n.161 del 22.08.2012 (Parte Seconda)

Approvazione Programma Operativo Municipi

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

Ravvisato che occorre predisporre un Programma Operativo Municipi in cui siano descritti tutti gli interventi urgenti che si intende mettere in atto per consentire lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei comuni che hanno avuto la sede municipale danneggiata e distrutta, tenendo conto delle istanze presentate dai comuni;

Vista la proposta del Programma Operativo Municipi, come di seguito riportato:

Rilevato che il Programma Operativo Municipi contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa dei comuni, impegnati in prima linea nell’attività di assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione post-sisma 2012, per un costo complessivo stimato in € 43.500.000,00;

Atteso che sono previsti interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato per una somma stimata in € 29.200.000,00 costituita da:

- Costruzione edifici municipali temporanei (EMT) per l’importo di € 28.000.000,00;

- Acquisizione in locazione prefabbricati modulari municipali per l’importo di € 1.200.000,00;

Atteso che sono previsti contributi agli enti attuatori pubblici, per gli interventi in precedenza descritti, per una somma stimata in € 14.300.000,00;

Preso atto che al momento non sono ancora individuabili i contributi specifici agli enti attuatori pubblici riferibili ai singoli interventi (per la riparazione degli edifici o per le soluzioni alternative) in quanto i comuni debbono ancora presentare le varie istanze; 

Ravvisata l’opportunità di procedere, nelle more della definizione del budget di spesa per l’anno 2012, alla immediata approvazione del Programma Operativo Municipi al fine di programmare ed eseguire gli interventi necessari a consentire il regolare svolgimento delle attività tecniche ed amministrative dei comuni, assicurando nel contempo la copertura finanziaria dei relativi costi;

Visto l’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti;

Visto l’articolo 1 delDPCM del 4 luglio 2012 relativo all’attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Rilevato che a valere sui fondi dell’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1 del DPCM del 4 luglio 2012 risultano assegnati alla Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2012, 475 milioni di euro;

Ritenuto che anche per la realizzazione dei municipi sia assolutamente necessario per il Commissario Delegato avvalersi delle deroghe previste dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, pubblicata sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, per consentire la realizzazione delle soluzioni alternative ai municipi danneggiati e distrutti entro dicembre 2012;

Valutato che per esigenze di celerità e speditezza di tale fase del procedimento, risulta opportuno avvalersi solamente di alcune delle deroghe previste dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012;

Preso atto che per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, il Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile per l’attuazione del programma relativo ai municipi, sulla base delle specifiche motivazioni, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Visto il documento predisposto, Allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni normative a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione del programma operativo municipi;

Ravvisata l’opportunità di disciplinare le modalità operative attraverso le quali gli enti attuatori pubblici che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C” possano avviare interventi in grado di consentire il riutilizzo, attraverso la riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici destinati a sedi municipali entro il 31 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno utilizzare le indicazioni tecniche ed amministrative già emanate con le ordinanze del Commissario n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012, n. 13 del 25/7/2012 per la riparazione ed il ripristino, con rafforzamento locale degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B”, “C”;

Preso atto che occorre stabilire un termine per la presentazione delle perizie da parte dei comuni per la valutazione di congruità economica degli interventi di riparazione e ripristino dei municipi e per l’assegnazione dei finanziamenti da parte del Commissario che non ecceda il 21 settembre 2012;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuità dell’azione amministrativa dei comuni, come pure numerosi uffici comunali occupano provvisoriamente edifici scolastici che devono essere liberati entro l’avvio del nuovo anno scolastico 2012/2013 sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n.340;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. di approvare il Programma Operativo Municipi costituito dagli interventi di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:

2. di prendere atto che il Programma Operativo Municipi prevede:

a) interventi eseguiti direttamente dal Commissario Delegato per una somma stimata in € 29.200.000,00 costituita da:

- Costruzione edifici municipali temporanei (EMT) per l’importo di € 28.000.000,00;

- Acquisizione in locazione prefabbricati modulari municipali per l’importo di € 1.200.000,00;

b) contributi agli enti attuatori pubblici per una somma di € 14.300.000,00;

3. di rinviare a successivo provvedimento l’esatta individuazione dei contributi agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie);

4. di dare atto che l’importo complessivo di € 43.500.000 trova copertura finanziaria nell’ambito della annualità 2012 dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità, come evidenziato dal Budget predisposto per la finalizzazione delle risorse.

5. di stabilire che per la realizzazione del Programma Operativo Municipi, per esigenze di celerità e speditezza di tale fase del procedimento, risulta opportuno avvalersi solamente di alcune delle deroghe previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, pubblicata sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, per consentire la realizzazione delle soluzioni alternative ai municipi danneggiati e distrutti entro dicembre 2012;

6. di approvare il documento, Allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni normative a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione del Programma Operativo Municipi;

7. di ravvisare l’opportunità di disciplinare le modalità operative attraverso le quali gli enti attuatori pubblici, che hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B” e “C”, possano avviare interventi in grado di consentire il riutilizzo, attraverso la riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici destinati a sedi municipali entro il 31 dicembre 2012;

8. di confermare per la riparazione immediata, con rafforzamento locale, dei municipi danneggiati le indicazioni tecniche ed amministrative già disposte con le ordinanze del Commissario n. 2 del 16/6/2012, n. 4 del 3/7/2012, n. 8 del 10/7/2012, n. 13 del 25/7/2012;

9. di stabilire che il termine per la presentazione delle perizie da parte dei comuni per la valutazione di congruità economica degli interventi di riparazione e ripristino dei municipi e per l’assegnazione dei finanziamenti da parte del Commissario non ecceda il 21 settembre 2012;

10. di rinviare a successiva ordinanza l’approvazione delle disposizioni tecniche ed amministrative e la scadenza per la presentazione delle perizie relative alla riparazione immediata, con rafforzamento locale, dei municipi danneggiati;

11. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 22/8/2012 Il Commissario Delegato

Vasco Errani

ALLEGATO “A”

Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, il Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile per l’attuazione del programma relativo ai municipi, sulla base delle specifiche motivazioni di seguito descritte e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle deroghe alle sotto elencate disposizioni:

a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20 in quanto si prevede l’utilizzo di forme alternative alle gare pubbliche (in realtà per l’attuazione del programma municipi si attuano procedure aperte o negoziate), norme per le varianti e per le variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale. In linea di principio generale si ritiene opportuno avvalersi di tali indicazioni;

b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119 in quanto, anche in questo caso, trattasi di possibili deroghe alle procedure di evidenza pubblica sia nel caso di spesa che di entrate e che consentono il ricorso alla “licitazione privata” ed alla “trattativa privata” che possono essere utili per lo svolgimento delle gare per la realizzazione dei municipi;

c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente agli articoli di seguito riportati:

- 6, 7, 8, 9, in materia di funzioni di controllo dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

- 11, relativo alle procedure amministrative da semplificare vista la struttura del Commissario Delegato;

- 12, inerente i controlli interni specificando che comunque le aggiudicazioni provvisorie, definitive etc. sono approvate con Decreto del Commissario;

- 13, in merito al diritto di accesso che risulta difficile esperire, visti i limitatissimi tempi a disposizione e la ridotta struttura amministrativa del Commissario;

- 14, relativi ai contratti misti tenendo conto che l’acquisizione in locazione dei PMM prevede anche la realizzazione di opere di urbanizzazione;

- 29, inerente il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici;

- 37, relativo alla composizione dei raggruppamenti temporanei di impresa e i limiti di ogni impresa ad eseguire le prestazioni;

- 38, comma 3, con specifico riferimento alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di offerta, poiché:

.

  • eventuali notizie afferenti la sfera penale con riferimento ai titolari di cariche e poteri in capo alle ditte offerenti risulterebbero altresì dall’accesso mediante collegamento telematico diretto, presso le Annotazioni Riservate dell’Autorità per i Contratti Pubblici, verifiche da effettuarsi a cura della Commissione di gara in sede di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta;
  • eventuali pendenze in essere presso l’Agenzia delle Entrate saranno accertate in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti;

- 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, in ordine al sistema di qualificazione ad eseguire contratti pubblici;

- 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, che disciplinano le modalità per procedere agli affidamenti dei contratti (bandi, procedure aperte, trattative private, offerte etc:) che risulta utile applicare per pervenire in tempi molto ristretti alle aggiudicazioni;

In particolare si intende avvalersi precisamente delle deroghe all’articolo 79 per le motivazioni di seguito indicate:

.

  • art. 79, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 - comunicazione di esclusione ad ogni candidato, poiché si provvederà a pubblicare le risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso l’Agenzia Intercent - ER, con relativi punteggi assegnati e motivazioni riferite alle cause di esclusione;
  • art. 79, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 - comunicazione di avvenuta aggiudicazione ad ogni offerente una offerta valida, poiché si provvederà a pubblicare le risultanze degli atti di gara sul profilo del committente presso l’Agenzia Intercent - ER, con relativi punteggi assegnati;

- 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, riguardano le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione e l’approvazione dei progetti in quanto sono indispensabili per conseguire quella necessaria riduzione dei tempi per addivenire alle aggiudicazioni provvisorie in tempi molto ristretti. In tali articoli è compresa anche la verifica preventiva delle presenze archeologiche che si intende derogare in quanto tutti i luoghi segnalati dai comuni per la realizzazione delle strutture provvisorie da adibire a municipi non sono sottoposti al vincolo diretto nè indiretto;

- 113, relativo alle cauzioni;

- 114, disciplina le varianti a cui si potrebbe ricorrere per consentire la conclusione rapida dei lavori;

- 118, con specifico riferimento all’autorizzazione al subappalto, precisando che le Ditte offerenti saranno tenute in sede di istanza ad elencare le lavorazioni e le ditte alle quali avrebbero inteso subappaltare le stesse e pertanto si ritiene di poter derogare all’esplicita autorizzazione, introducendo l’obbligatorietà della presentazione delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti generali ed economico-finanziari riferiti ai singoli subappaltatori indicati, di norma, in sede di offerta e di istituire il meccanismo del silenzio-assenso trascorsi tre giorni dalla approvazione degli atti di gara;

- 120, relativo alle modalità procedimentali per il collaudo, che verrà in ogni caso effettuato;

- 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, relativi alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia europea derogando alle procedure pubblicistiche necessarie per il rispetto dei tempi limitati a disposizione;

- 132, relativo alle varianti in corso d’opera che potrebbero essere impiegate per consentire la sollecita fine dei lavori;

- 133, relativo ai termini di adempimento, penali etc;

- 240, 241, 242, 243, in materia di composizione del contenzioso anche se hanno poca rilevanza in quanto sono strumenti per accelerare la definizione dello stesso contenzioso;

- Verranno derogate anche le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa alle norme del D.Lgs. 163/2006;

- Nonostante la DCM del 15 giugno 2012 consente di derogare anche ad altri articoli, riferiti ai controlli da eseguire, si rappresenta che per quanto riguarda le norme relative a:

- articolo 10, si procederà in ogni caso alla nomina del RUP;

- articolo 119, si procederà in ogni caso alla nomina del direttore dell’esecuzione contrattuale;

- articolo 130, non si intende derogare alla direzione dei lavori che verrà affidata come il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- articolo 141, relativo al collaudo che sarà eseguito;

d) legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli:

- 2-bis, per evitare conseguenze a carico dell’Amm.ne per ritardo nella conclusione del procedimento vista la particolare emergenza sismica e la ridotta struttura del Commissario;

- 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, attinenti la comunicazione di avvio del procedimento per evidenti esigenze di celerità e snellezza nella conclusione del procedimento;

- 16, 17, relativi ad adempimenti relativi al procedimento;

- 19, relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in quanto gli interventi per la gestione dell’emergenza sismica non soggetti a titoli abilitativi edilizi;

- 20, si prevede la deroga anche all’istituto del silenzio assenso che può risultare utile applicare nelle procedure in oggetto;

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies; relativi alle espropriazioni per pubblica utilità in quanto la materia è disciplinata dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese”;

f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, articolo 191 in quanto è consentito di effettuare spese anche senza l’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria rappresentando che le spese trovano comunque copertura con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 e secondo quanto stabilito con l’ordinanza specifica;

g) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 anche se nella fattispecie viene applicata la normativa prevista dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese”;

h) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente agli articoli:

- 146, 147, 148, 152 e 159 relativi alle autorizzazioni per interventi su immobili o aree di interesse paesaggistico, per opere che devono essere svolte da Amm.ni Statali (Commissario Delegato) secondo la procedura già concordata con la Direzione Regionale del MIBAC;

Non si procederà invece all’applicazione della deroga per i sotto elencati articoli:

- 21, 22, 24, 25, 26, sono relativi alla disciplina degli interventi su beni culturali vincolati soggetti all’autorizzazione ministeriale, fattispecie non prevista nel programma nuovi municipi in quanto non siamo in presenza di beni esistenti vincolati;

- 95, 96, 97, 98, 99, 100, sono relativi a procedure di esproprio di beni culturali e dichiarazione “pubblica utilità” fattispecie non interessante per il programma in oggetto;

i) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente ai seguenti articoli:

- 6, 7, 9, 10, 12, 18 relativi alla procedura di VAS sui piani e programmi in quanto ai sensi dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” i progetti approvati costituiscono variante agli strumenti urbanistici;

- 23, 25, 26, 28, 29, relativi alla procedura di VIA in quanto ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese”;

- 33, 35, relativi agli oneri per l’applicazione del presente decreto e le disposizioni transitorie e finali;

- 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, relativi alle competenze in materia ambientale attribuite a tutti i diversi livelli istituzionali che potrebbero esprimersi in ordine agli insediamenti municipali previsti per ovvie ragioni temporali ed anche perché non si è, di norma, in presenza di vincoli idro-geologici;

- 76, 77, 78, contengono deroghe e specifiche qualità ambientali che i limitati tempi a disposizione non consentono di valutare nella loro portata;

- 124, 125, 126, 127, relativi alle autorizzazioni agli scarichi di cui ci si intende avvalere per i ristretti tempi a disposizione per mettere in esercizio i municipi;

- 186, relativo alle disposizioni di utilizzo delle terre e rocce di scavo che potrebbe essere applicato in particolari fattispecie per accelerare le lavorazioni di sistemazione dei piazzali e delle urbanizzazioni;

In questo procedimento non si intende fare ricorso alla deroga per i seguenti articoli:

- 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, che riguardano la disciplina degli scarichi che si intende rispettare;

- 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, comma 1 e 266 sono tutti articoli relativi alla gestione dei rifiuti, bonifica siti contaminati etc. in quanto il programma prevede solamente nuove soluzioni alternative ai municipi danneggiati o distrutti;

l) decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21 relativi alla disciplina degli stanziamenti di bilancio, alle comunicazioni da effettuare, agli oggetti di spesa per ciascun capitolo, al pagamento delle spese, alla gestione della contabilità speciale, limitatamente agli aspetti procedurali mentre verrà comunque assicurata la verifica che i programmi approvati siano finanziati con le risorse disponibili. Nella fattispecie il programma municipi trova copertura con le risorse del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 e secondo quanto stabilito con l’ordinanza specifica;

m) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 limitatamente agli articoli:

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 relativi alla richiesta del permesso di costruire e DIA (SCIA) ed interventi correlati in quanto i ristretti tempi non consentono di poter esperire tale procedura, peraltro sostituita dall’applicazione dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012 con cui si procede all’approvazione della localizzazione degli interventi;

- 24, 25, relativi al certificato di agibilità che in assenza del permesso di costruire si avrebbe difficoltà a rilasciare e pertanto si intende avvalersi anche di questa deroga;

- 30, relativo alla lottizzazione abusiva anche se gli interventi risultano eseguiti applicando l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012;

- 31, 32, relativi alle variazioni essenziali che, anche in questo caso in assenza del titolo abilitativo, risulta difficile applicare e pertanto si applica la deroga conseguente;

- 62, relativo al certificato regionale per la licenza d’uso per gli edifici in c.a. ed i certificati di agibilità confermando la deroga già in precedenza prevista;

- 65, relativo alle dichiarazioni relative alla denuncia dei lavori ed a struttura ultimata per ragioni temporali;

- 93 e 94 relativi alla presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica che peraltro sono sospesi fino al 31 dicembre 2012 anche dal Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012;

In questo procedimento non si intende fare ricorso alla deroga per l’articolo 67, sul collaudo statico che verrà eseguito per tutti gli edifici municipali temporanei (EMT);

n) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 relativi al regime delle certificazioni ed alla loro acquisizione di cui ci si intende avvalere per le numerose incombenze a carico della struttura del commissario delegato;

o) legge 5 novembre 1971, n. 1086, limitatamente agli articoli 4, 6 sul deposito del progetto di cui ci si intende avvalere per tutte le ragioni relative ai tempi di attuazione più volte richiamate in precedenza. Non si intende derogare invece all’articolo 7 per quanto riguarda i collaudi statici;

p) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, articolo 16-bis comma 10 relativo all’acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti per le ragioni organizzative legate alla struttura del Commissario più volte richiamate;

q) legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20, articoli 5, 23, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinques, 36-sexies, 36 septies, 36-octies, 37, 38, 39, 40, 41, 44 ed articoli A7, A8, A9, A15, A19 e A21 del relativo Allegato, relativi alle norme che regolano la pianificazione territoriale e comunale, la localizzazione ed approvazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale e comunale, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle prescrizioni che riguardano i centri storici tenendo conto che per quanto attiene la realizzazione dei nuovi municipi si procederà ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012;

r) articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19 recante norme sulla vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico in ordine alle procedure al rapporto con il titolo abilitativo edilizio, all’autorizzazione sismica che per tutte le considerazioni già espresse in precedenza si intende avvalersi delle deroghe;

s) articolo 3, e Titoli III e IV della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 di cui si prevede la deroga in quanto per il procedimento di cui all’oggetto verranno applicate le disposizioni dell’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012.

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