n.197 del 30.12.2011 (Parte Seconda)
Reg. (CE) n. 1535/2007 e delibera n. 572/2011. Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Concessione e contestuale liquidazione aiuti de minimis alle imprese agricole che hanno presentato domanda come previsto dalla determinazione n. 11924/2011
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di ammettere a contributo le domande di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, presentate entro i termini e secondo le modalità previste con propria determinazione 11924/11, in applicazione del Reg. (CE) 1535/2007 e della deliberazione di Giunta regionale 572/11, riportate nell’elenco di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di non ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, le domande di aiuto riportate nell’elenco di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di concedere e contestualmente liquidare ai beneficiari indicati nell’elenco di cui all’allegato 1 gli importi ivi stabiliti, a titolo di aiuto de minimis ai sensi del Reg (CE) n. 1535/2007, per una somma complessiva di Euro 1.475.828,21;
5) di dare atto che AGREA:
- provvede all’esecuzione dei pagamenti degli aiuti concessi ai beneficiari indicati al punto 2, nonché agli eventuali adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale, utilizzando le risorse destinate all’attuazione dell’intervento, all’uopo trasferite con propria determinazione n. 13954 dell’ 8/11/2011;
- nel caso in cui dalla verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario emerga una situazione di irregolarità contributiva, sospende l’esecuzione del pagamento fino ad avvenuta regolarizzazione per un periodo non superiore a 10 mesi, decorso il quale l’impresa decade dall’aiuto (art. 6, quinto capoverso, del POM);
- provvede, ai fini della rendicontazione delle risorse trasferite, ad inviare specifico tabulato contenente l’elenco dei beneficiari degli aiuti con l’indicazione dell’esatta denominazione dell’impresa e del CUAA, dell’aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento (art. 2, punto 1. della convenzione);
6) di dare atto altresì che la somma residuante dai pagamenti effettuati dovrà essere trasferita alla Regione, come previsto dall’art. 5, punto 3. della convenzione;
7) di rimandare - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto - alle disposizioni contenute nel POM e nella convenzione sottoscritta il 2/11/2011;
8) di pubblicare per estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
9) di trasmettere il presente atto ad AGREA per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Franco Foschi