n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di ampliamento dell’esistente impianto di stoccaggio/trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Via Archimede n. 3, a Forlì, presentato da Soc. Italbonifiche Srl

L’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di ampliamento dell’esistente impianto di stoccaggio/trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Via Archimede n. 3 a Forlì, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 01/07/2009, giorno in cui è stato pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione n. 115 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato da Soc. Italbonifiche S.r.l., avente sede legale in Via Archimede 3, Forlì.

Il progetto interessa il territorio della provincia di Forlì – Cesena e del comune di Forlì.

Il progetto rientra nella categoria A.2.2. “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’Allegato C, lettera R1, della Parte IV del DLgs n. 152/2006 come modificato dal DLgs 4/2008” della L.R. 9/99 e s.m.i..

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n. 18103/60 del 01/03/2010, ha assunto la seguente decisione:

«LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’–CESENA

( omissis) delibera:

a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo all’ampliamento dell’esistente impianto di stoccaggio/trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Via Archimede n. 3 a Forlì, presentato dalla Società Italbonifiche S.r.l., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 25 febbraio 2010, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull’impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che:

  • relativamente alla DIA, pg.39685 del 20/5/2009, per tutte le opere strutturali sia rispettato quanto previsto dal DPR 380/2001 e successivi, dalla L.R. 19/2008 e dalla delibera di Giunta Regionale n.121/2010. Eventuali depositi delle strutture andranno presentati prima dell’inizio dei lavori;
  • siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C. e 3.C. del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del Rapporto stesso:

1) lo svolgimento delle attività come previste dalla Ditta relativamente allo stato futuro potrà avvenire solo successivamente al completo adeguamento dei locali destinati ed, in particolare, al termine degli interventi di seguito elencati:

  •  Interventi nel locale DP3 (stoccaggio container – locale 2):- pulizia delle canalette esistenti e trattamento con resine epossidiche;
  •  installazione del sistema di areazione forzata del locale DP3: - installazione di sistemi di filtrazione sui dispositivi di estrazione dell’aria;
  •  posizionamento di segnaletica e cartellonistica;
  •  Interventi nel locale DP2 (stoccaggio in colli su scaffali – locale 1);
  •  demolizione soppalco esistente;
  •  realizzazione parete divisoria e portone;
  •  realizzazione di scaffalature con sviluppo verticale a 3 livelli e sviluppo orizzontale lungo le pareti perimetrali del locale con annesso sistema di bacini di contenimento;
  •  installazione del sistema di areazione forzata del locale;
  •  installazione di sistemi di filtrazione sui dispositivi di estrazione dell’aria;
  •  pulizia delle canalette esistenti, trattamento con resine epossidiche e collegamento ad un pozzetto chiuso di accumulo;
  •  realizzazione della vasca di accumulo acque derivanti dal flussaggio interno delle autocisterne (DT3): - rivestimento della vasca esistente con vernice epossidica impermeabilizzante;
  •  chiusura della parte superiore della vasca e realizzazione delle botole di ispezione;
  •  posizionamento del sistema di aspirazione forzata e filtrazione su carboni attivi;
  • Interventi nel locale DP1/C (stoccaggio in colli nel locale esistente): - adeguamento del sistema di areazione forzata del locale; - installazione di sistemi di filtrazione sui dispositivi di estrazione dell’aria;

2) agli interventi di cui al punto precedente dovranno essere aggiunti:

  • la realizzazione del sistema di gestione delle acque di prima pioggia. In particolare per le acque che dilavano la porzione di «viabilità pulita», e per le acque che dilavano la viabilità considerata «sporca» che dovrà avvenire prima della gestione dell’attività AT6 (lavaggio contenitori) e attività di trattamento AT3;
  • la dotazione di sistemi di filtrazione a carbone attivo, di guardia idraulica, di indicatori e di allarmi di livello, limitatamente alle cisterne dell’impianto di stoccaggio e di trattamento che attualmente non ne sono provviste;

3) la realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti dovrà concludersi entro 6 mesi dalla data di efficacia dell’atto di AIA e dovrà essere trasmessa al Comune di Forlì e, per conoscenza alla Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e AIA, comunicazione di fine lavori conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.R. 31/2002; il Gestore può procedere alla gestione dei depositi DP3, DP2 e DP1, anche per stralci funzionali a condizione che siano realizzate le opere elencate nei paragrafi di riferimento di cui ai punti precedenti;

4) le attività di gestione rifiuti come previste al paragrafo D.2.9 “Gestione dei rifiuti” del documento di AIA potranno essere intraprese solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, nonché previa accettazione da parte della Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui Zootecnici e AIA, della garanzia finanziaria da prestarsi con le modalità descritte al paragrafo B. “Sezione finanziaria” del documento di AIA;

5) lo stoccaggio di rifiuti odorigeni dovrà avvenire unicamente all’interno di container chiusi;

6) l’aspiratore del locale 2 dovrà essere acceso un’ora prima dell’inizio dell’orario lavorativo e spento alla conclusione dell’orario di lavoro (stima di accensione 9 h/g), mentre l’aspiratore del locale 1 e l’aspiratore del locale esistente DP1/c dovranno essere accesi ogni qualvolta il personale accede ai locali ed attivati, mediante l’installazione di un temporizzatore, ad intervalli di tempo regolari durante l’arco della giornata, almeno una volta ogni ora;

7) un lato lungo ed uno corto delle scaffalature del deposito di stoccaggio DP2 (locale 1) dovranno essere dedicati esclusivamente per le attività di messa in riserva R13; mentre i due lati restanti delle scaffalature del medesimo deposito dovranno essere utilizzati come “deposito preliminare D15”. L’identificazione di tali aree dovrà essere evidenziata nella planimetria da ripresentare, Elaborato 3d/s.f. di cui al punto successivo;

8) entro 6 mesi dalla data di efficacia dell’atto di AIA dovrà essere presentata alla Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Reflui Zootecnici e AIA, la planimetria Elaborato 3d/s.f. “Planimetria dei depositi e stoccaggi stato futuro” sostituendo l’attività DP1/d prevista nel container collocato all’esterno, in posizione adiacente alla cabina di travaso, con l’attività di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio e costituiti dagli imballaggi risultanti dalle operazioni di riconfezionamento e/o di lavaggio dei colli eseguite nell’adiacente cabina di travaso;

9) al fine di garantire un’adeguata manutenzione del centro e di limitare la dispersione di materiali e rifiuti nelle aree interne alla proprietà, con particolare riferimento ai bacini di contenimento in cui sono collocati i serbatoi di stoccaggio, dovranno essere effettuate pulizie periodiche ed accurate dell’intero impianto e delle attrezzature ivi presenti e dovranno essere previsti adeguati interventi di potatura della vegetazione esistente;

10) il collegamento in esterno, verso bacino chiuso, del sistema di drenaggio del locale 1, come previsto dalla Ditta e rappresentato alla Tav. “Elaborato 3b/s.f. “Planimetria degli scarichi idrici – Stato futuro” datata 16/12/2009, dovrà essere realizzato anteriormente all’inizio di utilizzo del locale suddetto per l’attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo le tempistiche e l’ordine cronologico di cui ai punti 1 e 2;

11) l’impianto di disoleazione dovrà avere una capacità minima pari a 1 mc;

12) dovrà essere verificato, in fase di realizzazione dell’opera, lo stato attuale del calcestruzzo della vasca DT3 ed effettuato il rivestimento della stessa con vernice epossidica impermeabilizzante, per evitare eventuali perdite in falda, secondo le tempistiche e l’ordine cronologico di cui ai punti 1 e 2;

13) dovranno essere eseguiti prelievi dei campioni delle acque di scarico (pozzetti intermedi e finali), con la cadenza e le modalità stabilite dal “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto” di cui al paragrafo D.3 del documento di AIA;

14) gli interventi in progetto ed, in particolare, la realizzazione della vasca di prima pioggia, non dovranno comportare l’abbattimento o il danneggiamento della vegetazione esistente; qualora, in corso d’opera si presentassero problematiche relative all’intervento in esame ne dovrà essere data comunicazione al Comune di Forlì ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione Territoriale e dovrà, in ogni caso, essere prevista la sostituzione delle alberature eventualmente eliminate;

15) dal momento che nell’elaborato “Chiarimenti alla documentazione integrativa” datato 29/01/2010 non vengono indicate le specie impiantate nell’area in prossimità del Fiume Ronco, si valuta positivamente quanto previsto all’interno dell’elaborato integrativo datato 16/12/2009, ovvero la previsione di piantumazione, secondo una collocazione casuale, delle seguenti specie autoctone:

  • alberi ad alto fusto: Farnia (Quercus Robur), Frassino (Fraxinus Ossifillo), Acero (Acer Campestris), Carpino bianco (Carpinus Betulus);
  • arbusti: Nocciolo (Corylus Avellana), Prugnolo (Prunus Spinosa), Ligustro (Ligustrum Vulgaris), Fusaggine (Euonymus Europaeus).

Le specie ad alto fusto dovranno essere impiantate nella zona centrale dell’area individuata.

16) durante la prima stagione idonea all’impianto, successiva alla data di rilascio dell’AIA, dovranno essere impiantate le nuove alberature lungo i perimetri della nuova area di proprietà prospicenti l’asse di arroccamento, mentre le piantumazioni previste nell’area individuata in prossimità del Fiume Ronco in accordo con il Servizio Tecnico di Bacino dovranno essere effettuate durante la seconda stagione utile successiva alla data di rilascio dell’AIA;

17) dovranno essere previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi l’impianto delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine, di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto, sia relative all’area sull’argine del Ronco che all’area individuata lungo il perimetro dell’area acquisita in adiacenza del sito oggetto di procedura; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

18) entro 3 mesi dalla realizzazione dell’intervento, dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta esecuzione di quanto prescritto ai punti precedenti, relativi alle opere a verde, al Comune di Forlì ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;c) i esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Ditta Italbonifiche S.r.l. via fax in data 24 febbraio 2010, in merito allo schema di rapporto ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot. n. 15510 del 22/02/10, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di servizi nell’ Allegato 1.b del sopra richiamato Rapporto sull’impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d) di dare atto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale positiva, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 2, della L.R. 21/2004 e dell’art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i., comprende e sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, ai sensi dell’art 10 della L.R. 21/04 e dell’art. 5, comma 12, del DLgs 59/05, alla Ditta Italbonifiche S.r.l.;

e) di dare atto che gli elementi costitutivi della sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale sono riportati nell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del suddetto Rapporto Ambientale, anch’esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di stabilire, in base al combinato disposto dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 9/1999 e dell’art. 9 del DLgs n. 59/05, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione Integrata ambientale in essa compresa e sostituita è pari ad anni 6 (sei); la suddetta autorizzazione è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del DLgs 59/05;

g) di precisare che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente alla Provincia di Forlì-Cesena, all’ARPA ed al Comune di Forlì eventuali modifiche che si intendano apportare all’impianto. Tali modifiche saranno valutate dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 10 del DLgs 59/05, ferma restando la necessità di verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione o ampliamento dell’impianto, o una sua modifica sostanziale, con conseguente necessità, ai sensi della normativa vigente, di effettuare una procedura di valutazione d’impatto ambientale;

h) di precisare che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 59/05, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì-Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;

i) ai sensi dell’art. 213 del DLgs 152/06, le comunicazione di variazione inerenti la gestione in procedura semplificata dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena - Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti;

j) di precisare che ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, compresa all’interno della presente Valutazione d’impatto ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore dell’impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 1 del DLgs 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell’autorità competente (Provincia - Servizio Ambiente), il gestore può continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione integrata ambientale;

k) di quantificare in € 16,70, pari allo 0,04 % del valore dell’intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per l’istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente; di quantificare, invece, le spese di istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in € 5.630,00;

l) di precisare che la Ditta dovrà provvedere a prestare a favore della Provincia di Forlì – Cesena la garanzia finanziaria di cui al paragrafo B2 dell’Allegato A “Autorizzazione Integrata Ambientale” del sopra richiamato “Rapporto sull’impatto ambientale”, con le modalità e le tempistiche definite all’interno del paragrafo stesso;

m) entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350;

n) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 11 del DLgs 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nell’Allegato A del sopra richiamato Rapporto ambientale;

o) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

p) di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna – sede di Bologna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

q) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e sostituisce l’Autorizzazione Integrata Ambientale, revoca e sostituisce le autorizzazioni settoriali attualmente in essere riportate al paragrafo A4 del Documento di AIA che costituisce l’Allegato A del presente Rapporto Ambientale;

r) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

s) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Ditta proponente Italbonifiche Srl;

t) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì – Cesena, alla Regione Emilia – Romagna, al Comune di Forlì, all’Azienda USL di Forlì, all’A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì – Cesena e al Servizio Tecnico dei Bacini Regionali Romagnoli;

u) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

v) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;w) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione territoriale per il seguito di competenza.».

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