n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Accoglienza diurna e reinserimento, Reggio Emilia, gestita dall'ente Centro di Solidarietà di Reggio Emilia

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della citata deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione n. 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

Richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. n. 4/2008, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 21 maggio 2013 recante “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6554 del 9 giugno 2008 con la quale è stato concesso l’accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Accoglienza diurna e reinserimento”, ubicata in Via Urceo detto Codro n.1/1, Reggio Emilia, per una ricettività complessiva di 12 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali nella tipologia terapeutico-riabilitativa, gestita dall’ente “Centro di Solidarietà di Reggio Emilia” con sede legale in Reggio Emilia;

Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 8727 del 14 luglio 2011 con la quale si è preso atto che la struttura “Accoglienza diurna e reinserimento” ha ridotto il numero di posti autorizzati e che il nuovo assetto della struttura accreditata è di 8 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali, mantenendo inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione n. 6554/2008;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 7 dicembre 2011, e protocollata con n. PG/2011/0299505 del 12 dicembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “Centro di Solidarietà di Reggio Emilia” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Accoglienza diurna e reinserimento” concesso con la citata determinazione n. 6554/2008 per l’assetto di posti modificato dalla citata determinazione n. 8727/2011;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente e aggiornato al nuovo assetto di posti letto;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 2 aprile 2012;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2012/0006876 del 4 giugno 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;

 Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato

determina: 

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Accoglienza diurna e reinserimento”, ubicata in Via Urceo detto Codro n. 1/1, Reggio Emilia, per una ricettività complessiva di 8 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali nella tipologia terapeutico-riabilitativa, gestita dall’ente “Centro di Solidarietà di Reggio Emilia” con sede legale in Reggio Emilia, Via Urceo detto Codro n. 1/1;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 9 giugno 2012, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e che non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività;

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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