n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)
Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.1117/2000 concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative al vincolo idrogeologico
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- Il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 “Regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267” che rispettivamente istituiscono e normano il vincolo idrogeologico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", ed in particolare l’art. 61, comma 5, che dispone che Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni;
- la L.R. 2/8/1984, n. 42 “Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative” e ss.mm.;
- la L.R. 24/4/2009, n. 5 “Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi”;
- la L.R. 6/7/2012, n. 7 “Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2/8/1984, n. 42 (Nuove norme in materia di Enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)”;
- la L.R. 30/7/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1117 in data 11 luglio 2000 recante come oggetto “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- n. 1618 in data 11 novembre 2013 recante come oggetto “LR 7/2012. Approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione Emilia – Romagna, l’Unione Regionale delle bonifiche e l’Unione Nazionale Comunità e Enti Montani. Delegazione regionale Emilia-Romagna, per l’attuazione del disposto dell’art. 3 della LR 7/2012;
Dato atto che la suddetta direttiva regionale approvata con propria deliberazione n. 1117/2000 dispone al punto 2.8.5 Opere di difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico forestale che “le opere di tale natura promosse dai Servizi provinciali Difesa del Suolo della Regione e dalle Province sul territorio di competenza costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, hanno lo stesso obiettivo di tutela territoriale che è alla radice del vincolo idrogeologico. Tali opere, pertanto, non sono soggette alla disciplina del vincolo idrogeologico, ferma restando l'opportunità di darne informazione agli Enti delegati”;
Considerato che:
- a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 7/2012, anche i Consorzi di Bonifica sono soggetti tenuti “alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico” (art.3);
- il citato Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia – Romagna, UNCEM e ANBI Emilia – Romagna in attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 7” prevede:
- al comma 1 dell’art. 2, che la programmazione annuale da parte dei Consorzi di Bonifica degli interventi di presidio idrogeologico con le risorse derivanti dalla contribuenza montana debba avvenire d’intesa con le Unioni Montane e i Servizi Tecnici dell’Ag. Reg. le. per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- al comma 2 dell’art. 2 che le Unioni Montane d’intesa con i Comuni esprimano un parere obbligatorio sul programma;
Ritenuto che:
- alla luce delle suddette disposizioni, che gli interventi programmati dai Consorzi di Bonifica ai sensi del citato dell’art. 3 della L.R. n. 7/2012 e dell’art 27 della L.R. n. 42/1984 (manutenzione delle opere pubbliche di bonifica) rientrino a pieno titolo tra quelli indicati nel menzionato punto 2.8.5. della direttiva regionale di cui alla propria deliberazione n. 1117/2000 e che pertanto vadano assoggettati alla disciplina del vincolo prevista per gli interventi di difesa suolo ferma restando l'opportunità di darne informazione agli Enti delegati;
- nelle more di una più ampia ed organica riforma della disciplina del vincolo, è urgente provvedere all’adeguamento della stessa per garantire la migliore operatività dei consorzi di bonifica in relazione ai compiti loro affidati ai sensi del più volte citato art 3, della L.R. n. 7/2012;
Ritenuto pertanto di modificare il sopracitato punto 2.8.5 Opere di difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico forestale della direttiva di cui alla propria deliberazione n. 1117/2000 come segue:
“Le opere di tale natura promosse dalla Regione, dalle Province e dai Consorzi di bonifica (questi ultimi per gli interventi programmati ai sensi del citato dell’art. 3 della L.R. n. 7/2012 e dell’art 27 della L.R. n. 42/1984), sul territorio di competenza costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, sono oggetto di comunicazione agli Enti delegati in materia di vincolo idrogeologico.”
Richiamate:
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., con particolare riferimento alla Sezione 5 "Lavori pubblici di competenza della Regione", Appendice 1, Parte Speciale, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: “il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29/1/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Viste Le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di modificare il punto 2.8.5 Opere di difesa idraulica ed idrogeologica. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti di regimazione idraulica o idraulico forestale della direttiva di cui alla propria deliberazione n. 1117/2000 sostituendolo con il seguente:
“Le opere di tale natura promosse dalla Regione, dalle Province e dai Consorzi di bonifica (questi ultimi per gli interventi programmati ai sensi del citato dell’art. 3 della L.R. n. 7/2012 e dell’art 27 della L.R. n. 42/1984), sul territorio di competenza costituiscono interventi di difesa e miglioramento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e, come tali, sono oggetto di comunicazione agli Enti delegati in materia di vincolo idrogeologico.”
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
3. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.