n. 51 del 05.04.2011 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 era il seguente:

« Art. 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:

a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell’ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico».

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 era il seguente:

«Art. 2 - Deleghe

1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge e non riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall’art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

3. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:

a) dei Servizi provinciali e circondariale per l’Agricoltura e l’Alimentazione di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44;

b) dei Servizi provinciali e circondariale per la Difesa del suolo, le Risorse idriche e le Risorse forestali di cui alla citata L.R. n. 44 del 1984;

c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna.

4. Per l’assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all’uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istituisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all’art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

(omissis)

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all’ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:

a) per le tartufaie controllate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l’indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura de terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza,

4) piano colturale, a norma del punto 4 dell’allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;

b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l’indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell’allegata tabella e contenga altresì: la descrizione dell’ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest’ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l’indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.»

Comma 3

3) Per il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, vedi nota 2).

Comma 4

4) Per il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, vedi nota 2).

Comma 5

5) Per il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, vedi nota 2).

Comma 6

6) il testo del comma 3-bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

(omissis)

3-bis. L’Ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro- forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l’ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 4 -Messa a dimora delle piantine

1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella.».

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

1. L’ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell’impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell’allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini ella messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

(omissis)

4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.»

Comma 3

3) il testo del comma 4-bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 5 - Collaudo e riconoscimento

(omissis)

4-bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l’apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli Enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d’acqua demaniali.».

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 7 - Vivai

1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.

(omissis) ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 era il seguente:

« Art. 7 - Vivai

(omissis)

2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere prevista dall’art. 2 della L.R. n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti a produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 8 - Autorizzazione alla raccolta

(omissis)

3. L’autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all’esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L’esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.».

Note all’art. 9

Comma 1

1) il testo della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 13 - Calendario

1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell’anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:

(omissis)

f) Tuber albidum (bianchetto):

dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura, dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 13 - Calendario

(omissis)

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.».

Note all’art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

« Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell’art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale di cui all’art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 14 - Zone geografiche di raccolta

(omissis)

3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.».

Note all’art. 11

Comma 1

1) il testo della lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 154 Euro a 464 Euro

(omissis)».

Comma 2

2) il testo della lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

i) raccolta di tartufi immaturi: 154 Euro a 464 Euro

(omissis)».

Comma 3

3) il testo della lettera o) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’art. 3 della legge n. 752 del 1985 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 516 Euro a 1.549 Euro.

(omissis)».

Comma 5

4) il testo della lettera s) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 18 - Infrazioni sanzionate e loro ammontare

1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono determinate nella misura seguente:

(omissis)

s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell’art. 15: 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.».

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 20 - Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

(omissis)

3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1)  Art 24-ter - Eventi (omissis) comma 2

Il testodell’articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23, che concerne Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 -Contributi finanziari

1. Per la realizzazione degli itinerari la Regione concede contributi per:

a) la predisposizione di impianti segnaletici relativi all’itinerario riconosciuto;

b) l’allestimento ed adeguamento strutturale di punti di informazione, centri didattici, laboratori dimostrativi delle attività artigianali e delle antiche arti e mestieri;

c) l’allestimento di musei a tema concernenti l’itinerario enogastronomico.

2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 70% dell’investimento ammissibile a favore dei seguenti soggetti e nel seguente ordine di priorità: organismi di gestione ed Enti locali aderenti all’itinerario.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dalla presente legge, i criteri di selezione delle richieste e determina l’ammontare del contributo e le forme di rendicontazione.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono beneficiare di altri contributi, previsti da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per i medesimi interventi.

5. La Regione promuove e sostiene la formazione di operatori specializzati nelle funzioni necessarie alla gestione dell’itinerario, secondo quanto previsto dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche.

6. Le imprese partecipanti all’itinerario che attuano interventi di adeguamento agli standard del regolamento di cui all’art. 3 dei punti di accoglienza da esse predisposti possono accedere ai contributi previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali a favore delle imprese medesime.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 26 - Associazioni locali

1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.

2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

2-bis. Gli Enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.».

Note all’art. 16

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all’esercizio delle funzioni delegate

1. Le spese relative all’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con i proventi delle tasse di concessione di cui all’art. 11 della presente legge ivi compresi contributi agli Enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26.»

Comma 3

2) il testo del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all’esercizio delle funzioni delegate

(omissis)

2. All’onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31»

Comma 4

3) il testo del comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 27 - Spese relative all’esercizio delle funzioni delegate.

(omissis)

3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell’attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all’anno, su tutti gli effetti della presente legge.».

Note all’art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(omissis)

3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell’ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge».

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 30 - Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo

(omissis)

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall’ente delegato».

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