n.314 del 02.12.2015 periodico (Parte Seconda)
Approvazione di un Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento, per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso di programma applicativo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso di programma applicativo SAPERE” tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia Autonoma di Trento - per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate - riportato come allegato del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo medesimo provvede il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
3) di stabilire che il Protocollo di collaborazione di cui al punto 1 ha la durata di 36 (trentasei) mesi a far data dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle Amministrazioni contraenti;
4) di pubblicare la deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Protocollo di intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso di programma applicativo tra Regione Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento
Tra
la Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata “Amministrazione concedente”), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 52, codice fiscale n.80062590379 nella persona del Presidente della Giunta regionale, dott. Stefano Bonaccini nato a Modena (MO) il 1 gennaio 1967,
e
la Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata “Amministrazione utilizzatrice”), con sede in Trento, Piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, nella persona del Presidente della Provincia Autonoma, dott Ugo Rossi, nato a Milano (MI) il 29 maggio 1963,
Visti
- l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”;
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, e s.m.i.;
- l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”.
Considerato che
- l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, è impegnato nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e funzionamento delle amministrazioni medesime;
- l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, gestisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili (di seguito “Catalogo”) ai sensi del comma 1 dell’articolo 70 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l’Amministrazione concedente è titolare del programma applicativo denominato “SAPERE” (di seguito “il programma”);
- tale applicativo consiste in un sistema informativo integrato per la gestione della contabilità e delle risorse logistiche, che comprende, tra altre e numerose funzioni, la contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, economico-analitica, il controllo di gestione, la gestione degli approvvigionamenti e la gestione delle immobilizzazioni;
- il sistema informativo SAPERE, in osservanza delle norme vigenti in materia, è stato sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell’Amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico, limitatamente al modulo sviluppato e fatti salvi i diritti di proprietà di terzi della piattaforma su cui l'applicativo insiste;
- stante l’opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre Pubbliche Amministrazioni, l’Amministrazione utilizzatrice ha richiesto all’Amministrazione concedente di prendere visione di detto programma;
- l'Amministrazione utilizzatrice ha espresso, con nota prot. n. PAT/D317/2015/218201 del 23 aprile 2015 all'Amministrazione concedente, valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare detto programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'Amministrazione concedente di poter utilizzare il programma in parola;
- l’Amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta di riuso di detto programma da parte dell’Amministrazione utilizzatrice, comunicandolo con nota PG/2015/ 287077 del 05/05/2015.
Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto
1. L’Amministrazione concedente concede all’Amministrazione utilizzatrice, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma applicativo SAPERE in formato sorgente, completo della relativa documentazione, con le modalità di seguito indicate.
2. Sono fatti salvi i diritti di licenza di S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data processing S.p.A., Codice fiscale e Partita Iva 09417760155, per l’utilizzo della piattaforma ERP SAP, su cui è sviluppato SAPERE.
Art. 2
Consegna ed installazione dei codici
1. Il programma, in formato sorgente e la relativa documentazione – analisi, disegno, manualistica e i codici realizzati per l’implementazione del sistema su piattaforma SAP - sono consegnati all'Amministrazione utilizzatrice in formato elettronico contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
2. L'amministrazione concedente concorda con l’Amministrazione utilizzatrice le modalità di consegna del programma e della relativa documentazione.
3. Il programma verrà installato a cura e spese dell’Amministrazione utilizzatrice.
Art. 3
Titolarità del programma
1. Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà e di utilizzazione del programma rimangono in via esclusiva in capo all’Amministrazione concedente.
2. Eventuali modifiche, personalizzazioni, evoluzioni, effettuate sul programma da parte dell’amministrazione utilizzatrice resteranno di proprietà della medesima.
Art. 4
Diritti di proprietà intellettuale
1. L’Amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.
2. Pertanto l’Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’Amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma.
Art. 5
Responsabilità
1. L’amministrazione utilizzatrice dichiara - in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico - di:
• ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
• ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere necessarie;
• provvedere, all’occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle procedure concorsuali previste nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di cui al DLgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..
2. L’Amministrazione utilizzatrice solleva l’Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che la stessa Amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo di quanto forma oggetto del presente atto.
3. L’Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del programma operati dalla stessa Amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l’Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
Art. 6
Nuove versioni del programma e manutenzione
1. Qualora il programma venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle Amministrazioni contraenti, resta sin d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni - complete della documentazione a corredo (documento di analisi, di progetto) - potranno essere concesse in riuso all’altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.
2. L’Amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del programma. Qualora il programma modificato e/o integrato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità e innovatività, l’Amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.
3. L’amministrazione utilizzatrice, previo consenso dell’amministrazione concedente, potrà, nell’ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d’uso del programma, attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente.
Art. 7
Riservatezza
1. Le Amministrazioni concedente e utilizzatrice si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, anche privati, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
Art. 8
Formazione e sottoscrizione
1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.
Regione Emilia-Romagna
Il Presidente
Stefano Bonaccini
Provincia Autonoma di Trento
Il Presidente
Ugo Rossi