n.332 del 23.10.2024 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento delle strutture gestite dall'ente "Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania": Comunità Betania", per complessivi 18 posti residenziali, "Comunità Cascina Ghiara" per complessivi 13 posti residenziali e "Comunità La Rocca" per complessivi 18 posti residenziali

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

 Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 1/2022 “Adeguamento delle tariffe relative alle strutture che erogano prestazioni a favore delle persone con dipendenze patologiche della regione Emilia-Romagna”;

- 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019;

- n. 990/2024 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Richiamata la propria determinazione n. 20407 del 16/11/2020 con la quale è stato concesso il rinnovo con variazione dell’accreditamento, alle seguenti strutture, gestite dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”:

- “Comunità Betania” ubicata in via del Lazzaretto n° 26 Marore (PR), sede legale della comunità, per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità Cascina Ghiara” ubicata in via Cantone n° 42, Fontanellato (PR) per complessivi 13 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità La Rocca” ubicata in Frazione Roccalanzona n° 43 Medesano (PR) per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

Considerato che, il punto 4 del dispositivo della determina 20407/2020 sopra indicata dava mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento e comunque secondo quanto previsto dalla DGR 823/2020 avente ad oggetto “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

Vista la relazione motivata per verifica documentale alle strutture gestite dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”, trasmessa con nota prot. 1/7/2022.0598318.I dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), con l’ espressione di valutazione favorevole con riserva di effettuare una visita di verifica sul campo;   

Considerato altresì che

- l’OTA ha pianificato la visita sul campo, che si è svolta, in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, di cui alle DGR n. 823/2020 e n. 72/2021, al termine della fase pandemica, secondo una programmazione prestabilita;

- ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alle strutture avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

Vista la relazione motivata, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 19 e 20 gennaio 2023 e trasmessa con nota Prot. 21.05.2024.0515958.I con la quale in relazione alla verifica riguardante le attività accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell’accreditamento delle seguenti residenze per persone dipendenti da sostanze d’abuso afferenti all’Ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”con sede legale in Via del Lazzaretto n° 26, Marore (PR):

- Comunità Betania” ubicata in via del Lazzaretto n° 26 Marore (PR), per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità Cascina Ghiara” ubicata in via Cantone n° 42, Fontanellato (PR) per complessivi 13 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità La Rocca” ubicata in Frazione Roccalanzona n° 43 Medesano (PR) per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

Vista la richiesta antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Valutato quindi di poter procedere al rinnovo dell’accreditamento delle residenze afferenti all’Ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la delibera di Giunta regionale n.325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la delibera di Giunta regionale n.426 del 21 marzo 2022 recante” Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”; 

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2114 del 05/12/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;

 determina

per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa

1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento delle seguenti strutture gestite dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”:

- Comunità Betania” ubicata in via del Lazzaretto n° 26 Marore (PR), per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità Cascina Ghiara” ubicata in via Cantone n° 42, Fontanellato (PR) per complessivi 13 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità La Rocca” ubicata in Frazione Roccalanzona n° 43 Medesano (PR) per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

2. di precisare che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alle strutture avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di prevedere che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

4. di prevedere altresì che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal PIAO regionale 2024-2026, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013”;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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