n.208 del 25.07.2013 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 2 - Cartografia regionale.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia Esercizio 2013: euro 280.000,00.».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 4 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico.

1. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzato, per l'annualità 2013, l'ulteriore importo di euro 500.000,00 stanziato sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche.

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica Esercizio 2013: euro 800.000,00.».

Note all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 14.900.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.».

2) il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione, citato al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 5 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21(Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.»

3) il testo dell’articolo 14 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che concerne Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,citato al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183. »

4) peril testo dell’articolo 14 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che concerne Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,citato al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, vedi nota 3).

5) il testo dell’articolo 7 del della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28, che concerne Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare,citato al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 7 - Attività.

1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, contributi per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche realizzate in raccordo con analoghe attività promosse a livello nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle esigenze del sistema agro-alimentare della Regione. Si considerano compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;

b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati della ricerca;

c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito dei programmi specifici;

d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.

2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore agroalimentare biologico.

3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi internazionali.».

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 8 - Digitalizzazione sale cinematografiche.

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2013 per complessivi euro 1.000.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’art. 8 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 8 - Digitalizzazione sale cinematografiche.

(omissis)

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 a valere sui capitoli 23016 e 23018 afferenti all'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 10 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.».

Note all’art. 9

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico.

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.».

Comma 2

2) per il testo del comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, vedi nota 1).

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 14 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa.

(omissis)

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.050.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.».

Nota all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 18 - Pianificazione ambientale.

1. Per l'attuazione dei piani regionali sulle principali matrici ambientali, ai sensi degli articoli 114, 121 e 126 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Pianificazione ambientale, è disposta per l'esercizio 2013 una autorizzazione di spesa pari a euro 130.000,00.».

Note all’art. 14

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 19 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.».

Comma 2

1) per il testo del comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, vedi nota 1).

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 20 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 20 - Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del SSR, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2013, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi euro 49.300.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa, afferenti alle rispettive unità previsionali di base:

a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000 euro 4.400.000,00

b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000 euro 25.600.000,00

c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000 euro 17.500.000,00

d) Cap. 52302 "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.3.19030 euro 1.800.000,00.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 22 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, è il seguente:

«Art. 22 - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.».

Nota all’art. 18

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 49 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013, è il seguente:

«Art. 49 - Riordino delle partecipazioni societarie regionali.

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli eventuali interventi di modificazione degli assetti societari necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati dalla Regione. ».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 31 - Trasferimento all'esercizio 2013 delle autorizzazioni di spesa relative al 2012 finanziate con mezzi regionali.

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:

Progr.

Capitolo

U.P.B.

euro

1)

2698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2)

2701

1.2.3.3.4420

297.500,00

3)

2708

1.2.3.3.4420

200.075,35

4)

2722

1.2.3.3.4420

10.000,00

5)

2775

1.2.3.3.4420

2.422.786,68

6)

2800

1.2.3.3.4422

237.620,00

7)

2802

1.2.3.3.4422

213.500,00

8)

3451

1.2.2.3.3100

600.000,00

9)

3453

1.2.2.3.3100

91.000,00

10)

3455

1.2.2.3.3100

5.653.735,68

11)

3850

1.2.3.3.4440

20.000,00

12)

3861

1.2.3.3.4440

57.697,50

13)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

14)

4348

1.2.1.3.1600

250.000,00

15)

16332

1.3.1.3.6300

1.207.941,77

16)

16400

1.3.1.3.6300

1.903.416,05

17)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

18)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

19)

22258

1.3.2.3.8270

9.729.426,58

20)

23028

1.3.2.3.8300

18.167.367,48

21)

23752

1.3.2.3.8368

10.307.659,00

22)

23754

1.3.2.3.8368

5.065.341,00

23)

25525

1.3.3.3.10010

1.573.271,26

24)

25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

25)

30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

26)

30640

1.4.1.3.12630

4.745.584,89

27)

30646

1.4.1.3.12630

200.000,00

28)

30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

29)

31110

1.4.1.3.12650

17.587.608,00

30)

31116

1.4.1.3.12650

2.605.212,03

31)

32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

32)

32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

33)

32097

1.4.1.3.12735

5.001.044,88

34)

35305

1.4.2.3.14000

1.336.241,64

35)

35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

36)

36186

1.4.2.3.14062

841,00

37)

36188

1.4.2.3.14062

148.732,05

38)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

39)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

40)

37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

41)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

42)

37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

43)

37378

1.4.2.3.14223

592.525,00

44)

37385

1.4.2.3.14223

2.370.428,76

45)

37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

46)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

47)

37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

48)

37436

1.4.2.3.14223

594.183,11

49)

38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

50)

38030

1.4.2.3.14300

975.597,52

51)

38090

1.4.2.3.14305

2.018.904,24

52)

39050

1.4.2.3.14500

1.165.382,04

53)

39220

1.4.2.3.14500

5.282.064,04

54)

39360

1.4.2.3.14555

1.138.186,73

55)

39362

1.4.2.3.14555

80.000,00

56)

41250

1.4.3.3.15800

427.620,52

57)

41360

1.4.3.3.15800

3.133.199,25

58)

41570

1.4.3.3.15800

282.000,00

59)

41900

1.4.3.3.15820

251.402,56

60)

41997

1.4.3.3.15820

2.050.617,49

61)

43027

1.4.3.3.16000

732.715,97

62)

43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

63)

43270

1.4.3.3.16010

12.615.683,74

64)

43282

1.4.3.3.16010

350.200,00

65)

43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

66)

45175

1.4.3.3.16200

4.430.906,38

67)

45177

1.4.3.3.16200

1.661.727,00

68)

45184

1.4.3.3.16200

9.000.000,14

69)

45186

1.4.3.3.16200

4.660.000,00

70)

45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

71)

46115

1.4.3.3.16600

1.000.000,00

72)

46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

73)

47114

1.4.4.3.17400

1.009.034,28

74)

48050

1.4.4.3.17450

1.357.330,19

75)

57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

76)

57200

1.5.2.3.21000

13.191.090,88

77)

65707

1.5.1.3.19050

33.446,41

78)

65717

1.5.1.3.19050

258.228,45

79)

65721

1.5.1.3.19050

2.690.486,84

80)

65770

1.5.1.3.19070

93.603.121,75

81)

68321

1.5.2.3.21060

2.835.937,95

82)

70545

1.6.5.3.27500

513,64

83)

70678

1.6.5.3.27500

2.800.574,63

84)

70715

1.6.5.3.27520

1.210.250,00

85)

70718

1.6.5.3.27520

7.751.122,21

86)

71566

1.6.5.3.27537

1.445.176,26

87)

71572

1.6.5.3.27540

2.294.126,17

88)

73060

1.6.2.3.23500

1.531.827,26

89)

73135

1.6.3.3.24510

117.376,41

90)

73140

1.6.3.3.24510

1.519.343,88

91)

78410

1.4.2.3.14384

1.800,00

92)

78458

1.4.2.3.14384

143.000,99

93)

78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

94)

78476

1.4.2.3.14384

31.931,16

95)

78705

1.6.6.3.28500

3.327.359,95

96)

78707

1.6.6.3.28500

1.150.000,00.

.».

Note all’art. 20

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17, che concerne Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste A.R.F., ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Ripartizione delle funzioni.

1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli enti per la gestione dei parchi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), dalla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole) e dalla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi..»

2) il testo dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 8 - Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.».

3) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è il seguente:

«Art. 9 - Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.

3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell' articolo 8.

4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).».

Comma 2

4) peril testo dell’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, vedi nota 2).

5) peril testo dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, vedi nota 3).

6) per il testo del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993, che concerne Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste A.R.F., vedi nota 1).

Nota all’art. 21

Comma 1

1) il testo del comma 2-bis dell’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Fondo per i danni

(omissis)

2-bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l’indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.».

Nota all’art. 22

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, che concerne Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4 - Gruppo di valutazione tecnica.

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli III e IV è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da esperti, fino a un massimo di cinque, nelle materie oggetto del programma di cui all'art. 2.».

Note all’art. 23

Comma 1

1) il testo del comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

(omissis)

9. L’ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l’effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l’ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio.».

2) il testo della lettera f) del comma 2 dell’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, citato al comma 9 dell’articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti

(omissis)

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

(omissis)

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; ».

Comma 2

3) il testo del comma 5 dell’articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 ter - Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari

(omissis)

5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di dieci anni, di cui all'articolo 13, comma 10, è ridotto di tre anni.».

Comma 3

4) il testo del comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio

(omissis)

6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base al presente comma.».

Comma 4

5) il testo del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale è il seguente:

«Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun àmbito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza».

6) il testo dell’articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, citato al comma 1 bis ora introdotto all’art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è il seguente:

«Art. 24 - Funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi.

2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalità per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresì l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.».

Comma 5

7) il testo del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

(omissis)

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative basate sulla convenzione fra enti locali ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

8) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, citato al comma 2 dell’art. 19 come sostituito, è il seguente:

«Art. 25 - Riforma delle Agenzie locali per la mobilità.

1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;».

Comma 6

9) il testo del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 34 - Contributi sugli investimenti.

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto ammortamento mutui;

c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.».

Comma 7

10) il testo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 34 - Contributi sugli investimenti.

(omissis)

2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.».

Comma 8

11) il testo del comma 4 quater dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario

(omissis)

4-quater. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell’affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all’articolo 18, l’affidamento diretto del servizio di trasporto all’esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:

- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile,

- per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione, previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile;

c-bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.».

Nota all’art. 25

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’art. 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 39 - Disposizioni finali.

(omissis)

3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.».

Nota all’art. 26

Comma 3

1) il testo dell’articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 36 - Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma".

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalità quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I diritti attinenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato. La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi della fondazione, in conformità a quanto stabilito nello statuto della stessa.

3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 è disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di 150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.».

Nota all’art. 27

Comma 1

1) il testo della lettera f bis) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, che concerne Norme a tutela del benessere animale, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore.

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto:

(omissis)

f-bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.».

Note all’art. 28

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 24 - Funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi.».

2) il testo del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, citato al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2008 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

(omissis)

3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari;

e-bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.».

Nota all’art. 29

Comma 1

1) il testo dell’articolo 9 della legge regionale della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Manutenzione straordinaria dell’area invernale Corno alle Scale.

1. Al fine della manutenzione straordinaria dell’area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell’universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell’ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.».

Nota all’art. 30

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell’articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, che concerne Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, è il seguente:

«Art. 40 - Disposizioni finali.

(omissis)

6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell'atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.».

Note all’art. 31

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ora in parte sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro almeno tre tra le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) nonché i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall' articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.».

2) il testo del comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, citato al comma 3 dell’art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 14 -Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. ».

3) il testo delle lettere d), e), g) ed i) del comma 27 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, citato al comma 3 dell’art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

(omissis)

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

(omissis)

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

(omissis)

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;».

4) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, che concerne Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010, citato al comma 3 dell’art. 7 dellla l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Capo provvede all’adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.».

5) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010, che concerne Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010, citato al comma 3 dell’art. 7 dellla l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP.

1. Tutte le domande relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.

2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell’ambito delle attività della Community Network dell’Emilia-Romagna di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabili dall’articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell’ambito dell’apposito portale regionale per le imprese della Regione.

3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive e l’avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.

4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizioni dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l’attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.

5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.

6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l’adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell’espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.

7. La Regione assicura la realizzazione e l’aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.».

Comma 2

6) per il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 1).

7) il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni, citato al comma 3bis dell’art. 7 dellla l.r. n. 21 del 2012 ora introdotto, è il seguente

«Art. 8 - Iniziativa.

(omissis)

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.».

8) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, citato al comma 3bis dell’art. 7 dellla l.r. n. 21 del 2012 ora introdotto, è il seguente

«Art. 21 - Contributi alle forme associative già esistenti.

1. Fino al 31 dicembre 2012, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall' articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge..»

Comma 3

9) il testo del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 19 - Unione di Comuni.

(omissis)

3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.».

Comma 4

10) il testo del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ora in parte sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali.

(omissis)

3. Qualora l'ambito dell'Unione coincida con l'ambito territoriale ottimale, lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio. In tal caso lo statuto prevede:

a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;

b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.».

Comma 5

11) il testo del comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ora soppresso, era il seguente:

«Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni.

(omissis)

3. Le Unioni, ai fini dell'accesso ai contributi, devono altresì gestire per conto dei Comuni che vi sono obbligati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo, tutte le ulteriori funzioni fondamentali comunali, elencate dalla legge statale.».

Comma 6

12) il testo del comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni.

(omissis)

6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di tre anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.».

Note all’art. 32

Comma 1

1) il testo del comma 12 dell’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 8 –Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.».

3) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 8 – Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.».

Comma 3

4) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art.9 – Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.

3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell' articolo 8.

4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).».

Comma 4

5) per il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 2).

6) peril testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 4).

7) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 11 - Piano di successione.

1. Nel caso di cui all'articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attività:

a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione;

b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;

c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;

d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;

e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.

2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana, individua distintamente per le funzioni compiti e attività indicati al comma 1:

a) la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;

b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;

c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;

d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;

e) il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;

f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;

g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.

3. Il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.

4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa altresì al consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina. ».

8) il testo dell’articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 12 - Ultima seduta del Consiglio comunitario.

1. Il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:

a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;

c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo. ».

9) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

« Art. 13 - Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione.

1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell' articolo 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento del rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano successorio.

2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale.

3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.».

10) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 14 - Effetti dell'estinzione.

1. Nel caso di cui all'articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all' articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione della Comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della Comunità medesima.

2. Gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.».

11) il testo dell’articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

« Art. 15 - Assegnazione di risorse e continuità amministrativa.

1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta.

2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9, o il decreto di estinzione nel caso dell' articolo 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

3. Copia del decreto è trasmessa dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

12) il testo dell’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 16 - Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane.

1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.

2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.».

13) il testo dell’articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 17 - Funzioni delle forme associative montane.

1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. Le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.».

14) il testo dell’articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

« Art. 18 - Personale delle Comunità montane.

1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.

3. La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazione sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale, ivi comprese quelle di cui al comma 4.

4. La Regione e i suoi enti strumentali e dipendenti, nonché gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle rispettive programmazioni del fabbisogno di personale, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale.

6. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dell' articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

7. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.»

Comma 8

15) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 2 - Finalità.

1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, realizzata in coerenza con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali previsto nei protocolli d'intesa stipulati dalla Regione, deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale:

(omissis)

d) la tenuta del complessivo sistema finanziario regionale, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per rendere efficiente la gestione del patto di stabilità territoriale, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12(Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna);».

16) per il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 2).

17) peril testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 4).

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