n.282 del 11.10.2023 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria". Istituzione della Zona di Rifugio denominata "Cappellone" in territorio di Ferrara ai sensi dell'art. 22

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamate:

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 10 della medesima, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

-               la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

-               la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

-               l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

-               l’art. 5, il quale dispone:

-               al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

-               al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

-               l’art. 22, che nello specifico:

-               al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

-               istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

-               sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

-               ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

-               l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002 che reca le direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle aziende venatorie ed in particolare quanto disposto al paragrafo 1), penultimo capoverso, in base al quale “le Aziende venatorie la cui autorizzazione sia stata revocata, vengono costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/1994 e successive modifiche”;

Atteso che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – Ambiti Bologna e Ferrara, con determinazione dirigenziale n. 18982 dell’11 settembre 2023, ha disposto la decadenza dell’autorizzazione al rinnovo dell’AFV “Cappellone”, sita nei comuni di Jolanda di Savoia e Codigoro (FE), per le motivazioni ivi riportate;

Atteso che, in ottemperanza di quanto previsto al paragrafo 1), penultimo capoverso, della deliberazione n. 969/2002, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – Ambiti Bologna e Ferrara, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie, pesca e acquacoltura prot. 0917926.I dell’11 settembre 2023, ha chiesto l’istituzione di una Zona di Rifugio denominata “Cappellone” in corrispondenza dei confini dell’omonima AFV la cui autorizzazione è stata revocata con la suddetta determinazione dirigenziale n. 18982/2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’istituzione della predetta Zona di Rifugio “Cappellone” così come rappresentata nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per garantire con urgenza ai sensi dell’art. 22 Legge Regionale n. 8/1994 la tutela delle presenze faunistiche di rilievo dell’area, dati il venir meno dell’azienda venatoria e la stagione venatoria 2023/2024 già in corso sul territorio;

Dato atto che con l’istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto, infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

-               il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-               la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"

-               la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

-               n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-               n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

-               n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-               n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1)    di istituire, ai sensi dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 8/1994, la Zona di Rifugio della fauna selvatica ricadente nel territorio di Ferrara denominata “Cappellone”, così come rappresentata nell’Allegato 1 del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2)    di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, il vincolo di protezione della Zona di rifugio di cui al punto 1) ha validità fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

3)    di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi di notifica previste dal citato art. 22, comma 3, della Legge Regionale n. 8/1994, in merito all’istituzione della Zona di Rifugio di cui al precedente punto 1;

4)    di stabilire, inoltre, che, al termine della fase di notifica cui al precedente punto 3, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessate;

5)    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6)    di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

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