n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)
Criteri di funzionamento del Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della Legge regionale 24/01
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche che ha istituito e disciplinato il Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- legge 27 febbraio 1989, n. 62 “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
- La circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/06/1989 che contiene disposizioni attuative per la gestione del Fondo nazionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 contenente "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- La Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e in particolare l’art. 56, così come modificato dalla legge regionale 13 dicembre 2013 n. 24, che ha istituito il Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
Ritenuto di disciplinare il funzionamento del fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 della legge regionale n. 24/2001, così come modificato dalla Legge regionale 24/013, prevedendo in particolare:
- criteri di formazione delle graduatorie comunali che tengano conto della situazione economica del nucleo famigliare di cui l’invalido fa parte;
- che per quanto non previsto dal presente atto deliberativo si deve fare riferimento alle norme in materia di concessione dei contributi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 alla legge 27 febbraio 1989, n. 62, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/6/1989 e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1377 del 20 settembre 2010, così come rettificata dalla 1950/10, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 1642 del 14/11/2011;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss. mm.;
Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) con prot. PG/2014/39019 del 11/0'2/2014, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto regionale e dell’art. 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, contenente i criteri per il funzionamento del Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, così come modificato dalla legge regionale 13 dicembre 2013 n. 24;
2. di stabilire che per quanto non previsto dall’allegato A) per la gestione del Fondo regionale di cui all’art. 56 della legge regionale 24/01 si deve fare riferimento alle disposizioni in materia di concessione dei contributi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, alla legge 27 febbraio 1989, n. 62, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/6/1989 e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Allegato A)
Criteri di funzionamento del Fondo regionale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 56 della Legge regionale 24/01
Finalità
I contributi sono concessi per finanziare interventi edilizi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989.
Risorse
Confluiscono sul fondo risorse regionali.
Raccordo con la Legge 13/89
Per quanto non contenuto nel presente atto deliberativo, si rimanda alle norme di cui alla Legge 13/1989, alla Legge 62/89, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 22/6/1989, al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 236/89.
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)
L’ISEE da considerare ai fini del presente atto è quello del nucleo famigliare di cui l’invalido fa parte.
Graduatoria
Le graduatorie comunali sono formate dando precedenza agli invalidi “totali”.
Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.
All’interno delle due categorie di invalidi (“totali” e “parziali”) le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente).
Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.
Ai fini della formazione della graduatoria:
- nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi: si tiene conto del valore ISEE più basso;
- si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo familiare di cui l’invalido richiedente fa parte nel caso di:
a) opere da realizzarsi su parti comuni di un edificio;
b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull’invalido;
c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall’invalido.
Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi. Rimane ferma la precedenza delle domande presentate da invalidi “totali”, anche se presentate nell'anno successivo.
Per la definizione di invalidità “totale” e “parziale” si rimanda all’art. 11 della Legge 13/89 e alla circolare ministeriale del 22/6/1989.
Gli invalidi che hanno già presentato in Comune la domanda per il fondo di cui alla Legge 13/89 entro il 1/3/2014 non possono fare domanda anche per il fondo regionale di cui alla presente delibera, qualora si tratti del medesimo intervento edilizio.
Contributo
In caso di concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la realizzazione della stessa opera, all’importo del contributo regionale deve essere detratto l’importo degli altri contributi fino a concorrenza del contributo regionale.
Assegnazione fondi L. 13/89 e fondo regionale
Con successivo atto della Giunta verranno definiti i criteri di riparto del fondo regionale agli invalidi presenti in graduatoria.
In caso di presenza sia di un finanziamento statale per le graduatorie comunali di cui alla Legge 13/89 sia di un finanziamento regionale per le graduatorie comunali di cui alla presente delibera, il Comune procederà ad assegnare prima i fondi statali e successivamente i fondi regionali.
Economie
Le economie realizzate a qualsiasi titolo sono trattenute dai Comuni e sono considerate come anticipo degli eventuali fondi futuri da assegnare.
Controlli sulle autocertificazioni
Deve essere sottoposto a controllo da parte del Comune almeno il 5% delle autocertificazioni presentate ogni anno. Tale valore è arrotondato all’unità superiore.
Decorrenza
L’efficacia delle disposizioni del presente atto decorre a partire dal 2/3/2014.