n.82 del 08.04.2026 periodico (Parte Seconda)

Oggetto n. 2261 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere nelle sedi UE competenti tutte le azioni necessarie affinché sia avviata la revisione dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 per prevedere l'indicazione del luogo di provenienza delle merci. A firma dei Consiglieri: Critelli, Calvano, Albasi, Castellari, Massari, Proni, Carletti, Costi, Sabattini, Quintavalla, Bosi, Lucchi, Zappaterra, Daffadà, Paldino, Parma

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Premesso che

L’art. 60, par. 2 del Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, applica alle merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi il criterio dell’origine non preferenziale (Made in…), in base al quale il prodotto acquisisce la “nazionalità economica” del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata.

Tale criterio ha lo scopo di definire la misura del dazio applicabile e, più in generale, le modalità di applicazione della Tariffa Doganale Comune dell’UE ed ha implicazioni diverse rispetto al “luogo di provenienza” di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, concetto puramente alimentare che indica il luogo d’origine delle materie prime, ma che non sempre può e deve essere indicato sul prodotto, essendo richiesto solo l’etichetta contenga elementi che suggeriscono un’origine diversa da quella reale o se indichi il Paese d’origine dell’alimento, quando questo sia diverso dal Paese di provenienza dell’ingrediente.

Infine, nell’ambito delle politiche agricole e alimentari dell’Unione europea, la disciplina dell’OCM prevede già per alcune categorie di prodotti specifiche disposizioni relative all’indicazione dell’origine o del luogo di produzione.

Sottolineato che

L’indicazione del “Made in”, dunque, si assomma ad altre regole di etichettatura per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari rischiando così di ingenerare nel consumatore la falsa convinzione di acquistare un prodotto le cui materie prime originino nel Paese indicato in etichetta.

Oltre a potere trasformarsi in fattore di disinformazione, questa contingenza si riflette negativamente anche sul vantaggio differenziale delle imprese che utilizzano solo materie prime del proprio Paese, senza considerare la difficoltà di tracciabilità reale dell’origine agricola laddove, come non di rado avviene, si assiste ad un uso improprio del “Made in” senza che ciò violi formalmente la norma.

Rilevato che

La stessa Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che la disciplina dell’origine doganale possa ingenerare confusione nel consumatore, ma ha altresì ribadito che eventuali obblighi più restrittivi di etichettatura possano essere imposti dagli Stati membri solo quando vi sia rischio concreto di inganno a causa della confusione tra luogo di provenienza percepito e origine reale del prodotto, senza che tale rischio possa valutarsi in base alla sola percezione soggettiva del consumatore.

Anche la Corte di Cassazione ha ribadito che l’indicazione dell’origine doganale, elemento essenziale per dazi e regimi tariffari, deve essere esatta e non ingannevole, al fine di non generare indebiti vantaggi e confusione sulla provenienza reale della merce.

A ciò si aggiunga che, sebbene ai sensi delle norme doganali le operazioni di trasformazione minime o non economicamente giustificate non abbiano rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale, il corpus vigente non risulta adeguato ad evitare casi di falsa evocazione dell’origine dei prodotti agroalimentari.

Reso noto che

Il sistema agroalimentare è uno dei principali comparti economici del nostro Paese, con un valore complessivo della filiera superiore ai 600 miliardi di euro, un export che ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa, superando i 60 miliardi di euro annui, ed una bilancia commerciale saldamente in attivo.

L’agroalimentare, con un valore economico complessivo stimato in oltre 30 miliardi di euro annui ed un export che supera i 9 miliardi di euro, è uno dei principali sistemi produttivi anche per la Regione Emilia-Romagna, caratterizzato da filiere agricole e agroindustriali fortemente radicate nei territori e da numerose produzioni agroalimentari di qualità, come testimoniano le molte produzioni certificate DOP e IGP. 

Considerato che

Negli ultimi anni il tema della trasparenza sull’origine dei prodotti agroalimentari ha assunto crescente rilevanza nel dibattito europeo e nazionale, anche alla luce della sempre maggiore attenzione dei consumatori verso la qualità, la tracciabilità, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità delle filiere alimentari.

Occorre che le Regioni siano protagoniste del confronto istituzionale in sede UE sull’eventuale rafforzamento delle misure di trasparenza relative all’origine degli alimenti e le Regioni, visto il ruolo fondamentale che rivestono nella valorizzazione delle filiere agroalimentari e nella promozione delle produzioni di qualità.

Impegna la Giunta regionale

A promuovere nelle sedi UE competenti, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni e con il coinvolgimento attivo dei parlamentari europei, tutte le azioni necessarie affinché sia avviata la revisione dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 per prevedere l’indicazione del luogo di provenienza di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori.

A promuovere presso le sedi istituzionali comunitarie, nell’ambito di eventuali iniziative di revisione del quadro normativo europeo e, in particolare, della disciplina relativa all’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM), l’introduzione di criteri uniformi a livello dell’Unione europea, obbligatori per tutti i Paesi membri, che rendano obbligatoria l’indicazione dell’origine delle materie prime agricole per i prodotti alimentari trasformati, al fine di garantire la trasparenza delle informazioni al consumatore finale e la tutela della concorrenza leale tra imprese.

Approvata all’unanimità dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 25 marzo 2026.

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