n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Terme della Salvarola di Sassuolo (MO)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio Privato Terme della Salvarola, Via Salvarola, 131 Sassuolo (Mo), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia con prestazione terapeutica;
- Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Ginecologia e ostetricia (Ostetricia e ginecologia);
- Medicina Interna (Medicina generale);
- Neurologia;
- Oculistica con prestazioni terapeutiche;
- Ortopedia e traumatologia con prestazioni terapeutiche;
- Otorinolaringoiatria con prestazioni terapeutiche;
- Pneumologia;
e per altre attività di angiologia, cardiologia, dermatologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria e di pneumologia;
b) Attività di diagnostica per immagini,>limitatamente a ecografia<b>;<b>
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
d) Punto prelievi
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.