n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del Piano territoriale del Parco Regionale del Delta del Po - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia. Dichiarazione di sintesi e misure in merito al monitoraggio

Si avvisa che con deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 23 aprile 2012 è stato approvato il Piano territoriale del parco regionale del delta del Po - Stazione pineta di Classe e salina di Cervia.

Il piano è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso: il Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ravenna, l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po.

Il parere motivato in merito alla VAS del Piano è stato approvato con determinazione n. 14006/2010 pubblicata nel BUR della Regione Emilia-Romagna n. 176 del 22/12/2010 periodico parte seconda.

Si riportano di seguito la dichiarazione di sintesi e le misure in merito al monitoraggio così come riportate nell’Allegato G alla deliberazione della Giunta regionale 489/12.

Dichiarazione di sintesi e misure in merito al monitoraggio

In relazione al parere motivato relativo al Piano territoriale della Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia del parco regionale del Delta del Po, rilasciato ai sensi del DLgs 152/06, e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità ambientale 14006/10, si formula la seguente dichiarazione di sintesi.

  1. Si condividono i principi enunciati al punto 1 del parere motivato e si invitano tutte le Amministrazioni coinvolte al rispetto di quanto previsto dal Piano ai fini di ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali nel territorio della Stazione del parco.
  2. Si ritiene in generale che, la sottozonizzazione delle Aree contigue, effettuata sulla base delle caratteristiche ambientali e la relativa specifica regolamentazione contenuta nelle norme di attuazione, garantiscano una sufficiente tutela degli habitat e delle specie e una gestione unitaria di tali sottozone. Questo approccio risulta pertanto valido anche per alcune aree di elevato interesse ambientale ricadenti in area contigua. Tuttavia, le scelte di piano formulate dalla Provincia di Ravenna in merito alla perimetrazione e alla zonizzazione sono state in parte rettificate al fine di garantire continuità ad alcune aree con le medesime caratteristiche ambientali e per razionalizzare alcuni confini. Al paragrafo IV “Cartografia di progetto” della deliberazione di approvazione del piano sono sintetizzate le modifiche apportate così riassumibili: alla foce del fiume Savio è stata inclusa una parte di Riserva naturale dello Stato corrispondente alla sinistra idrografica e una porzione di territorio corrispondente alla destra idrografica, classificando quest’ultima come area contigua, sottozona PP.FLU.a; è stato incluso in zona C il tratto di mare antistante i Fiumi Uniti (già sito di Rete natura 2000); è stata inclusa in zona C una parte di Pineta di Milano Marittima prima collocata in area contigua. Una eventuale rivisitazione della perimetrazione e della zonizzazione interna della Stazione potrà essere attuata a seguito degli esiti dell’ampia e articolata serie di azioni di monitoraggio prevista dal piano territoriale.
  3. In relazione agli impatti dell’attività antropica, e in particolare a quelli legati alla fruizione del parco, l’art. 20 “Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio“ delle NTA pone in capo all’Ente di gestione il compito del monitoraggio del flusso turistico e degli impatti da questo determinati. Per quanto riguarda l’area dei Fiumi Uniti si prevede allontanamento dei rifiuti ed eventuale bonifica del sito prima del ripristino delle condizioni naturali (art. 15 delle NTA punto C3.). Rispetto all’inquinamento luminoso ed acustico è stata integrata la normativa con specifici articoli finalizzati a limitare i principali impatti ambientali. (Art. 15 bis Zone di protezione dall’inquinamento luminoso Art. 15 ter Inquinamento acustico).
  4. La coerenza con gli altri strumenti di pianificazione è stata in generale verificata; risulta che rispetto al PIAE, il Piano del Parco modifica alcune previsioni di sistemazione finale dei bacini di cava stabilendo, all’art.26 “Aree contigue”, comma 11 che, ad ultimazione dell’attività di coltivazione, per alcune cave venga mantenuta una zona umida al fine di favorire la funzione ecologica e l’utilizzo pubblico delle aree.
  5. Nelle aree contigue dei parchi regionali l’attività venatoria è sottoposta a regolamentazione ai sensi dell’art. 38 della L.R. 6/05. Sarà pertanto il Regolamento del parco o uno specifico regolamento di settore a garantire una pressione venatoria compatibile con gli equilibri naturali. Inoltre, all’art. 20 delle NTA “Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio“ si prescrive che, il monitoraggio debba tendere alla verifica, da parte dell’Ente di gestione del Parco, della pressione venatoria complessiva e sulle singole specie oggetto di caccia attraverso l’analisi dei tesserini dei cacciatori che hanno avuto diritto di accesso venatorio alla Stazione.
  6. Analogamente, l’attività di pesca deve essere regolamentata dal Regolamento del parco o da uno specifico regolamento di settore. All’art. 12, comma 10 “Tutela e gestione della fauna” viene chiarito che non è ammessa la realizzazione di nuovi capanni da pesca stabilendo in specifico che: “per quanto riguarda le strutture fisse per la pesca ricreativa, con bilancione e bilancia, il Regolamento del Parco, fermo restando il numero complessivo delle strutture presenti, regolarmente autorizzate alla data di approvazione del presente Piano di Stazione, deve definire, fra l’altro, la densità massima ammissibile, la eventuale ricollocazione dei capanni, le modalità costruttive e manutentive degli stessi, nonché le modalità di gestione delle aree di pertinenza. Le aree in cui è ammissibile la ricollocazione dei capanni da pesca, consentita previa demolizione degli altrettanti esistenti, vengono identificate nelle rive dei corsi d’acqua classificati con acque di categoria A e ricadenti in aree contigue, nel rispetto delle vigenti norme e ad eccezione dei tratti di corsi d’acqua che lambiscano o scorrano all’interno di aree boscate e dei corsi d’acqua di collegamento tra le zone umide e il mare. Nelle more dell’approvazione del Regolamento del parco i Comuni che non avessero provveduto alla regolamentazione dei capanni da pesca in coerenza con quanto stabilito dall’art. 22 della L.R. 7/04, come modificato dall’art. 33 della L.R. 4/07, sono tenuti ad emanare, entro un anno dalla data di approvazione del presente Piano, disposizioni per il mantenimento, la ristrutturazione o la ricollocazione di tali strutture.”
  7. Quanto alle prescrizioni previste dagli esiti della Valutazione d’incidenza, tutte rispettate dall’impianto normativo del piano, soprattutto all’art. 8 “Procedure autorizzative” articolo delle NTA viene emendato in sede di approvazione del piano, con l’aggiunta di un ulteriore comma finale che stabilisce che nel territorio delle ZPS incluse nel perimetro della Stazione sono valide le Misure Generali di Conservazione di cui alla DGR 1224/08. La gestione della Salina di Cervia in quanto inclusa nella riserva naturale dello Stato non è di competenza dall’ente di gestione del Parco, che tuttavia, in base agli emendamenti introdotti in sede di approvazione del piano, può coordinarsi con l’autorità forestale per armonizzare le forme di conservazione del patrimonio naturale e di fruizione dell’ambiente previste dagli strumenti normativi vigenti, anche al fine di garantire la riproduzione delle specie ornitiche.
  8. Rispetto al monitoraggio, l’art. 20 delle NTA è stato integrato e le azioni di monitoraggio sono state incluse tra quelle previste dal “Programma degli interventi” di cui all’allegato D della deliberazione di approvazione del Piano.

Si riporta pertanto quanto previsto dall’art. 20 delle NTA al riguardo delle azioni di monitoraggio:

  “Art. 20 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio”

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all’interno dell’area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di dotarsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte e ad una adeguata e aggiornata programmazione di quelle da svolgere, l’Ente di Gestione promuove e partecipa ad attività di monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca.

2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l’attuazione dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco e come tale viene prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo. Le azioni di monitoraggio sono tendenzialmente inquadrate in un unico sistema organizzato per diversi tematismi: 

  • monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
  • monitoraggio permanente delle caratteristiche biologiche, idromorfologiche e chimico-fisiche delle acque delle zone umide classificate “aree sensibili” ai sensi del DLgs 152/06, e dei tre principali corsi d’acqua (Fiumi Uniti, torrente Bevano, fiume Savio) secondo le modalità previste dal decreto stesso;
  • monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica degli habitat (con particolare riguardo per gli habitat umidi, boscati, dunosi e litoranei), indirizzato, in particolare, alla determinazione del rapporto tra modalità gestionali e conservazione, al continuo aggiornamento dello status di conservazione dell’habitat nel territorio del Parco e all’individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
  • monitoraggio della consistenza e dello stato di conservazione degli habitat prioritari oggetto di tutela da parte del parco, enunciati all’art. 10 della NTA, al fine di verificare l’efficacia della perimetrazione e delle zonizzazioni di piano;
  • monitoraggio delle specie (con particolare riguardo per le specie di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 11 e 12), finalizzato alla dettagliata conoscenza dei popolamenti e delle dinamiche di conservazione e al continuo aggiornamento dello status della specie nel territorio del Parco e all’individuazione di eventuali fattori limitanti o di minaccia;
  • monitoraggio delle modalità e dell’entità della fruizione antropica del territorio protetto mediante controllo di tutti gli accessi alle aree più pregiate e degli accessi ai centri visita, delle aree attrezzate e del sistema dei parcheggi a servizio del parco in modo da poter acquisire su base annuale i seguenti dati:
    • numero di visitatori complessivo passati dai centri visite;
    • numero di visitatori per mese ai centri visite;
    • numero di visitatori complessivo che hanno usufruito di visite guidate;
    • numero di visitatori complessivo per singolo itinerario guidato;

La definizione dei programmi di monitoraggio verrà effettuata nell'ottica di integrazione ed ottimizzazione di tutte le forme di monitoraggio previste dalla normativa e dai piani comunali e provinciali vigenti ed attuate dagli Enti competenti in materia, a diverso titolo.

2 bis. È prevista anche un'attività di monitoraggio specifica finalizzata a verificare la riuscita degli interventi realizzati nel territorio del Parco sia dall'Ente di Gestione sia dagli altri Enti territoriali competenti, al fine di valutarne l'incidenza ambientale e conseguentemente riorientare le modalità di intervento ed individuare eventuali misure di correzione e/o mitigazione.

3. I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo possono indicare all’Ente di Gestione l’opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di segnalare agli Enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari, anche di durata temporale limitata, nel caso ciò fosse necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute. Inoltre, i risultati delle azioni di monitoraggio sugli habitat e sulle specie possono permettere l’aggiornamento delle check-list e dello status delle specie, con conseguente modifica e aggiornamento degli elenchi delle entità di prioritaria importanza conservazionistica di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12.

3 bis. le azioni di monitoraggio da condurre devono essere integrate con quanto previsto al capitolo 10 “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali” del rapporto ambientale.”

Tale comunicazione costituisce “informazione sulla decisione” ai sensi dell’art. 17 del DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

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