n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Assegnazione e concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l'anno 2011 in attuazione della propria deliberazione 1109/2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”, a norma del quale la Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell’evoluzione storica dell’associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all’aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico;
Dato atto che, a tal fine, nel Bilancio regionale per l’anno finanziario 2011 si è provveduto a dotare il Capitolo 57705, afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120, di uno stanziamento di Euro 200.000,00;
Richiamata la propria deliberazione n. 1109 del 27/07/2011 con la quale sono state determinate le modalità di accesso ai contributi di cui trattasi, fissando il termine di presentazione delle domande di ammissione agli stessi a 60 giorni dalla pubblicazione di detta deliberazione nel BURERT, avvenuta il 17/8/2011;
Dato atto che:
- alla scadenza del suddetto termine (17/10/2011) risultavano pervenuti o spediti tramite Servizio postale 26 progetti da parte di 18 associazioni, come da Tabella A “Progetti pervenuti”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- tutti i progetti pervenuti e i relativi quadri economici, sono conservati agli atti del Servizio Coordinamento delle politiche sociali e socio educative. Programmazione e Siluppo dei servizi;
- a seguito dell’istruttoria effettuata in merito ai progetti di cui alla Tabella A, avvenuta con valutazione collegiale secondo modalità determinate dal Responsabile del Servizio su richiamato con atto n. 13480 del 31/10/2011, è risultato che:
1. 10 progetti non sono valutabili, così come risulta dalla Tabella B “Progetti non valutabili“, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento, in quanto:
- 7 progetti sono presentati da soggetti non iscritti nel registro regionale di cui all’art. 4, comma 3 della L.R. 34/02 (punto 2 dell’Allegato A della delibera 1109/11);
- 2 progetti prevedono l’attivazione nel 2012 (punto 3 dell’Allegato A della delibera 1109/11);
- 1 progetto non prevede nella quota di autofinanziamento costi a carico dell’associazione proponente (punto 4 dell’Allegato A della delibera 1109/11);
2. 16 progetti, di cui alla Tabella C “Progetti valutati”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento, risultano ammissibili in relazione sia alla natura del soggetto richiedente sia dell’oggetto dell’iniziativa;
Dato atto che con la su richiamata deliberazione 1109/11 questa Giunta ha stabilito che la concessione dei finanziamenti sarebbe stata determinata in base a graduatorie stilate sulla base di valutazione collegiale secondo modalità determinate dal Responsabile del Servizio regionale competente in fase di assegnazione dei compiti istruttori;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Coordinamento Politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi 13480/11 con cui:
a. sono stati assegnati i suddetti compiti istruttori a collaboratori appartenenti alla PO Economia sociale e coordinamento del terzo settore;
b. è stata adottata una griglia di valutazione dei progetti che tenga conto degli elementi di priorità previsti dalla deliberazione 1109/11 e di criteri di valutazione ordinati a classi di valore prioritario ben definite, così come risulta dalla Tabella D “Griglia di valutazione dei progetti”, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione;
c. si è determinato che la graduatoria dei progetti venga stilata in base alla griglia di cui sopra, assegnando a ciascuno di essi i relativi punteggi di merito;
d. si è determinato che le risorse disponibili vengano ripartite secondo la graduatoria stilata, assegnando per ogni progetto, e fino all’esaurimento delle risorse stesse, un contributo pari al 50% delle spese di progetto ritenute ammissibili, ovvero che il contributo sia assegnato secondo percentuali differenziate in ragione della diversità di merito dei progetti;
Preso atto che il gruppo di funzionari regionali a cui sono stati affidati i compiti istruttori, in base alla griglia di cui sopra, ha stilato la graduatoria dei progetti, assegnando a ciascuno di essi i relativi punteggi, di cui alla Tabella E “Graduatoria dei progetti”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che sono finanziabili i primi progetti della graduatoria, tenuto conto dei punteggi agli stessi assegnati e fino ad esaurimento delle somma disponibile di Euro 200.000,00, in attuazione della citata delibera 1109/11;
Preso atto che il gruppo di funzionari regionali a cui sono stati affidati i compiti istruttori, in ragione della diversità di merito dei progetti, e tenuto conto che l’entità dei finanziamenti non può eccedere per ciascun progetto finanziato l’importo di Euro 20.000,00, ha ritenuto opportuno assegnare ai progetti che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 30 punti un contributo pari al 50% delle spese di progetto ritenute ammissibili e ai restanti progetti finanziabili un contributo pari al 35% fino all’esaurimento delle disponibilità;
Dato atto che:
- sono finanziati i progetti di cui alla Tabella F, “Progetti ammessi a contributo”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati;
- sono pertanto assegnati e concessi alle associazioni titolari dei progetti finanziati le somme complessive a fianco di ciascuna indicate;
- quanto sopra indicato comporta una spesa complessiva pari ad € 200.000,00, che viene imputata al citato Capitolo n. 57705 “Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
- l’importo del contributo assegnato a ciascuna delle associazioni esime, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. e) del DPR 3 giugno 1998, n. 252, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei loro confronti gli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
Viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e ss.mm.;
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;
- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;
- la L.R. 26 luglio 2011, n. 10 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione”;
- la L.R. 26 luglio 2011, n. 11 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 1173//09, 1377/10 e 1222/11;
Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod. ed in particolare l’art. 3 che prevede con riferimento ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, la sola tracciabilità dei flussi finanziari per quelli a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;
Vista la determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, le azioni progettuali oggetto di riconoscimento contributivo di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo settore, Teresa Marzocchi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di prendere atto che alla data di scadenza del bando di cui alla propria deliberazione 1109/11 risultavano pervenuti o spediti tramite Servizio postale 26 progetti, conservati agli atti del Servizio Coordinamento delle politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo dei servizi, da parte di 18 associazioni, come da Tabella A “Progetti pervenuti”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che:
- a seguito dell’istruttoria effettuata in merito ai progetti di cui alla Tabella A, avvenuta con valutazione collegiale secondo modalità determinate dal Responsabile del Servizio Coordinamento delle politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo dei servizi con atto 13480/11, è risultato che:
1. 10 progetti non sono valutabili, così come risulta dalla Tabella B “Progetti non valutabili“, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento, in quanto:
- 7 progetti sono presentati da soggetti non iscritti nel registro regionale di cui all’art. 4, comma 3 della L.R. 34/02 (punto 2 dell’Allegato A della delibera 1109/11);
- 2 progetti prevedono l’attivazione nel 2012 (punto 3 dell’Allegato A della delibera 1109/11);
- 1 progetto non prevede nella quota di autofinanziamento costi a carico dell’associazione proponente (punto 4 dell’Allegato A della delibera 1109/11);
2. 16 progetti, di cui alla Tabella C “Progetti valutati”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento, risultano ammissibili in relazione sia alla natura del soggetto richiedente sia dell’oggetto dell’iniziativa;
- con determinazione 13480/11 del Responsabile del Servizio Coordinamento delle politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo dei servizi, per quanto riguarda la determinazione della graduatoria, è stata adottata una griglia di valutazione dei progetti che tenga conto degli elementi di priorità previsti dalla deliberazione 1109/11 e di criteri di valutazione ordinati a classi di valore prioritario ben definite, così come risulta dalla Tabella D - “Griglia di valutazione dei progetti”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
- il gruppo di funzionari regionali a cui sono stati affidati con la su richiamata determinazione 13480/11 i compiti istruttori, in base alla griglia di cui sopra, così come da verbale conservato agli atti del Servizio Coordinamento Politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, ha stilato la graduatoria dei progetti di cui alla Tabella E - “Graduatoria dei progetti”, associando ad ognuno degli stessi il relativo punteggio, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di ammettere a finanziamento i progetti di cui alla Tabella F, “Progetti ammessi a contributo”, che in allegato forma parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che l’entità dei finanziamenti non può eccedere per ciascun progetto finanziato l’importo di Euro 20.000,00 e che il gruppo di valutazione ha ritenuto opportuno assegnare ai progetti che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 30 punti un contributo pari al 50% delle spese di progetto ritenute ammissibili e ai restanti progetti finanziabili un contributo pari al 35% fino all’esaurimento delle disponibilità;
5. di assegnare e concedere alle associazioni titolari dei progetti finanziati le somme complessive a fianco di ciascuna indicate alla Tabella F per un importo complessivo di € 200.000,00;
6. di dare atto che l’importo del contributo assegnato a ciascuna delle associazioni esime, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. e) del DPR 3 giugno 1998, n. 252, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei loro confronti gli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente;
7. di impegnare la spesa di Euro 200.000,00, derivante dal presente provvedimento, registrata con il n. 4952 di impegno, sul Capitolo 57705 “Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34)”, afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che la liquidazione dei contributi di cui sopra, ai sensi della propria delibera 1109/11, avverrà secondo le seguenti modalità:
- 50% dietro presentazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione, di dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 e ss. del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante dell’associazione beneficiaria, che attesti:
a) l’avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;
b) gli estremi dell’atto con cui l’Organo competente dell’associazione beneficiaria ha deliberato l’impegno della quota di spesa rimasta a carico dell’associazione;
- 50% dietro presentazione, entro il termine di un anno dalla data di adozione dell’atto di liquidazione della prima parte del contributo regionale, di:
a) una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, resa ai sensi dell’art. 47 e ss. del DPR 445/00, attestante l’avvenuta attuazione dell’iniziativa ammessa a contributo e recante l’elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese;
b) relazione a firma del legale rappresentante dell’associazione, da cui risultino le modalità di attuazione dell’iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti (quanti soggetti o persone coinvolti, materiale realizzato, significatività nel tempo del progetto, impatto nel territorio, ecc.);
9. di dare atto che la Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall’erogazione del contributo;
10. di dare atto che nell’ipotesi in cui l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo stesso progetto, nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti di cui al paragrafo 8 dell’Allegato A della deliberazione n. 1109/2011, la Regione si riserva di procedere al recupero della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza;
11. di dare atto inoltre che il dirigente competente provvederà con propri atti formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 nonché della propria deliberazione 2416/08 e ss.mm., alla liquidazione dei contributi nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, secondo le modalità di cui al precedente punto 8;
12. di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, le azioni progettuali oggetto di riconoscimento contributivo di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione”;
13. di dare atto che qualora fossero individuate ulteriori risorse la Giunta regionale, con apposito atto, si riserva di destinarle al finanziamento dei progetti positivamente posizionati in graduatoria ma esclusi dalla prima erogazione di contributi, ovvero, accertate particolari priorità per le politiche regionali o territoriali e la rilevanza di precise azioni a queste destinate, di determinare nuovi termini, modalità e procedure per l’assegnazione e concessione di dette ulteriori risorse;
14. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico-operative e di dettaglio indicate nella deliberazione 1109/11 sopra citata;
15. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel BURERT.