n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)
Ripartizione e assegnazione fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3, L.R. 26/01, in attuazione delle D.A.L. 201/08 e 94/12 e dell'art. 19, comma 2, della L.R. 12/13
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l’articolo 7, il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approvi gli indirizzi triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad Intese fra Regione, Enti locali e scuole;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” in particolare l'articolo 18 che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e l’articolo 19 comma 2, in cui si stabilisce che ”nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l’adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l’inserimento di figure di coordinamento pedagogico”;
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", e successive modificazioni, in particolare l'articolo 4 che prevede, tra l'altro, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità tra i servizi per la prima infanzia con le scuole dell'infanzia;
Richiamati:
- le indicazioni per il “Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”, fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione (settembre 2007);
- il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 31/7/2007 e la Direttiva n. 68 del 3/8/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione contenenti istruzioni per la sperimentazione delle suddette indicazioni per il “Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione”;
- l’Atto di Indirizzo emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica in data 8/9/2009;
Richiamate inoltre:
– le Intese vigenti tra Regione ed Enti locali con le Associazioni regionali dei gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private siglate dalle parti interessate in data 26/10/2011, trattenute agli atti del Servizio regionale competente;
– la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 3/12/2008, n. 201, recante “Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843)”;
– la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 94 del 5/11/2012 recante “Proroga al 31 dicembre 2014 degli Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia. (Proposta della Giunta regionale in data 23 ottobre 2012, n. 1524)”.
Considerato che, ai sensi delle sopracitate deliberazioni dell’Assemblea legislativa 201/08 e 94/12, le azioni volte a qualificare il sistema regionale delle scuole dell’infanzia sono riconducibili prioritariamente:
a) alla dotazione di coordinatori pedagogici,sostenendo i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, e gli Enti locali affinché provvedano a dotarsi di queste professionalità;
b) alla realizzazione di interventi di rilevanza regionale, attuati direttamente o tramite Enti locali, come previsto nell’art. 7, comma 2 della L.R. 26/01;
c) alla qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali tramite progetti presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione;
d) al miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le associazioni delle scuole dell’infanzia paritarie private ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 26/01;
e) agli interventi e alle relative azioni di monitoraggio del complesso dei progetti e delle iniziative, messi in campo con contribuzioni regionali;
Valutato che le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione debbano essere finalizzati alla promozione di una progettualità integrata e mirata degli interventi al fine di perseguire obiettivi di continuità e di arricchimento dell’offerta educativa, anche tramite il confronto e la concertazione tra le realtà educative della prima e seconda infanzia;
Valutato quindi che, ai fini della elaborazione dei programmi provinciali, debbano essere indicati gli ambiti di intervento, riportati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di procedere al riparto e alla conseguente assegnazione dei fondi, per complessivi Euro 4.020.000,00, tra le Province con le modalità di cui all'Allegato 1) per l'attuazione degli interventi di qualificazione e di miglioramento dell'offerta educativa delle scuole aderenti al sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, così come, rispettivamente, da tabelle 1) e 2)- allegati 2) e 3) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
Considerato che le risorse stanziate per l’anno 2014 sul cap. 58442 risultano non sufficienti per il sostegno alle figure di coordinamento pedagogico e ritenuto pertanto opportuno attingere le ulteriori risorse necessarie dal cap. 58428 “Contributi alle Province per accrescere la qualità dell’offerta e per promuovere il raccordo tra le scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, i nidi d’infanzia, i servizi integrativi e la scuola dell’obbligo (art. 3, comma 4, lett. c), L.R. 8 agosto 2001, n. 26).” in quanto le attività di coordinamento pedagogico sono del tutto compatibili e integrate con le attività finanziate nell’ambito del cap. 58428 citato, con particolare riferimento al raccordo ivi previsto;
Ritenuto opportuno stabilire con il presente atto che tale stanziamento sia suddiviso come segue:
- quanto a Euro 1.000.000,00 per progetti di qualificazione, come specificato nella Tabella n. 1) - allegato 2) al presente atto;
- quanto a Euro 2.662.150,00 per progetti di miglioramento, come specificato nella Tabella n. 1) - allegato 2) al presente atto;
- quanto a Euro 357.850,00 per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico a favore delle aggregazioni di scuole dell’infanzia, come specificato nella Tabella n. 2) - allegato 3) alla presente deliberazione;
Viste:
- l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 ”;
Considerato, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza:
- che con il presente atto si dispone l’assegnazione di risorse per la realizzazione da parte delle Province di attività di competenza ai sensi della L.R. 26/2001;
- che pertanto per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 in quanto il Codice Unico di Progetto - non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Regioni e Province - dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascuna Provincia in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;
Richiamati:
- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria delibera n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
- la propria delibera n. 68 del 27 gennaio 2014 avente per oggetto “Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Dato atto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/2001 per provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Richiamate,inoltre:
- le Leggi Regionali 20 dicembre 2013, n. 28 e n. 29;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- 1057/06, 1663/06, 1377/10 e 1222/11, 1511/11, 57/12 e 725/12;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e succ. modifiche;
Richiamata, inoltre, la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 16947 del 29/12/2011 recante ”Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Politiche familiari,infanzia e adolescenza presso la Direzione generale Sanità e politiche sociali”
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1) corredato dalle tabelle n. 1 e n. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante “Programma annuale degli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea legislativa 201/08 e 94/12” - e, secondo i criteri indicati nel medesimo Programma, il riparto e la conseguente assegnazione dei fondi per complessivi Euro 4.020.000,00 alle Province:
- per l’attuazione degli interventi di “qualificazione” e di “miglioramento” della offerta educativa delle scuole aderenti al sistema nazionale di istruzione così come indicato in Tabella 1) - allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, secondo quanto specificato in premessa così come indicato in Tabella 2 - allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di impegnare le risorse necessarie per l’attuazione del presente piano annuale, pari ad Euro 4.020.000,00, registrate come segue:
- quanto a Euro 3.760.000,00 al n. 1863 di impegno sul capitolo 58428 “Contributi alle Province per accrescere la qualità dell’offerta e per promuovere il raccordo tra le scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, i nidi d’infanzia, i servizi integrativi e la scuola dell’obbligo (art. 3, comma 4, lett. c), L.R. 8 agosto 2001, n. 26).” afferente alla U.P.B. 1.6.1.2.22100 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a Euro 260.000,00 al n. 1864 di impegno sul capitolo 58442 “Contributi alle Province per la qualificazione dell'offerta educativa, l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico per la scuola dell'infanzia. Mezzi regionali (art. 19, comma 2, L.R. 30 giugno 2003, n. 12).” afferente alla U.P.B. 1.6.1.2.22100, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di stabilire che le risorse di cui al punto precedente sono suddivise come segue:
- quanto a Euro 1.000.000,00 (cap 58428) per progetti di qualificazione, come specificato nella Tabella n. 1), allegato 2) al presente atto;
- quanto a Euro 2.662.150,00 (cap. 58428) per progetti di miglioramento, come specificato nella Tabella n. 1), allegato 2) al presente atto;
- quanto a Euro 357.850,00,(di cui Euro 97.850,00 sul cap. 58428 ed Euro 260.000,00 sul cap. 58442) per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico a favore delle aggregazioni di scuole dell’infanzia, come specificato nella Tabella n. 2), allegato 3) al presente atto;
4) di stabilire che, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 26/01, le Province trasmetteranno al competente Servizio regionale la relazione annuale, secondo le modalità previste nel citato Allegato 1);
5) di stabilire che, in attuazione degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 2416/08 e ss.mm., il Dirigente regionale competente per materia provvederà alla liquidazione nonché alla richiesta di emissione del titolo di pagamento, con propri atti formali, della somma complessiva di cui al precedente punto 2), ad esecutività della presente deliberazione, per gli importi indicati nelle allegate tabelle n. 1) e n. 2) del presente atto;
6) di stabilire che, come previsto nelle Intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni regionali dei gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private, le parti verificheranno periodicamente i livelli di attuazione delle Intese stesse;
7) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni e prescrizioni tecniche operative indicate nelle citate deliberazioni dell’Assemblea legislativa 201/08 e 94/12;
8) di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il Codice Unico di Progetto - non richiesto per i trasferimenti di risorse tra Regioni e Province - dovrà eventualmente essere acquisito da parte di ciascuna Provincia in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
10) di dare atto che secondo quanto previsto dal decreto legislativo 33/13, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
Allegato 1)
Programma annuale degli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale in attuazione delle Deliberazioni dell’Assemblea legislativa nn. 201/2008 e 94/2012
Per quanto attiene agli obiettivi e alle indicazioni per l’elaborazione dei programmi provinciali e ai contenuti dei progetti, si fa preciso riferimento a quanto previsto nell’Allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 3/12/2008, n. 201, recante “Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12). (Proposta della Giunta regionale in data 10 novembre 2008, n. 1843)”, prorogati al 31 dicembre 2014 con la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 94 del 5/11/2012 (proposta della Giunta regionale in data 23 ottobre 2012, n. 1524)”.
Le risorse disponibili sull’esercizio finanziario 2014 per le finalità di cui al presente atto ammontano complessivamente ad Euro 4.020.000,00.
I - Sostegno a figure di coordinamento pedagogico
Obiettivi
L’obiettivo è di sostenere i soggetti gestori facenti parte del sistema nazionale di istruzione affinché provvedano a dotarsi di queste professionalità;
Requisiti delle azioni finanziabili e criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse disponibili per il sostegno a figure di coordinamento pedagogico ammontano complessivamente ad euro 357.850,00;
Le azioni prioritarie e i criteri di ripartizione fra le Province sono i seguenti:
- sostegno ai soggetti gestori privati facenti parte del sistema nazionale di istruzione e agli Enti locali affinché provvedano a dotarsi della professionalità di coordinatore pedagogico. La ripartizione tra le Province delle risorse regionali viene effettuata sulla base del numero totale delle sezioni delle scuole dell’infanzia e delle sezioni di servizi educativi per la prima infanzia aggregate alle stesse, in base ai dati rilevati al 31.12.2012 così come meglio indicato in Tabella 2) - allegato 3);
Destinatari dei finanziamenti
I destinatari dei finanziamenti, specificamente identificati dai successivi atti di programmazione provinciale, sono:
- le scuole dell'infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l'attività prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle scuole dell'infanzia;
- l'Ente locale, gestore di scuole dell'infanzia, anche in aggregazione con servizi per la prima infanzia, in tal caso il requisito di accesso al finanziamento è rappresentato dalla popolazione residente, pari o inferiore a 30.000 abitanti. Il finanziamento può essere destinato altresì alle forme associative indicate dalla L.R. 11/2001 e successive modificazioni, anche con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti. In ogni caso l'attività prevalente del coordinatore deve essere svolta a favore delle scuole dell'infanzia;
Adempimenti delle Province
Le Province, attraverso i propri atti di programmazione, dovranno:
- mirare alla produttività degli interventi dei coordinatori pedagogici, evitando la frammentazione degli interventi;
- identificare i territori nei quali, in presenza di fattori eccezionali che impediscono il costituirsi di aggregazioni tra scuole, in particolare nelle aree montane, è consentito realizzare le aggregazioni stesse anche con soggetti gestori di servizi per la prima infanzia aventi sede in zone limitrofe;
- individuare, nei rispettivi atti, particolari situazioni nelle quali non sia opportuno applicare i criteri di cui sopra, concordando con i soggetti gestori interessati e la Regione bacini territoriali diversi di attività dei coordinatori;
- valutare, ai fini della determinazione dei contributi a favore dei soggetti gestori, l’impegno professionale dei coordinatori, in termini di tempo e presenza richiesti per uno svolgimento proficuo delle attività, considerando in particolare il numero complessivo delle scuole coordinate, eventualmente in aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che l’attività prevalente sia svolta a favore delle scuole dell’infanzia
- accertare l’inesistenza di finanziamenti concessi ai sensi della L.R. 1/2000 e successive modificazioni a favore dello stesso coordinatore per il medesimo servizio;
II - Progetti di qualificazione e di miglioramento
Obiettivi
Ai sensi dell’Allegato alla citata D.A.L. 201/2008, lettere c) e d), si rammenta che le azioni volte a qualificare il sistema regionale delle scuole dell’infanzia consentono di rafforzare la programmazione degli interventi nel settore dei servizi 3-6 anni, al fine di creare i presupposti per una continuità educativa orizzontale e verticale. Tali azioni, tra l’altro, sono riconducibili:
- alla “qualificazione” delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, anche secondo priorità individuate localmente dalla programmazione provinciale nel rispetto degli indirizzi regionali, tramite progetti presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione costituite:
- da scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti locali;
- da scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema nazionale di istruzione. Le aggregazioni possono essere formate esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate da un Comune capofila o anche da scuole del sistema nazionale di istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila;
- al “miglioramento” complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private,tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni delle scuole dell’infanzia paritarie private ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte.
Requisiti delle azioni finanziabili e criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
I progetti dovranno prevedere la documentazione delle esperienze per consentire il confronto, la riproducibilità e la diffusione nel territorio per una maggiore promozione delle stesse. Inoltre, i progetti potranno essere presentati solo su una delle aree (“qualificazione” oppure “miglioramento”), ad evitare duplicazione di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di scuole.
Le risorse disponibili per il sostegno a “qualificazione” e “miglioramento” ammontano complessivamente ad Euro 3.662.150,00 ripartiti come segue:
- Euro 1.000.000,00 per la “qualificazione”;
- Euro 2.662.150,00 per il “miglioramento”;
La ripartizione tra le Province delle risorse regionali, come quantificate nel dispositivo della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del presente programma, viene effettuata prendendo a riferimento i parametri così come meglio indicati nell'allegata tabella 1) – Allegato 2), parte integrante della presente deliberazione;
Destinatari dei finanziamenti
I destinatari dei finanziamenti sono le aggregazioni di scuole, anche tramite le Associazioni firmatarie delle Intese;
Adempimenti delle Province
Anche al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse, la relazione annuale di cui all’art. 8, comma 3, della L.R. 26/01 dovrà contenere:
- le priorità in base alle quali sono stati erogati i finanziamenti;
- l’elenco dei progetti approvati con il relativo finanziamento;
- dati e informazioni sui progetti finanziati;
L’erogazione dei fondi alle aggregazioni di scuole dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- una quota all’approvazione del progetto;
- la restante quota a saldo, previa comunicazione dell’avvenuto completamento del progetto, secondo le modalità previste nell’atto amministrativo delle Province.