SUPPLEMENTO SPECIALE n. 109 del 24.11.2011

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1 

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge si disciplina, in attuazione dell’articolo 1, comma 44, della legge 26 febbraio 2011, n.10, la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla L:egge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) e le modalità di organizzazione degli enti gestori dei parchi regionali, al fine di valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e di organizzazione delle aree protette emiliano romagnole, preservarne il patrimonio e la biodiversità quale obiettivo primario della gestione, promuovere il rilancio del sistema regionale partendo dagli enti locali per garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini e delle generazioni future, nonché migliorare l’efficacia della gestione e razionalizzarne la spesa. 

2. La presente legge è volta alla semplificazione delle procedure di pianificazione nell’ambito delle aree protette e alla valorizzazione dei parchi locali di interesse sovracomunale; disciplina inoltre i poteri di deroga e le misure di compensazione e integra le disposizioni relative ai siti di Rete natura 2000.

Articolo 2

Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti

1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della rete Natura 2000) sono trasformati in enti di diritto pubblico, intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive. Entro il termine perentorio ed essenziale di 180 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2012, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo.

2. Fino all’insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva competenza, gli organi in carica all’entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l’attuazione delle procedure di trasformazione, per l’ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.

3. Lo statuto è adeguato, su proposta del Consiglio del parco in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli Titolo III della l.r. 17 febbraio 2005, n.6 come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici.

4. All’adeguamento dello statuto provvede l’assemblea consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l’approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione.

5. Divenuto efficace l’adeguamento statutario, l’ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.

6. Entro quindici giorni dall’efficacia dell’adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per l’elezione dei componenti il Consiglio

7. Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1 è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell’assemblea consortile di cui al comma 4 e riprende a decorrere nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.

Articolo 3 

Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette 

1. Qualora i presidenti dei parchi verifichino, previo assenso degli Enti Locali interessati, la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formulano, di concerto tra loro, apposita richiesta alla Giunta regionale.

2. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l’approvazione con apposita deliberazione, l’individuazione del perimetro del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all’art.22 della Legge 6 dicembre 1991, n.334 (Legge quadro sulle aree protette,) avvia l’iniziativa legislativa di modifica finalizzata all’istituzione della nuova area protetta e recante, altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di adozione dello statuto del parco, nonché di insediamento degli organi dell’ente.

Articolo 4 

Miglioramento dell’efficacia della gestione
e razionalizzazione della spesa

1. La Regione, per migliorare l’efficacia della gestione e per razionalizzare la spesa, individua, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di proposte pervenute dagli enti gestori, i criteri per favorire e promuovere l’esercizio in forma associata o convenzionata da parte di più parchi delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché l’educazione ambientale.

2. La Giunta delibera i criteri di cui al comma 1, sentiti gli enti gestori e i rappresentanti degli enti locali.

Articolo 5 

Enti gestori dei parchi regionali

1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.

2. Lo statuto dell’ente determina le forme di organizzazione

Articolo 6

Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello Statuto

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall’organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.

3. L’ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell’assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna

5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca l’ente gestore del parco per l’elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

6. Le modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna 

Articolo 7

Organizzazione degli enti parco

1. Costituiscono organi dell’ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: 

a) le Comunità del Parco

b) il Consiglio di Gestione; 

c) il Presidente;

d) il Revisore dei Conti.

2. Il Presidente, il Consiglio di Gestione e il Revisore dei Conti restano in carica per cinque anni.

3. Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l’incarico al Direttore e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco.

4. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da due a quattro, eletti dalla Comunità del Parco all’interno dei propri componenti,

5. Compete al Consiglio di Gestione, in particolare: 

a) l’approvazione dei regolamenti dell’ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell’ente e l’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l’adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;

f) la definizione di un Piano di accorpamento così come previsto ai sensi degli artt. 3 e 8 comma 6. 

6. Fanno parte della Comunità con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo per quanto previsto al comma 4:

a) Il Legale Rappresentate (o un Amministratore all’uopo delegato) dei Comuni o loro forme Associate sul cui territorio insiste il Parco;

b) Il Legale Rappresentante (o un Amministratore all’uopo delegato) delle Provincie sul cui territorio insiste il Parco;

c) Un rappresentante per ciascuna delle categorie sotto riportate, la cui Associazione di Provenienza sia riconosciuta a livello regionale:

- ambientalista,

- venatoria;

- agricola;

- piscatoria;

- tartuficola;

- commerciale;

- micologica.

7. Spetta alla Comunità del Parco: 

a) l’elezione e la revoca del Presidente del parco;

b) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;

c) l’elezione del Revisore dei Conti;

d) l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente;

f) l’adozione delle modifiche allo Statuto;

g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;

i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;

l) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;

m) l’espressione del parere obbligatorio, quando viene richiesto dalla legge;

n) l’approvazione del Piano di cui al comma 4 lettera f).

8. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione, nonché di quella spettante al Revisore dei Conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.

9. Le cariche di cui al comma 1 sono gratuite, fatti salvi il Presidente ed il Revisore dei Conti per cui è previsto esclusivamente un rimborso spese per gli spostamenti, le trasferte e le spese telefoniche.

10. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

Articolo 8

Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico

1. La Giunta regionale istituisce l’elenco dei Direttori del Parco e individua, previo parere della competente Commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l’iscrizione nell’elenco; il Direttore del Parco è scelto tra gli iscritti. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. Quando l’incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Il Direttore del Parco: 

a) dirige il parco;

b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’ente;

c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;

d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;

e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo Statuto.

4. L’ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo Statuto dell’ente può prevedere la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico.

6. Entro 180 dall’entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale definisce gli standard demografici al di sotto dei quali gli Enti Parco sono tenuti ad associare le funzioni amministrative previste dal presente articolo. A seguito dell’obbligo di associazione il Consiglio presenta alla Comunità un Piano di razionalizzazione che preveda l’individuazione del partner, i servizi da associare e le relative modalità. 

Articolo 9

Partecipazione delle associazioni

1. Lo Statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l’individuazione dei parchi naturali

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali 

1. Tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti contrastanti con questo articolato, sono da intendersi abrogate.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina