n.226 del 09.07.2024 (Parte Seconda)

Integrazione alla deliberazione n.1287 del 24/06/2024 "Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno (Sturnus vulgaris), piccione (Columba livia forma domestica) e tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la stagione venatoria 2024/2025. Estensione efficacia nei siti della Rete Natura 2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia–Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;

- che l’entità dei suddetti danni, in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano storni, colombiformi ed uccelli ittiofagi, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;

- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante “Modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide”;

- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 19 bis, nella parte in cui prevede:

- al comma 1, che le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell’art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;

- ai commi 4 e 5, che, nell’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l’ISPRA;

Vista, altresì, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 avente ad oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 recante “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria’, in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 rubricato “Disciplina dell'esercizio delle deroghe”, come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;

- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;

- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

a) le specie che formano oggetto di prelievo;

b) i mezzi di prelievo autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;

e) i soggetti abilitati al prelievo;

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamata altresì la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- la citata Direttiva n. 2009/147/CE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e la Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la Legge Regionale n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale n. 4/2021 “Legge Europea per il 2021” che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;

Viste inoltre:

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018”;

- n. 1174/2023 “Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)” che sostituisce l’Allegato B) della deliberazione n. 1191/2007 in materia di procedure di Vinca, nonché gli Allegati D) ed E) della deliberazione n. 79/2018 in materia di attività prevalutate;

- le determinazioni del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane:

- n. 14561/2023 “Elenco delle condizioni d’obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale”;

- n. 14585/2023 “Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e oggetto di pre-Valutazione di incidenza regionale”;

Richiamato l’art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 rubricato “Danni alle attività agricole”;

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);

Considerato che con propria deliberazione n. 1287 del 24 giugno 2024 sono stati autorizzati, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi in deroga delle specie storno, piccione di città e tortora dal collare - di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 – nel territorio regionale, esclusi i Siti della Rete Natura 2000 nelle more dell’esito della “Valutazione di Incidenza” di cui all’art. 26 della L.R. n. 4/2021;

Visto il parere favorevole, acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 0690412.I del 25 giugno 2024 con il quale il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, Area Biodiversità ha comunicato l’esito positivo della procedura di Screening di incidenza, a condizione che siano rispettate le disposizioni previste dalle Misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti della rete Natura 2000, nonché quelle dei Regolamenti di settore delle Aree protette e le sotto riportate prescrizioni:

- gli abbattimenti sono consentiti esclusivamente in presenza di frutti pendenti all’interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili e potranno essere effettuati esclusivamente in frutteti a maturazione tardiva, uliveti e vigneti in frutto e nei seminativi; inoltre potranno essere eseguiti ad una distanza non superiore a 100 m. dalla coltura in frutto e solo fino alla raccolta;

- è vietato l’uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l’intervento sia eseguito entro 150 m. dalle rive esterne delle zone umide;

- il prelievo in deroga è consentito:

- dal 1° settembre al 30 novembre 2024 per lo storno;

- dal 1° settembre 2024 al 30 gennaio 2025 per il piccione;

- dal 1° al 31 ottobre 2024 per la tortora dal collare;

- non potranno essere utilizzati richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura per il prelievo dello storno, mentre per piccione e tortora dal collare non potranno essere utilizzati richiami vivi;

- l’attività venatoria in deroga per storno, piccione e tortora dal collare è vietata nei seguenti siti della rete Natura 2000, data l’assenza di problematiche circa l’impatto delle citate specie sull’agricoltura e tenuto altresì conto che nelle Riserve e Parchi sussiste un divieto assoluto di caccia mentre nelle Aree contigue, in cui la caccia è consentita, i Regolamenti di settore non contemplano il prelievo in deroga:

- 7 siti Natura 2000 di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale:

- ZSC-ZPS IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi Dell'abbadessa”;

- ZSC-ZPS IT4050002 “Corno alle Scale”;

- ZSC IT4050003 “Monte Sole”;

- ZSC-ZPS IT4050012 “Contrafforte Pliocenico”;

- ZSC IT4050016 “Abbazia di Monteveglio”;

- ZSC IT4050020 “Laghi di Suviana e Brasimone”;

- ZSC-ZPS IT4050029 “Boschi di San Luca e Destra Reno”

- 4 siti Natura 2000 di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna:

- ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”;

- ZSC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”;

- ZSC IT4080004 “Bosco di Scardavilla, Ravaldino”;

- ZSC IT4090001 “Onferno”;

- 3 siti Natura 2000 di competenza del Parco nazionale Foreste Casentinesi:

- ZSC/ZPS IT4080001 “Foreste di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco”;

- ZSC/ZPS IT4080002 “Acquacheta”;

- ZSC/ZPS IT4080003 “Monte Gemelli, Monte Guffone”;

- l’attività venatoria in deroga per lo storno è vietata anche in tutti i 23 siti Natura 2000 del Parco del Delta del Po:

- ZSC-ZPS IT4060001 “Valli di Argenta”;

- ZSC-ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”;

- ZSC-ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio”;

- ZSC-ZPS IT4060004 “Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè”;

- ZSC-ZPS IT4060005 “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”;

- ZSC-ZPS IT4060007 “Bosco di Volano”;

- ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”;

- ZSC-ZPS IT4060010 “Dune di Massenzatica”;

- ZSC-ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”;

- ZSC-ZPS IT4060015 “Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara”;

- SIC IT4060018 “Adriatico Settentrionale - Emilia-Romagna”;

- ZSC-ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”;

- ZSC-ZPS IT4070002 “Bardello”;

- ZSC-ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”;

- ZSC-ZPS IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”;

- ZSC-ZPS IT4070005 “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”;

- ZSC-ZPS IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”;

- ZSC-ZPS IT4070007 “Salina di Cervia”;

- ZSC IT4070008 “Pineta di Cervia”;

- ZSC-ZPS IT4070009 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano”;

- ZSC-ZPS IT4070010 “Pineta di Classe”;

- ZSC-ZPS IT4070021 “Biotopi di Alfonsine e fiume Reno”;

- ZSC IT4070026 “Relitto della Piattaforma Paguro”;

Considerata pertanto la necessità di estendere l’efficacia del prelievo in deroga, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, a storno, piccione e tortora dal collare anche nei Siti della Rete Natura 2000, per prevenire i danni causati da tali specie alle produzioni agricole ivi situate, fatti salvi i divieti sopra citati;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

Vista la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1.    di estendere l’efficacia del prelievo in deroga con riferimento alle specie storno, piccione e tortora dal collare di cui alla deliberazione n. 1287 del 24 giugno 2024, anche ai Siti della Rete Natura 2000, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 2), al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte nella predetta deliberazione;

2.    di recepire le prescrizioni indicate nella Valutazione di Incidenza ed in particolare:

- gli abbattimenti sono consentiti esclusivamente in presenza di frutti pendenti all’interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili e potranno essere effettuati esclusivamente in frutteti a maturazione tardiva, uliveti e vigneti in frutto e nei seminativi nonché eseguiti ad una distanza non superiore a 100 m. dalla coltura in frutto e solo fino alla raccolta;

- è vietato l’uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l’intervento sia eseguito entro 150 m. dalle rive esterne delle zone umide;

- il prelievo in deroga è consentito:

- dal 1° settembre al 30 novembre 2024 per lo storno;

- dal 1° settembre 2024 al 30 gennaio 2025 per il piccione;

- dal 1° al 31 ottobre 2024 per la tortora dal collare;

- non potranno essere utilizzati richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura per il prelievo dello storno, mentre per piccione e tortora dal collare non potranno essere utilizzati richiami vivi;

- l’attività venatoria in deroga per storno, piccione e tortora dal collare è vietata nei seguenti siti della rete Natura 2000, data l’assenza di problematiche circa l’impatto delle citate specie sull’agricoltura e tenuto altresì conto che nelle Riserve e Parchi sussiste un divieto assoluto di caccia mentre nelle Aree contigue, in cui la caccia è consentita, i Regolamenti di settore non contemplano il prelievo in deroga:

- 7 siti Natura 2000 di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale:

- ZSC-ZPS IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi Dell'abbadessa”;

- ZSC-ZPS IT4050002 “Corno alle Scale”;

- ZSC IT4050003 “Monte Sole”;

- ZSC-ZPS IT4050012 “Contrafforte Pliocenico”;

- ZSC IT4050016 “Abbazia di Monteveglio”;

- ZSC IT4050020 “Laghi di Suviana e Brasimone”;

- ZSC-ZPS IT4050029 “Boschi di San Luca e Destra Reno”

- 4 siti Natura 2000 di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna:

- ZSC IT4050004 “Bosco della Frattona”;

- ZSC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”;

- ZSC IT4080004 “Bosco di Scardavilla, Ravaldino”;

- ZSC IT4090001 “Onferno”;

- 3 siti Natura 2000 di competenza del Parco nazionale Foreste Casentinesi:

- ZSC/ZPS IT4080001 “Foreste di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco”;

- ZSC/ZPS IT4080002 “Acquacheta”;

- ZSC/ZPS IT4080003 “Monte Gemelli, Monte Guffone”;

- l’attività venatoria in deroga per lo storno è vietata anche in tutti i 23 siti Natura 2000 del Parco del Delta del Po:

- ZSC-ZPS IT4060001 “Valli di Argenta”;

- ZSC-ZPS IT4060002 “Valli di Comacchio”;

- ZSC-ZPS IT4060003 “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio”;

- ZSC-ZPS IT4060004 “Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè”;

- ZSC-ZPS IT4060005 “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”;

- ZSC-ZPS IT4060007 “Bosco di Volano”;

- ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”;

- ZSC-ZPS IT4060010 “Dune di Massenzatica”;

- ZSC-ZPS IT4060012 “Dune di San Giuseppe”;

- ZSC-ZPS IT4060015 “Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara”;

- SIC IT4060018 “Adriatico Settentrionale - Emilia-Romagna”;

- ZSC-ZPS IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole”;

- ZSC-ZPS IT4070002 “Bardello”;

- ZSC-ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”;

- ZSC-ZPS IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”;

- ZSC-ZPS IT4070005 “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”;

- ZSC-ZPS IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”;

- ZSC-ZPS IT4070007 “Salina di Cervia”;

- ZSC IT4070008 “Pineta di Cervia”;

- ZSC-ZPS IT4070009 “Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano”;

- ZSC-ZPS IT4070010 “Pineta di Classe”;

- ZSC-ZPS IT4070021 “Biotopi di Alfonsine e fiume Reno”;

- ZSC IT4070026 “Relitto della Piattaforma Paguro”;

3.    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e ammnistrative richiamate in parte narrativa;

4.    di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

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