n.374 del 28.10.2020 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Revamping dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 nel comune di San Cesario sul Panaro (MO)", proposto da MACOGLASS SRL

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/142014 del 2/10/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/636160 del 5/10/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 4/2018, il progetto denominato “Revamping dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/06 nel comune di San Cesario sul Panaro”, presentato da Macoglass S.r.l., dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) si ritiene necessario che la ditta effettui un monitoraggio delle polveri PM10 e il contestuale conteggio delle particelle di vetro aerodisperse con dimensioni <10µm, da eseguirsi presso due ricettori, uno a nord dello stabilimento (Via Verdi/Via Ghiarelle) ed uno a sud (Via Berlinguer), con modalità da definirsi nel corso del successivo iter autorizzativo.

2) Il monitoraggio dovrà essere eseguito per almeno due anni a partire dalla data di esercizio dell’impianto.

3) Tutti gli impianti di macinazione e movimentazione di materiale polverulento dovranno essere dotati di idonei filtri per l’abbattimento delle polveri, conformi ai Criteri Regionali CRIAER; tali impianti, come indicato nella relazione tecnica, dovranno essere inoltre installati all’interno dell’edificio di futura costruzione.

4) Il limite per le polveri da rispettare a camino dovrà essere pari a 7 mg/Nmc sia per E1, che per E2, con frequenza di controllo annuale; per i primi due anni dovrà essere inoltre caratterizzato il materiale particellare al fine di verificare l’effettiva assenza di polveri di vetro, così come dichiarato nella relazione tecnica presentata per lo screening.

5) I camini E1 ed E2 dovranno essere dotati di un sistema di controllo e registrazione in continuo della portata e della concentrazione delle polveri e di un sistema di verifica della pressione differenziale dei filtri a maniche, al fine di verificarne l'efficienza.

6) Nel piazzale nord dove è presente l’impianto di distribuzione del gasolio dovrà essere garantita da parte dell’azienda un livello di pulizia dell’area, per quanto riguarda le polveri, paragonabile a quella di un’area di distribuzione carburanti.

7) Gli impianti tecnologici con i relativi motori e ventole, dovranno essere realizzati all’interno dell’edificio e dotati di apposite pannellature fonoisolanti.

8) I due camini di emissione dovranno essere dotati di appositi silenziatori al fine di garantire un livello di pressione sonora inferiore a 85 dBA ad 1 m dallo sbocco.

La verifica dell’ottemperanza delle suddette prescrizioni compete ad ARPAE.

c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena per la verifica delle diverse prescrizioni;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE, al Comune di San Cesario sul Panaro, all’A.U.S.L. Modena e alla Provincia di Modena;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina