n.258 del 01.08.2019 (Parte Prima)

Istituzione, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa e dell'art. 40, comma 1, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, di una commissione assembleare speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna.(Richiesta dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Prodi, Calvano)

L'Assemblea legislativa

Richiamato il comma 1 dell’articolo 40 dello Statuto regionale che stabilisce: “L'Assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale”;

Richiamato il comma 1 dell'articolo 60 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa che stabilisce: “L'Assemblea con deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce commissioni d'inchiesta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 40, comma 1, dello Statuto, determinando la durata e i poteri della commissione in modo da assicurare l'efficacia dei suoi lavori, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo assembleare”;

Precisando inoltre che:

- per la designazione dei componenti della Commissione di inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l’articolo 7 del Regolamento interno;

- per lo svolgimento delle attività delle commissioni di inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dell’attività delle commissioni permanenti;

Rilevato che:

la Regione Emilia-Romagna ha sempre utilizzato molto parcamente lo strumento delle commissioni speciali, anche in considerazione del fatto che i poteri ad esse attribuiti non differiscono in alcuna misura da quelli esercitabili in seno alle Commissioni permanenti, che dunque possono essere idonea sede di approfondimento.

In particolare, solo nel caso della Commissione d’inchiesta del 1987 sulla tragedia Mecnavi del Porto di Ravenna lo strumento è stato utilizzato per approfondire un accadimento specifico con intenti di indagine, mentre in altri due casi, e più specificamente nel 1985-87 e nel 1988-90, le Commissioni speciali deliberate avevano il compito di indagare problematiche di ampio impatto sociale quali la povertà ed il lavoro nero.

Evidenziato che la tutela dei minori è la priorità di questo Ente.

I fatti di Bibbiano, balzati alle cronache per le accuse di manipolazioni psicologiche esercitate su alcuni bambini da operatori che avrebbero dovuto tutelarne il benessere psicologico, materiale e sociale, al fine di agevolare pratiche di affido per finalità che nulla hanno a che fare con la protezione degli stessi, ha destato e desta profondo sconcerto sia per la fragilità dei soggetti coinvolti, sia per la rete di complicità paventata.

Già all’indomani delle prime notizie di cronaca si è concretizzato il rischio che alcune formazioni politiche strumentalizzassero le accuse mosse a fini propagandistici, montando un indegno circo irrispettoso dell’indagine giudiziaria in corso, della dignità dei singoli indagati (non ancora condannati) e delle stesse presunte vittime, e mettendo alla gogna l’intero sistema di organizzazione e gestione dell’affido, da sempre esercitato da operatori di grande correttezza e professionalità nell’interesse esclusivo dei minori.

Reso noto che al fine di garantire che la tutela ed il superiore interesse dei minori non trovi ostacoli in eventuali lacune del sistema, la Giunta regionale, ha istituito l’8 luglio scorso una commissione tecnica per l’individuazione di misure organizzative e procedimentali appropriate nei procedimenti preposti alla tutela e all’eventuale allontanamento dei minori dalle famiglie d’origine, con la prescrizione di inviare alla Giunta una relazione in merito entro il 31.10.2019.

Nel rispetto dell’attività della Magistratura - a cui sola compete l’attività inquirente - e delle distinte competenze di Comuni e Regione – incaricati della tutela diretta dei minori i primi e delle attività di organizzazione e coordinamento la seconda – nonché nella corretta ripartizione fra poteri e funzioni dell’Assemblea e della Giunta, si reputa opportuna una fase di approfondimento del sistema di tutela dei minori in Regione Emilia-Romagna che dovrà restituite all’Assemblea un quadro puntuale della normativa vigente, dei vulnera riscontrati e delle possibili linee di intervento sia del legislatore regionale che da suggerire al legislatore statale.

Per i motivi sopra esposti richiede l’istituzione della Commissione speciale di inchiesta ai sensi dell’articolo 40, comma 1, dello Statuto e dell’articolo 60 del Regolamento interno dell’Assemblea.

La Commissione suddetta dovrà avere ad oggetto il tema della tutela dei minori, in particolare degli affidi in ambito regionale, in particolare:

- servizi sociali anche appaltati a soggetti esterni, quali ad esempio le procedure di affidamento dei servizi; la trasparenza e pubblicità delle procedure di affidamento; gli standard qualitativi; i servizi pubblici connessi agli affidi e i privati con cui interagiscono; l’esternalizzazione dei servizi; i fondi regionali interessati, la loro ripartizione, assegnazione ai servizi territoriali e le modalità di spesa locale;

- metodi seguiti negli affidi di minori e nella presa in carico delle famiglie, quali ad esempio il sistema dei controlli sulle consulenze tecniche d’ufficio affidate a psicologi e pedagogisti, sull’operatività degli assistenti sociali, la delega a terzi dei servizi; la competenza degli operatori sociali;

- il rapporto tra servizi sociali e servizi dell’amministrazione della Giustizia minorile (protocolli da seguire nel rapporto con i minori; la valutazione dei servizi sociali negli affidi);

- il ruolo del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza ed i suoi rapporti con i servizi sociali territoriali, con gli organi della Giustizia minorile e con le forze dell’ordine dedite alle indagini.

Al fine di conoscere genesi, diffusione ed articolazione delle criticità in essere nel sistema regionale e di avere indicazioni rispetto agli strumenti da utilizzare, per porre rimedio con la definizione di un regolamento regionale che contenga precise indicazioni in merito alle attività dei servizi, per correggere le distorsioni in essere e per restituire all’Assemblea una relazione puntuale su tali criticità.

Per la designazione dei componenti della Commissione suddetta e per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno si applica l’articolo 7 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

Per lo svolgimento delle attività della Commissione suddetta, si dovranno applicare in quanto compatibili, le norme relative allo svolgimento dell’attività delle commissioni permanenti dell’Assemblea legislativa.

Il termine massimo ai fini della chiusura dei lavori della Commissione suddetta dovrà essere individuato nella fine della legislatura.

Ai componenti della Commissione non dovranno essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione dovrà, senza oneri ulteriori, avere il supporto degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale.

Con votazione palese attraverso l’uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

presenti n. 44

assenti n. 6

votanti n. 41

favorevoli n. 41

contrari n. 0

astenuti n. 0

d e l i b e r a

 - ai sensi dell’articolo 40, comma 1 dello Statuto regionale e dell’articolo 60 del Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, l’istituzione di una commissione assembleare speciale di inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna, così come specificatamente indicato nelle premesse al presente atto, il cui termine massimo ai fini della chiusura dei lavori dovrà essere individuato nella fine della legislatura;

- per la designazione dei componenti della Commissione di inchiesta e per la determinazione dei voti spettanti si applica l’articolo 7 del Regolamento interno;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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