n.311 del 24.10.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni attuative in merito alla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della Legge regionale 1 agosto 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all’art. 1, comma 34, prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di Linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, sottoscritto il 24 gennaio 2013;

Viste Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, e in particolare gli artt. 5 e 9;

- n. 17 dell’1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)“ ed in particolare l’art. 25, che definisce le tipologie dei tirocini, l’art. 26. che definisce i soggetti promotori, l’art. 26 quater, che introduce l’obbligo di erogazione di un’indennità al tirocinante, l’art. 26 septies, che rinvia alle sopra citate “Linee-guida in materia di tirocini”;

- n. 7 del 19 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)“;

Preso atto che:

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all’art. 26 comma 1, lett. f) prevede che la Giunta, con proprio atto, individui i limiti entro cui i soggetti indicati alla stessa lett. f) possono promuovere tirocini;

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all’art. 26 comma 1, lett. h) prevede che i soggetti indicati nella stessa lett. h) possono promuovere tirocini con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti definiti dalla Giunta regionale;

- al momento dell’entrata in vigore della sopracitata Legge n. 7 del 19 luglio 2013 (16 settembre 2013) erano in corso progetti o operazioni a finanziamento pubblico volti a sostenere l’avvio di tirocini;

- Le “Linee-guida in materia di tirocini”, di cui al citato Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 24 gennaio 2013, cui l’art. 26 septies rinvia, prevedono all’art. 12 che “resta ferma la facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini”;

Dato atto che si rende necessario definire una regolazione uniforme circa le modalità di erogazione dell’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater della citata Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di rendere attuativa la disciplina sui tirocini introdotta dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, definire alcune disposizioni che consentano il miglior utilizzo dello strumento e, in particolare stabilire che:

- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. f) del comma 1, art. 26, cui sono assimilate le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.3, questi possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti indicati alla stessa lett. f);

- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. h) del comma 1, art. 26, e in particolare i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione all’attività di intermediazione che, come è stato definito all’art. 2 del D.Lgs 276/03, e precisato nell’Interpello n. 36/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 37/1043, consiste nell’attività “di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”, tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro, questi possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla L.R. 1 agosto 2005 n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti;

- ai sensi dell’art. 10 della citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell’entrata in vigore della Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente, così come previsto dall’art. 10 della più volte citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

- in attesa della emanazione, da parte della Regione, di disposizioni in merito a misure agevolative atte a sostenere i tirocini, per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità si applicano le previsioni di cui all’art. 26 quater;

- l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater sia commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale;

Acquisito il parere positivo della Commissione Regionale tripartita (art. 51, L.R. 30 giugno 2003 n. 12) e del Comitato di Coordinamento Istituzionale (art. 50, L.R. 30 giugno 2003 n. 12) con procedura scritta in data 15/10/2013;

Vista la Legge regionale n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

- 1663/06 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificata dalla deliberazione 1950/10;

- 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07.” e ss.mm.;

- 2060/10 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- 1642/11 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;

- 221/12 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”:

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. che i soggetti di cui alla lett. f) del comma 1, art. 26, cui sono assimilate le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.3, possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti di cui alla stessa lett. f);

2. che i soggetti di cui alla lett. h) del comma 1, art. 26, e in particolare i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione all’attività di intermediazione, tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro, possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti;

3. che in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell’entrata in vigore della Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente, così come previsto dall’art. 10 della più volte citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

4. che in attesa della emanazione, da parte della Regione, di disposizioni circa misure agevolative atte a sostenere i tirocini, per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità si applicano le previsioni di cui all’art. 26 quater;

5. che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale;

6. la pubblicazione del presente atto nell Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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