n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Azioni 3.3.2 e 3.3.4 del POR FESR 2014/2020. Fissazione delle misure percentuali per la concessione dei contributi. Parziale modifica, al fine di ridurre i tempi del procedimento, di quanto previsto nella delibera di Giunta n. 1265/2017 relativamente alla competenza ad adottare gli atti successivi alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità e di merito dei progetti presentati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

- il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- la propria Deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;

Premesso:

- che il POR FESR 2014-2020 dell’Emilia-Romagna risulta costituito da 6 Assi prioritari che costituiscono la struttura operativa sulla quale si basa il raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici in esso individuati;

- che nell’ambito dei suddetti Assi prioritari è presente l’Asse 3, recante “Competitività e attrattività del sistema produttivo”;

- che il suddetto Asse 3 presenta due priorità di investimento e in particolare la priorità di investimento 3b, che mira a sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione;

- che nell’ambito della priorità di investimento 3b sopra citata è individuato l’obiettivo specifico 3.3, con il quale la Regione intende favorire il consolidamento, la modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali;

- che per il raggiungimento del suddetto obiettivo specifico sono state previste:

ü l’Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”;

ü l’Azione 3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa;

Premesso altresì che la Giunta regionale, con propria Delibera n. 1265/2016, ha provveduto a dare attuazione alle suddette azioni tramite l’approvazione di uno specifico bando con il quale è stato previsto il finanziamento - con contributi a fondo perduto – di progetti finalizzati alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività turistica e culturale e della domanda di fruizione del territorio dell’Emilia-Romagna - anche al fine di generare nuova occupazione - tramite la riqualificazione innovativa delle attività turistiche, commerciali e culturali nonché l’offerta di nuovi servizi/prodotti innovativi e la valorizzazione degli attrattori culturali della regione;

Dato atto che, tra i vari aspetti in esso contenuti, il predetto Bando ha previsto in particolare:

- tre distinte Misure di finanziamento:

  • Misura A “Progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo”, avente ad oggetto il finanziamento di progetti finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e dei prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta nonché finalizzati all’offerta o all’ampliamento di nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito delle stesse;
  • Misura B “Progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi”, avente ad oggetto il finanziamento di progetti finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e dei prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione delle strutture in cui si esercitano attività di commercio al dettaglio in sede fissa, pubblici esercizi e attività di commercio su aree pubbliche all’interno di mercati stabili e/o finalizzati all’offerta o all’ampliamento di nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito delle stesse;
  • Misura C “Progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa”, avente ad oggetto il finanziamento di progetti finalizzati:

- all’ampliamento e alla valorizzazione dell’offerta culturale dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione e offerta di nuovi servizi/prodotti in sale e strutture adibite a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche;

- alla trasmissione dei valori e della cultura di impresa, attraverso la creazione, all’interno dei luoghi aziendali di specifici musei in cui siano raccolti e conservati gli oggetti, gli strumenti, i macchinari, le immagini, i prodotti rappresentativi dell’identità e della storia aziendale nonché di percorsi di visita e/o partecipazione al processo produttivo;

- la tipologia di progetti finanziabili per ciascuna delle suddette misure;

- la tipologia di soggetti che avrebbero potuto presentare domanda ed essere potenzialmente beneficiari dei contributi nonché i requisiti di ammissibilità degli stessi e dei progetti presentati;

- la tipologia di interventi finanziabili e di spese ammissibili;

- la possibilità di una scelta alternativa, da parte dei richiedenti i contributi, tra i seguenti due regimi di aiuto:

  • regime de minimis, così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013);
  • regime di esenzione (art. 17), così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della -Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L187/1 del 26/6/2014). In questo caso, non sono finanziabili le attività nei settori esclusi dall'articolo 1 paragrafo 3 del citato Regolamento;

- che i contributi previsti nel bando medesimo potessero essere concessi secondo le seguenti percentuali massime da applicare relativamente al costo dell’intervento ritenuto ammissibile:

  • nel caso di applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nella misura massima:

- del 20% dei costi ritenuti ammissibili, nel caso di micro e piccole imprese;

- del 10% dei costi ritenuti ammissibili, nel caso di medie imprese;

  • nel caso di applicazione del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nella misura minima del 35% e nella misura massima del 40% dei costi ritenuti ammissibili;

- che l’importo massimo del contributo concedibile, qualunque sia il regime di aiuto prescelto, non possa comunque eccedere la somma complessiva di € 200.000,00;

- che ai progetti che dimostrino di avere ricadute positive in termini di incremento occupazionale a tempo indeterminato, può essere tuttavia applicata una maggiorazione del contributo secondo le seguenti modalità:

- 5% di maggiorazione in caso di applicazione del regime de minimis, fatto salvo il limite massimo di € 200.000,00 di contributo concedibile

- possibilità di elevare il tetto massimo di contributo concedibile da € 200.000,00 a € 210.000,00 € in caso di applicazione del regime di esenzione, fatto comunque salvo il rispetto delle intensità massime di aiuto previste nell’articolo 17 del regolamento medesimo;

Preso atto:

- che, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione del sopra citato bando la Regione ha provveduto – tramite la partecipazione ad eventi formativi, la messa a disposizione di una specifica struttura organizzativa composta da collaboratori dell’Autorità di gestione del POR FESR (Sportello Imprese) nonché tramite un apposito sito internet - a divulgarne i contenuti al fine di fornire a tutti i soggetti potenzialmente interessati e agli steakholders del territorio dell’Emilia-Romagna la più ambia conoscenza possibile in merito alle opportunità di agevolazione in esso previste;

- che, a seguito delle numerose richieste di informazioni relative ai requisiti generali di accesso alle agevolazioni previste dal bando pervenute alle competenti strutture regionali e/o emerse nei vari eventi/incontri formativi, la Regione ha ritenuto opportuno provvedere alla pubblicazione, sul sito internet regionale http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-commercio-cultura, di un elenco di risposte ai quesiti posti con maggiore frequenza (FAQ);

Considerato che le suddette FAQ forniscono chiarimenti interpretativi di maggior approfondimento in merito alle casistiche – previste ma non descritte in maniera dettagliata - oggetto di possibile finanziamento e, più in generale, dei requisiti di accesso alle agevolazioni previste dal bando;

Ritenuto opportuno:

- che le suddette risposte a domande frequenti (FAQ) pubblicate nel sopra citato sito internet regionale, pur non introducendo una disciplina integrativa ma meramente interpretativa di quanto stabilito nel bando, debbano comunque essere fatte proprie dalla Giunta con un proprio provvedimento al fine di attribuire alle stesse il carattere di norma cogente il cui rispetto è necessario al fine di ottenere i contributi previsti nel bando medesimo;

- per le motivazioni più sopra espresse, approvare l’allegato 1 – parte integrante del presente provvedimento – contenente l’elenco delle risposte a domande frequenti inerenti ad alcuni aspetti definiti nel bando che necessitavano di un chiarimento interpretativo;

Dato inoltre atto che la Regione Emilia-Romagna - tramite il bando sopra citato - si è prefissa lo scopo, di migliorare e accrescere l’attrattività turistico-culturale dell’Emilia-Romagna prevedendo di agevolare e finanziare:

- progetti volti alla riqualificazione delle tipologie di attività ricettive e commerciali in esso indicate e già esistenti al momento della presentazione della domanda di contributo e non l’apertura di nuovi esercizi o attività;

- progetti riguardanti la riapertura di attività ricettive e commerciali sospese o dismesse, a condizione:

- che gli stessi progetti fossero presentati dai proprietari degli immobili;

- che l’esercizio di tali attività, in un periodo precedente alla presentazione della domanda di contributo, potesse essere dimostrabile e verificabile;

- che venisse dichiarata, garantita e dimostrata, al momento della presentazione della richiesta di saldo del contributo, la riapertura al pubblico di tali attività;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, con il presente provvedimento, che le istruttorie di ammissibilità formale e di merito debbano essere effettuate, dalle strutture amministrative competenti, tenendo conto delle finalità perseguite dalla Regione con il bando sopra richiamato e debbano comportare la non ammissibilità delle domande i cui progetti prevedano la riqualificazione di immobili all’interno dei quali non sia mai stata svolta, prima della loro presentazione, alcuna attività ricettiva alberghiera e all’aria aperta di cui all’articolo 4, commi 6 e 7 della Legge regionale n. 16/2014, di commercio al dettaglio in sede fissa e/o di pubblico esercizio;

Preso atto inoltre:

- che le domande di contributo trasmesse alla Regione a valere sul bando più volte citato sono state complessivamente 537 e sono distribuite sulle Misure previste dal bando medesimo così come segue:

  • Misura A, 199 domande;
  • Misura B, 262 domande;
  • Misura C, 76 domande;

- che l’investimento complessivo previsto per la totalità delle 537 domande pervenute ammonta a complessivi € 211.632.897,54 ed è distribuito sulle misure previste dal bando così come segue:

  • Misura A, € 130.546.744,73;
  • Misura B, € 63.050.922,67;
  • Misura C, € 18.035.230,14;

- che l’esame istruttorio delle domande pervenute è ancora in corso e non è al momento possibile la quantificazione dell’ammontare dell’investimento da considerarsi ammissibile;

Considerato tuttavia:

- che la dotazione finanziaria stabilita dalla propria Delibera n. 1675/2016 e nel relativo bando ammonta a complessivi € 14.891.371,63 ed è distribuita per ciascuna misura così come segue:

  • Misura A, € 7.500.000,00;
  • Misura B, € 4.500.000,00;
  • Misura C, € 2.891.371,63;

- che, pur essendo l’istruttoria di ammissibilità e di merito dei progetti presentati ancora in corso e pur ipotizzandosi che un fisiologico numero di domande presentate possa ritenersi non ammissibile, si può già ritenere che l’applicazione delle misure percentuali massime di contributo previste dal bando con riferimento ai regimi di aiuto previsti nello stesso non sia idonea a consentire, alla luce della dotazione finanziaria sopra indicata, il pieno soddisfacimento delle domande pervenute che saranno ritenute ammissibili;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, con il presente provvedimento:

- che, con riferimento all’applicazione del regime de minimis, il contributo previsto dal bando debba essere concesso nella misura del 35% dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria di merito dei progetti presentati;

- che, con riferimento all’applicazione del regime di esenzione, il contributo previsto dal bando debba essere concesso nella misura del:

  • 20% dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria di merito dei progetti presentati, nel caso di micro e piccole imprese;
  • 10% dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria di merito dei progetti presentati, nel caso di medie imprese;

Dato inoltre atto che la propria delibera n. 1675/2016 e il più volte citato bando:

- attribuiscono alla Giunta:

  • l’individuazione, sulla base dei risultati della valutazione istruttoria di ammissibilità formale, sostanziale e di merito descritta nel bando approvato con il presente atto, dei progetti ammessi a contributo ed eventualmente di quelli ammessi ma non finanziati per carenza di risorse;
  • l’approvazione, con riferimento a ciascuna Misura, della graduatoria delle domande ammesse nonché la relativa quantificazione e concessione dei contributi;
  • l’impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;
  • l’approvazione, qualora non delegata al dirigente competente per materia, dell’elenco delle domande non ammesse a contributo, comprensivo delle relative motivazioni che comportano il rigetto;

- attribuiscono al responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese l’eventuale integrazione e variazione della graduatoria approvata con successiva propria delibera nel caso in cui tale integrazione e variazione si rendesse necessaria in seguito ad eventuali ricorsi o provvedimenti di autotutela dell’Amministrazione regionale nonché l’eventuale impegno delle relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

Considerato tuttavia che, con la propria precedente Delibera n. 1675/2016 e con il presente provvedimento, la Giunta ha stabilito e stabilisce tutti gli aspetti di carattere politico/discrezionale inerenti l’applicazione di quanto stabilito nel più volte citato bando;

Ritenuto pertanto opportuno - al fine di accelerare i tempi necessari all’approvazione, per ciascuna Misura prevista, della graduatoria delle domande ammesse a contributo, della eventuale graduatoria delle domande ammesse a contributo ma non finanziate per carenza di risorse nonché alla concessione dei contributi e ai relativi impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale - affidare tali attività al Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese il quale dovrà procedere ai relativi adempimenti con propri e successivi atti;

Ritenuto infine che sia opportuno – sempre al fine di accelerare i termini del procedimento e con riferimento ai progetti ritenuti non ammissibili in seguito all’istruttoria formale e di merito dei progetti presentati – attribuire al Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese ogni valutazione - e conseguente adozione dei relativi atti - in merito all’approvazione di uno o più elenchi delle domande ritenute non ammissibili o, in alternativa, all’adozione di distinti provvedimenti di rigetto senza previa approvazione dei relativi elenchi;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;

Visti altresì:

- il Decreto Legislativo n.33 del 14/3/2013 e succ. mod.;

- la Delibera di Giunta regionale n. 1621/2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod. nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta

- dell'Assessore al turismo e Commercio, Andrea Corsini;

- dell’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, Massimo Mezzetti;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare l’allegato 1 – parte integrante del presente provvedimento – contenente l’elenco delle risposte a domande frequenti inerenti ad alcuni aspetti definiti nel bando che necessitavano di un chiarimento interpretativo;

2. di stabilire che le risposte a domande frequenti (FAQ) contenute nell’allegato 1 di cui al precedente punto del presente dispositivo assumono il carattere di norma cogente il cui rispetto è necessario al fine di ottenere i contributi previsti nel bando;

3. di stabilire che le domande di contributo che prevedono la riqualificazione di immobili all’interno dei quali non sia mai stata svolta, prima della loro presentazione, alcuna attività ricettiva alberghiera e all’aria aperta di cui all’articolo 4, commi 6 e 7 della Legge regionale n. 16/2014, di commercio al dettaglio in sede fissa e/o di pubblico esercizio debbano considerarsi non ammissibili alla luce delle finalità e dei contenuti del bando;

4. di stabilire:

- che, con riferimento all’applicazione del regime de minimis, il contributo previsto dal bando dovrà essere concesso nella misura pari al 35% dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria di merito dei progetti presentati;

- che l’applicazione della suddetta misura percentuale del 35%, unitamente all’applicazione dell’eventuale maggiorazione del 5% del contributo in caso di incremento occupazionale, non potranno comunque comportare il superamento del limite massimo di contributo concedibile pari a € 200.000,00;

- che, con riferimento all’applicazione del regime di esenzione, il contributo previsto dal bando dovrà essere concesso nella misura del:

  • 20% dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria di merito dei progetti presentati, nel caso di micro e piccole imprese;
  • 10% dell’investimento ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria di merito dei progetti presentati, nel caso di medie imprese;

- che l’applicazione delle suddette misure percentuali del 20% e del 10%, unitamente alla possibilità di innalzare il tetto massimo di contributo concedibile da € 200.000,00 e € 210.000,00 in caso in caso di incremento occupazionale, non potranno comunque comportare il superamento delle intensità massime di aiuto nell’articolo 17 del regolamento di esenzione;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese, che vi provvederà con propri atti, l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, l’eventuale graduatoria delle domande ammesse a contributo ma non finanziate per carenza di risorse nonché la concessione dei contributi e i relativi impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale;

6. di attribuire al Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento ai progetti ritenuti non ammissibili in seguito all’istruttoria formale e di merito dei progetti presentati, ogni valutazione - e conseguente adozione dei relativi atti - in merito all’approvazione di uno o più elenchi delle domande ritenute non ammissibili o, in alternativa, all’adozione di distinti provvedimenti di rigetto senza previa approvazione dei relativi elenchi;

7. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell’allegato “1”, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

8. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e succ. mod., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 89/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di stabilire che, per tutto quello che non è previsto dal presente provvedimento, rimane fatto salvo quanto previsto nella propria precedente deliberazione n. 1675/2016 e nel bando con essa approvato.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina