n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n.3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005;

- il DLgs 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. 3/04 ‘Norme di tutela fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. 3/98 e 31/01’ Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo, ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività in quanto il responsabile tecnico/fitosanitario è in possesso di titolo di studio in ambito agrario;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, relativo ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestante l’esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il rinnovo dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina:

1. di iscrivere ai sensi dell’art. 19 comma 1, del D.Lgs. l’impresa Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo con sede in Via Mazzini 33, Castenaso (BO) al Registro ufficiale regionale

2. di stabilire che l’impresa sopracitata possiede i requisiti previsti dall’art. 20 comma 1 lettera a), del DLgs 214/05 per essere iscritta al Registro ufficiale produttori.

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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