n.166 del 19.06.2017 (Parte Seconda)

Dichiarazione dello stato di crisi regionale fino al 30 settembre 2017 nel territorio regionale connesso al contesto di criticità idrica

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione al rilievo rispettivamente nazionale, regionale e locale degli stessi ed all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che a partire dall’autunno 2016 ad oggi ha interessato il territorio regionale ha comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali prossimi o inferiori ai minimi storici;

- la situazione all’inizio di giugno 2017, che evidenzia una carenza sostanziale e generalizzata della risorsa idrica nei settori idropotabile ed irriguo, con ricadute anche ambientali, è paragonabile, per quanto attiene al settore occidentale, ai periodi siccitosi degli anni 2002, 2006-2007 e 2012;

- le previsioni meteorologiche a 15 gg confermano la presenza di un campo anticiclonico con previsioni di pioggia molto inferiori alla media del periodo e alte temperature; anche le previsioni stagionali (giugno- luglio e agosto) confermano questa tendenza con precipitazioni cumulate previste inferiori alla norma;

- le condizioni meteo-idrologiche hanno già determinato gravi situazioni di criticità e rappresentano uno scenario particolarmente gravoso già dalle prossime settimane per l’intero territorio regionale;

- anche il sistema irriguo risulta in grande sofferenza ed in particolare emergono criticità legate alle falde ipodermica e freatica, che comportano una ridotta disponibilità immediata per l’apparato radicale delle colture; queste situazioni hanno richiesto un’anticipazione della stagione irrigua, compresa la necessità di irrigazione per la messa a dimora delle colture;

- un’ulteriore criticità è stata determinata delle scarse portate dei corpi idrici superficiali appenninici, principale fonte di approvvigionamento consortile soprattutto per l’areale emiliano. I prelievi idrici, eseguiti nel rispetto del deflusso minimo vitale, sono quindi quasi nulli rispetto alla media del periodo ed assolutamente inferiori alle idroesigenze colturali connesse con l'andamento della stagione;

- la crisi dei corsi d’acqua appenninici riduce al solo Po le possibilità di prelievo ancora attive, ma con l'approssimarsi del periodo di maggiore idroesigenza per l’intero bacino padano, la disponibilità di risorsa è destinata a ridursi con ricadute anche per il settore potabile dipendente da Po;

- la bonifica ha già attivato azioni di razionalizzazione e parzializzazione della risorsa idrica attraverso interventi operativi nonché l’utilizzazione a larga scala di sistemi di consiglio irriguo sulla base colturale, dello stato fenologico, di precipitazione e umidità del suolo e di fattori meteoclimatici; ha inoltre avviato la richiesta di azioni ed interventi urgenti relativi all’attivazione di fonti alternative, quali pozzi consortili di emergenza, potenziamento al servizio di rifornimento con autobotti ed opere di adeguamento degli impianti di sollevamento, in seguito agli abbassamenti dei livelli idrometrici;

- le aree maggiormente colpite e già in situazione di emergenza sono principalmente quelle del Piacentino e del Parmense;

- le dighe a preminente destinazione irrigua di Molato e di Mignano hanno un volume residuo prossimo a non più di un decimo del volume invasabile e comunque devono far fronte alle esigenze idropotabili per l'area di pianura; 

- in particolare, l’invaso di Mignano nel piacentino, in gestione al Consorzio di Bonifica di Piacenza, costituisce un’importantissima fonte di approvvigionamento idrico della Val d’Arda, sia per uso potabile che irriguo; l’acqua viene captata ed avviata all’impianto di potabilizzazione gestito dalla società IRETI S.p.A. e successivamente distribuita ai Comuni di Alseno, Carpaneto, Castell’Arquato, Fiorenzuola, Gropparello, Lugagnano, Vernasca, su una popolazione complessiva di circa 35.000 abitanti; fra i soggetti serviti devono essere tenute in particolare considerazione alcune utenze sensibili, quale l’Ospedale di Fiorenzuola, le strutture di riposo e centri per anziani di Castell’Arquato, Vernasca, Lugagnano, Carpaneto;

Preso atto che, in vista di tale scenario, in data 9 giugno 2017 si è tenuto un apposito incontro convocato dal Direttore Generale “Cura del Territorio e dell’Ambiente” cui hanno partecipato i rappresentanti della Direzione generale “Agricoltura, Caccia e Pesca”, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, del Servizio regionale “Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici”, dell’Associazione nazionale Bonifiche italiane-Emilia-Romagna, del Consorzio di Bonifica di Piacenza, dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, dei Gestori interessati delle reti acquedottistiche, quali IRETI S.p.A., Montagna 2000 e Consorzio di Bonifica di II grado del Canale Emiliano Romagnolo con l’obiettivo di valutare le misure da mettere in campo per far fronte alla grave situazione di criticità prospettata;

Considerate le caratteristiche dell’evento, la sua estensione territoriale e la gravità degli ulteriori effetti attesi, con nota dello scrivente, corredata di dettagliata relazione, è stata richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. n. 225/92 affinché si provveda con mezzi e poteri straordinari per consentire la realizzazione degli interventi urgenti e mitigare le possibili gravi conseguenze sia per le persone che per il contesto socio-economico;

Visto il Regolamento regionale n. 41/2001 recante “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica” ed in particolare l’articolo 30 che disciplina la limitazione o sospensione temporanea dell’esercizio della concessione di acqua pubblica, prevedendo un elenco, anche se non esaustivo, di casi in cui l’esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso;

Ritenuto di dare atto della necessità che gli enti competenti pongano in essere gli interventi necessari a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto, ivi compresa l’attivazione, ove possibile, di fonti alternative di approvvigionamento idrico;

Ritenuto altresì di dare atto che sia nell’ordinaria gestione delle concessioni che a maggior ragione in presenza di pesanti deficit idrici, debba essere privilegiato, in quanto prioritario, l’uso idropotabile, e che si possa a tal fine procedere alla limitazione o sospensione temporanea dell’esercizio dei prelievi per gli usi diversi ed in qualsiasi modo interferenti con l’approvvigionamento destinato al consumo umano, anche in considerazione dei prevedibili effetti critici che, in caso contrario, si avrebbero sulla salute e l’igiene pubblica;

Visto l’articolo 8 della legge regionale n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell’imminenza di un evento naturale che per natura ed estensione richieda una risposta immediata della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale e provvede, per l’attuazione degli interventi necessari, nell’ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti;

Ritenuto, sulla base delle previsioni e delle valutazioni tecniche di cui sopra di dichiarare ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 1/2005 lo stato di crisi per tutto il territorio regionale, nelle more della deliberazione dello stato di emergenza che si auspica venga adottata dal Consiglio dei Ministri ai sensi della citata L. n. 225/1992, come da richiesta sopraindicata;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29/2/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 1107 del 11/7/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 1681 del 17/10/2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 89 del 30/1/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 486 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 con cui è stato conferito fino al 30 giugno 2020 l’incarico di Direttore generale “Cura del territorio e dell’ambiente” al Dott. Paolo Ferrecchi;

- n. 2260/2015 del 28 dicembre 2015 con cui l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, conferito al dott. Maurizio Mainetti con DGR. n. 1080/2012, è stato prorogato sino al 31 luglio 2017;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dichiarare ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 1/2005 fino al 30 settembre 2017 lo stato di crisi in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna per la grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

2. di dare atto della necessità che gli enti competenti pongano in essere gli interventi necessari a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto, ivi compresa l’attivazione, ove possibile, di fonti alternative di approvvigionamento idrico;

3. di dare atto che sia nell’ordinaria gestione delle concessioni che a maggior ragione in presenza di pesanti deficit idrici, debba essere privilegiato, in quanto prioritario, l’uso idropotabile, e che si possa a tal fine procedere alla limitazione o sospensione temporanea dell’esercizio dei prelievi per gli usi diversi ed in qualsiasi modo interferenti con l’approvvigionamento destinato al consumo umano, anche in considerazione dei prevedibili effetti critici che, in caso contrario, si avrebbero sulla salute e l’igiene pubblica;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

5. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato altresì sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “dati ulteriori”, in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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