n.130 del 16.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori dei comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti per la gestione dei parchi e la biodiversità

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • la Legge n 352 del 23 agosto 1993 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” che stabilisce all'art. 1 che le Regioni devono provvedere a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei;
  • la Legge Regionale n. 6 del 2 aprile 1996, attuativa della Legge 352/1993, avente per oggetto "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n. 352 del 23 agosto 1993";
  • la Circolare dell'Assessore regionale al Territorio Programmazione e Ambiente prot. n. 20653 del 29/7/1996 avente per oggetto “L.R. 2/4/1996, n. 6. Precisazioni in merito alla raccolta in deroga dei funghi epigei spontanei per iniziative scientifiche”;
  • la Legge Regionale n. 15 dell'11 novembre 2011 “Modifica alla Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352) con la quale si sono apportate modifiche alla L.R. n. 6 del 2 aprile 1996 relativamente alla “Autorizzazione alla raccolta” (articolo 4), alle “Agevolazioni” (articolo 10), alla “Vendita di funghi freschi spontanei” (articolo 15), alla “Vendita di funghi coltivati” (articolo 16), alla “Certificazione sanitaria” (articolo 17), ai “Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati” (articolo 18) e ai “Compiti di prevenzione e controllo” (articolo 22);
  • la Delibera di Giunta regionale 2033 del 28 dicembre 2012 riportante le modalità di riconoscimento dell'idoneità dei soggetti che effettuano la vendita di funghi freschi spontanei e di funghi porcini secchi sfusi ai sensi dell'art. 15 della L.R. 6/96 e ss.mm.ii.
  • la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che:
    • all'art. 18, comma 5 attribuisce agli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in relazione al territorio delle aree protette, le funzioni disciplinate dalla Legge Regionale n. 6 del 1996 e per il restante territorio ai Comuni e alle loro Unioni, ad esclusione delle funzioni riservate alla competenza della Regione fra le quali si individuano quelle indicate all'articolo 8 della Legge n. 352 del 1993;
    • all'art. 8 comma 6 specifica che nei casi in cui la legge attribuisca funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime, fatto salvo i Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate (articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9);
  • la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” all’articolo 38 “Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015” si provvede a modificare il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 riconducendo alla Regione Emilia-Romagna l’esercizio di rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei, per i Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che, nella sua attività deliberativa, elencherà anche i Comuni interessati da tale attività.

Assunto che:

  • per il principio di semplificazione amministrativa si rende necessario regolamentare in maniera diversa da quella attuale il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei in tutti quei Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna nei quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 della Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”;
  • tale modalità consente ai raccoglitori di potere esercitare la raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio di più Comuni con una unica autorizzazione;
  • a seguito della emanazione della sopra citata L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 si rende possibile effettuare quanto sopra riconducendo alla regione il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei nei territori di pianura nei quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 della Legge Regionale sopracitata;
  • per dare attuazione alle previsioni contenute all’art. 38 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” si rende necessario fissare:
    • l’elenco dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, così come stabilito all’art. 38 della Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”;
    • le disposizioni regolamentari per disciplinare la raccolta nei territori dei Comuni interessati;

Visto:

  • le disposizioni regolamentari per la raccolta di funghi epigei spontanei nei territori dei Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna per i quali ricorrono le condizioni previste all’art. 38 della Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” allegate alla presente deliberazione con la lettera A, per diventarne parte integrante e sostanziale;
  • l’elenco dei Comuni nei quali ricorrono le condizioni previste all’art. 38 della Legge Regionale la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”, allegato alla presente deliberazione con la lettera B, per diventarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Visto:

  • il Decreto Legislativo 14/3/2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
  • la deliberazione della Giunta regionale n.93 del 29/1/2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’Anagrafe per la stazione appaltante”;
  • n. 1107 dell’11/7/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 1681 del 17/10/2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015”;
  • n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 38 “Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015” della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018 ”Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993” e ss.mm.ii.;

2. di approvare le disposizioni regolamentari per la raccolta di funghi epigei spontanei nei territori dei Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna per i quali ricorrono le condizioni previste all’art. 38 della Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” allegate alla presente deliberazione con la lettera A per diventarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare l’elenco dei Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna per i quali ricorrono le condizioni previste all’art. 38 della Legge Regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”, allegato alla presente deliberazione con la lettera B per diventarne parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire in 10,00 euro il costo dell’autorizzazione semestrale per la raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori dei Comuni di cui all’allegato B alla presente deliberazione, quale rimborso per le spese amministrative che si prevede di sostenere nel corso del corrente anno 2018;

5. di stabilire che il pagamento dell’autorizzazione alla raccolta venga effettuato attraverso il versamento in un apposito conto corrente postale intestato alla Regione Emilia-Romagna;

6. di dare mandato al responsabile del Servizio competente di disporre annualmente:

  • il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare, così come previsto dal comma 5, art. 4 della Legge regionale 2 aprile 1966, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993”;
  • l’elenco dei Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna per i quali ricorrono le condizioni previste all’art. 38 della Legge Regionale la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”;

7. di trasmettere copia conforme del presente atto:

  • ai Comuni e alle loro Unioni dei territori di pianura dell’Emilia-Romagna;
  • al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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application/pdf Allegato B - 8.0 KB

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