n. 73 del 26.05.2010 periodico (Parte Seconda)
Procedura di valutazione impatto ambientale L.R. 18/05/1999, n. 9, relativa al Polo PIAE n. 1 "Bella Venezia" - Settore A PAE variante 2008, richiedenti: Ditta Sabbie di Parma Srl e Ditta Lelio Guidotti Scarl
L’Autorità competente del Comune di Villanova sull’Arda – Settore Urbanistica Ambiente, comunica la decisione relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale concernente il progetto polo estrattivo di sabbie e Ghiaie in località denominata Bella Venezia a Soarza di Villanova sull’Arda settore A del PAE variante 2008.
Il progetto è presentato dalle Società Guidotti Lelio Scarl Via Roma 24, Polesine Parmense (PR) e Sabbie di Parma Srl con sede in Polesine Parmense, Via Ronchi.
Il progetto è localizzato a Soarza di Villanova Sull’Arda in località denominata “Bella Venezia” settore A del PAE variante 2008.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n° 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n° 35, l’Autorità competente del Comune di Villanova Sull’Arda, con deliberazione della Giunta comunale n° 27 del 24.03.2010 ha stabilito:
di esprimere parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale relativa al Polo PIAE n° 1 “Bella Venezia” Settore “A” per l’attività di escavazione inerti, attivata dalle società Lelio Guidotti Scarl con sede in Polesine Parmense, Via Roma n° 24, e Sabbie di Parma Srl con sede in Polesine Parmense Via Ronchi alle seguenti condizioni:
- risulta necessario un collegamento idraulico continuo dei bacini di ex cava con il fiume Po, mantenendo funzionale il canale di collegamento al fine di evitare che, nel tempo, si possano manifestare fenomeni di anaerobiosi ed un elevato stato trofico oltre che ad una qualità ecologica inferiore.
- Le modifiche del suolo dovranno essere compensate con interventi finalizzati al riequilibrio ecologico, al fine di minimizzare le alterazioni strutturali conseguenti alle operazioni di cava, valorizzando gli ambienti lacustri e le zone umide con l’innesto di specie arboree-arbustive autoctone.
- Gli interventi di rinaturazione e compensazione ambientale dovranno iniziare già in fase di coltivazione e comunque in tempi brevi, la fase di monitoraggio e la gestione delle aree verdi dovrà continuare per un periodo superiore a 10 anni.
- Al fine di evirare possibili migrazioni di inquinanti dalle aree di cava alle zone agricole, si dovrà realizzare un sistema di canali perimetrali per l’allontanamento delle acque meteoriche.
- All’interno della zona di cava non dovranno essere eseguite operazioni di lavaggio e manutenzione dei mezzi aziendali e-o qualsiasi altra attività che possa provocare anche accidentalmente inquinamento del suolo e delle acque; il rifornimento dei mezzi d’opera nell’area di cantiere, dovrà essere effettuata con cisterne dotate di presidi che impediscano il rilascio accidentale di idrocarburi nell’ambiente; dovranno essere predisposte idonee procedure di intervento e di immediata bonifica nel caso in cui si verifichino sversamenti accidentali di idrocarburi. A tal fine nelle aree di cantiere dovranno essere presenti i materiali di pronto intervento debitamente allocati, dette situazioni ambientali dovranno essere tempestivamente comunicate agli enti competenti.
- Dovranno essere effettuate per le acque di falda e le acque dei bacini lacustri campagne di monitoraggio finalizzate al controllo della qualità delle acque sia sotterranee che di superficie, così come definito nel capitolo “piano di monitoraggio del SIA”, i risultati di dette campagne dovranno essere comunicati agli enti competenti.
- Dovranno essere eseguite idonee campagne di monitoraggio della qualità dell’aria così come indicato nel piano di monitoraggio del SIA, gli esito dovranno essere comunicati agli enti competenti.
- Dovranno essere utilizzati, nelle fasi di cantiere di gestione delle attività mezzi operativi e autoveicoli a basse emissioni inquinanti e conformi alle più recenti normative in materia di emissioni o dotati di filtri antiparticolato.
- Per il recupero ambientale delle aree di cava dovrà essere impiegato esclusivamente il terreno agrario precedentemente asportato, tale terreno dovrà essere allocato in idonea area e non miscelato con altri materiali.
- Nelle aree di recupero ambientale di tipo naturalistico dovrà essere precluso:
- l’uso di trattamenti di terreno con agrofarmaci;
- lo spandimento agronomico di liquami provenienti da allevamenti zootecnici o altri residui organici a basso contenuto di sostanza secca (vedi fanghi di recupero);
- l’insediamento di allevamenti intensivi;
- il trattamento delle culture con antiparassitari chimici.
- le imbarcazione adibite al trasporto dei materiali inerti dalla cava ai depositi, devono attenersi a quanto previsto dalla del. RER n° 2410/02 “Sicurezza alla navigazione “ (tutte la imbarcazioni adibite al trasporto di materiale inerte nel fiume Po devo essere dotate di sistema di localizzazione e misurazione dell’immersione della linea di galleggiamento) e qualora l’Ente preposto al controllo denoti anomalie nel sistema di telecontrollo tali imbarcazioni dovranno interrompere temporaneamente il proprio servizio fino al ripristino del sistema di controllo;
- vengano messi in atto tutti gli idonei accorgimenti atti a ridurre la produzione di polveri all’interno della cava;
- si provveda ad effettuare controlli periodici sulla eventuale ricaduta delle suddette polveri nelle zone limitrofe alla cava;
- venga redatto al momento dell’entrata a regime dell’attività estrattiva un idoneo documento di valutazione dei rischi lavorativi degli addetti comprendente la misurazione dell’esposizione al rumore dei medesimi;