n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36. Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica, da acque superficiali per uso pescicoltura in Comune di Monchio delle Corti (PR), presentata in data 19/3/2021 da Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

di assentire all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, c.f.02635070341, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0012, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzetti di captazione primaria e secondaria;

- ubicazione del prelievo: Comune di Monchio delle Corti (PR), su terreno di proprietà del demanio, censito al fg. n. 22, mapp.li n. 196 e 259; coordinate UTM RER x: 589.958; y: 4.971.630 e x: 589.981 per il Torrente Cedra di Valditacco y: 4.971.924 per il Torrente Cedrano;

- destinazione della risorsa ad uso pescicoltura;

- portata massima di esercizio pari a l/s 7;

- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 220.752;

di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2030;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 2021-1516 del 30/3/2021 (omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione è valida fino al 31/12/2030;

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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