n.215 del 03.07.2024 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione nel Comune di Cesena (FC)", proposto da Centro Recuperi Romagna Inerti Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato progetto “impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione nel Comune di Cesena (FC)”, proposto da Centro Recuperi Romagna Inerti S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. unitamente all’istanza del provvedimento di abilitazione ambientale alle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata una dichiarazione attestante che l’altezza dei cumuli non superi i 3,5 metri di altezza e un elaborato tecnico che riporti tutti gli ulteriori accorgimenti descritti nel progetto presentato atti a contenere le emissioni polverulente;
  2. almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’attività il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la documentazione a firma di un Tecnico Competente in acustica, attestante la realizzazione della mitigazione acustica come descritta e posizionata nello Studio preliminare ambientale;
  3. andrà comunicata ad Arpae la data di avvio dell’attività;
  4. entro 90 giorni dall’avvio dell’attività il proponente dovrà trasmettere ad Arpae la relazione a firma di Tecnico Competente in acustica inerente l’esecuzione di un monitoraggio acustico condotto nelle condizioni più gravose, ovvero di massimo impatto, volto ad accertare i livelli sonori assoluti e differenziali presso tutti e 3 i ricettori interessati; le misurazioni dovranno essere condotte in conformità al DM 16/3/98. Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi immissioni sonore più elevate di quelle attese dovrà essere contestualmente inoltrato un progetto contenente l’indicazione di ulteriori mitigazioni da realizzare per contenere ulteriormente l’inquinamento acustico;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 4, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Centro Recuperi Romagna Inerti S.r.l., al Comune di Cesena, al Comune di Gambettola, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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