024 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

-   n. 165/2025 “Individuazione del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 22/2019”;

-   n. 279/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

     Viste le proprie determinazioni:

-   n. 20864 del 27/12/2017 con cui è stato confermato l'accreditamento istituzionale già concesso con le proprie determinazioni n. 7202 del 28/05/2014, n. 2188 del 27/02/2015 e n. 7784 del 13/05/2016 alla struttura sanitaria privata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, sita in Strada della Repubblica n. 47, Parma;

-   n. 20863 del 27/12/2017 con cui è stato confermato l'accreditamento istituzionale già concesso con le proprie determinazioni n. 7201 del 28/05/2014, n. 2189 del 27/02/2015 e n. 7785 del 13/05/2016 alla struttura sanitaria privata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2, sita in Borgo Colonne n. 2, Parma;

     Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

     Viste, inoltre:

-   la domanda di rinnovo dell’accreditamento pervenuta il 31/01/2018, presentata dal Legale rappresentante della Società Centro Fisioterapico Maria Luigia S.r.l., con sede legale in Parma, per entrambe le strutture citate:

  • Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, sito in Strada della Repubblica n. 47, Parma;
  • Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2, sito in Borgo Colonne n. 2, Parma;

-   la nota PG/2018/0515656 del 26/07/2018 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione, ora Settore Assistenza Territoriale, di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette alle stesse strutture, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;

-   la propria determinazione n. 25320 del 27/12/2022 di:

  • variazione dell’accreditamento per ampliamento di ulteriori attività, modificazioni strutturali e variazione di denominazione della sede erogativa di Borgo Colonne n. 2, Parma, struttura ora denominata Centro Maria Luigia;
  • trasferimento nella sede di Borgo Colonne n. 2, Parma, di tutte le attività accreditate precedentemente svolte nella sede erogativa di Strada della Repubblica n. 47, Parma, con conseguente cessazione dell’accreditamento per quest’ultima sede erogativa;

     Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

     Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della citata struttura sanitaria privata Centro Maria Luigia, Borgo Colonne n. 2, Parma, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 27/03/2024, trasmessa con Prot. 21/08/2024.0887541.I;

     Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento:

-   è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo con variazioni dell'accreditamento della struttura sanitaria in parola;

     Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni della struttura sanitaria privata Centro Maria Luigia, ubicata in Borgo Colonne n. 2, Parma;

     Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

     Richiamati:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 2376/2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 inerenti al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;

-   la DGR n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata Centro Maria Luigia, Borgo Colonne n. 2, Parma, il rinnovo dell’accreditamento con variazioni, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'accreditamento della struttura di cui trattasi, quale Poliambulatorio, riguarda:

-  le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

  • Allergologia;
  • Cardiologia con Ecocardiografia, Elettrocardiografia da sforzo e dinamica e con esclusione di TILT Test e Cardiologia pediatrica;
  • Chirurgia generale;
  • Dermatologia;
  • Endocrinologia;
  • Gastroenterologia;
  • Medicina fisica e riabilitativa;
  • Medicina interna;
  • Nefrologia;
  • Neurologia, con Laboratorio di Elettromiografia ed esclusione di tutti gli altri Laboratori;
  • Oculistica;
  • Ortopedia e traumatologia;
  • Ostetricia e ginecologia con ecografia ostetrico ginecologica;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Pneumologia;
  • Reumatologia;
  • Urologia;

-  le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio chirurgico:

  • Chirurgia generale;
  • Dermatologia;
  • Oculistica con attività di chirurgia ambulatoriale di cui alla DGR 29/2016;
  • Ortopedia e traumatologia;
  • Ostetricia e ginecologia con ecografia ostetrico ginecologica;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Urologia;

-  Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale polisettoriale ed Ecografia / Ecocolordoppler) con la seguente nota: l’attività radiologica è limitata alle indagini che non richiedono l’utilizzo dell’attrezzatura del telecomandato, così come dichiarato nel catalogo delle prestazioni;

-  Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come previsto dal PIAO regionale 2024-2026;

5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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